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Ordinanza — n. 25010/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal regarding family asset protection and mortgage registration rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25010/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by taxpayers against a regional tax commission's refusal to protect family assets from tax liens. The court held that the lower tribunal correctly applied the principle that tax debts are not automatically exempt from execution even if they relate to family needs. Furthermore, the court declared the second ground of appeal inadmissible because the taxpayers failed to transcribe the specific evidence regarding the nature of the debts in their cassation petition.

Regesto Legislator

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Art. 170 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: The Court of Cassation dismisses appeals where the lower court correctly applies established jurisprudence regarding the enforceability of tax liens on family assets, and where the appellant fails to transcribe essential evidence in the cassation petition, rendering the complaint inadmissible.

Parole chiave

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tax appeal dismissal family asset protection mortgage registration cassation inadmissibility specificity of appeal tax debt enforcement family needs exemption iscrizione di un'ipoteca legale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 170 c.p.c.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
con il secondo motivo i ricorrenti lamentano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n.
Art. 366 c.p.c.
la censura è inammissibile in quanto contravviene al principio di specificità del ricorso in cassazione previsto dall’art. 366 c.p.c.
Art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
art. 170 c.p
articolo 170 c.c
art. 366 c.p
la censura è inammissibile in quanto contravviene al principio di specificità del ricorso in cassazione previsto dall’art. 366 c.p.c.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19648-2015 proposto da: BARROTTA GIACOMO ROLANDO MASINI DANIELA SAVINA elettivamente domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avvocato MARCO BIGARI giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrenti– F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 19648/2015 Numero sezionale 4920/2021 Numero di raccolta generale 25010/2021 Data pubblicazione 15/09/2021 contro EQUITALIA CENTRO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, rappresentata e difesa dall’Avvocato FIORENZA SOLAINI giusta procura speciale estesa in calce al controricorso - controricorrente– avverso la sentenza n. 976/5/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 16/5/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 8/9/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Giacomo Rolando Barrotta e Daniela Savina Masini propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 120/2/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna in rigetto del ricorso avverso avviso di iscrizione ipotecaria sui beni immobili facenti parte del fondo patrimoniale destinato ai bisogni della famiglia, costituito dai contribuenti; il Concessionario resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto (art. 170 c.p.c.) e lamentano che la CTR abbia erroneamente affermato il principio che gli oneri fiscali sono connessi con l’attività svolta per le esigenze della famiglia, con conseguente aggredibilità in via esecutiva dei beni del fondo patrimoniale; 1.2. la censura va disattesa; 1.3. la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che, in tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'articolo 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo 2 F i r m a t o D a :

U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 19648/2015 Numero sezionale 4920/2021 Numero di raccolta generale 25010/2021 Data pubblicazione 15/09/2021 patrimoniale alle condizioni indicate dall'articolo 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa (Cass., Sez. 3, n. 20998 del 23 agosto 2018, in un caso nel quale venivano in rilievo sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e per omesso pagamento di tributi), e che il detto creditore fosse a conoscenza di tale circostanza (Cass., Sez. 3, n. 1652 del 29 gennaio 2016); 1.4. questa Corte ha inoltre affermato che, in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. (cfr.

Cass. n. 3738/2015); 1.5. nel caso in esame la Commissione Tributaria Regionale ha respinto le doglianze dei contribuenti sul rilievo che <<gli oneri fiscali sono chiaramente connessi con l’attività svolta per le esigenze delle famiglia e quindi non estranei alle sue esigenze>> aggiungendo altresì che i contribuenti non avevano dunque <<provato né l’estraneità del 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a :

S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 19648/2015 Numero sezionale 4920/2021 Numero di raccolta generale 25010/2021 Data pubblicazione 15/09/2021 debito al bisogno familiare né la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore il cui credito Equitalia Romagna S.p.A. deve riscuotere>>; 1.6. ne consegue che la Commissione Tributaria Regionale ha fatto corretta applicazione dei principi dianzi illustrati per non avere i contribuenti assolto al proprio onere probatorio, non avendo neanche elencato quali sarebbero stati i fatti generatori delle obbligazioni tributarie, non riconducibili ai bisogni della famiglia, nella specie rilevanti; 2.1. con il secondo motivo i ricorrenti lamentano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di esaminare il contenuto degli estratti di ruolo prodotti in giudizio, atti a dimostrare l’estraneità dei debiti tributari al soddisfacimento delle esigenze della famiglia, in quanto inerenti diritti di iscrizione alla CC.I.AA, INAIL, IVA, IRAP ed IRPEF non versati; 2.2. la censura è inammissibile in quanto contravviene al principio di specificità del ricorso in cassazione previsto dall’art. 366 c.p.c. non avendo parte ricorrente trascritto in parte qua in ricorso il contenuto dei documenti in questione, neppure allegati al ricorso, sì da precludere al Collegio qualsivoglia valutazione in merito; 2.3. occorre inoltre evidenziare che gli estratti di ruolo, di cui si lamenta l'omesso esame, potevano, al più, confermare la natura tributaria dei debiti , non anche l'estraneità dei medesimi ai bisogni della famiglia , la quale muove non dalla natura del debito stesso ma dalla relazione tra fatto generatore e bisogni della famiglia; 2.4. data per pacifica la natura tributaria dei debiti, occorreva ancora dimostrare la loro estraneità a quest'ultimo elemento e tale prova (che la Commissione Tributaria Regionale afferma non essere stata raggiunta) non poteva dunque desumersi dai soli estratti di ruolo, trattandosi, di conseguenza, in ogni caso di omesso esame di fatto (istruttorio) non decisivo per il giudizio;

3. sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto; 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 19648/2015 Numero sezionale 4920/2021 Numero di raccolta generale 25010/2021 Data pubblicazione 15/09/2021 4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in misura pari ad Euro 5.600,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 8.9.2021. Il Presidente (Giacomo Maria Stalla) 5 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I