Cassation court dismisses appeal against tax assessment due to lack of logical reasoning in regional court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Alessandro Torlonia against a regional tax commission decision regarding his 1976 income assessment. The regional court had upheld the tax authority's synthetic income determination based on presumptive indices like property maintenance costs and lifestyle standards, while rejecting the taxpayer's arguments regarding the lack of objective evidence for certain income sources. The court found the regional judgment legally flawed because it merely agreed with the first-instance court's reasoning without addressing the specific factual objections raised by the taxpayer, resulting in a motivation that amounted to a mere statement of principle rather than a reasoned analysis of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; The tax court's decision is void if it lacks a logical framework connecting the evidence to the conviction, failing to address specific factual objections raised by the taxpayer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18792-2015 proposto da: TORLONIA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso lo studio dell'avvocato FELICE PATRIZI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI 2021 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 3736 che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 4236/2014 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 25/06/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO FEDERICI; Ritenuto che Torlonia Alessandro ha chiesto la cassazione della sentenza n. 4236/37/2014, depositata il 25/06/2014 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale, confermando la decisione del giudice provinciale, aveva accolto parzialmente il ricorso introduttivo del contribuente avverso l'avviso di accertamento con cui era stato rideterminato il reddito relativo all'anno d'imposta 1976. Ha riferito che, ai sensi dell'art. 38, comma edel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, gli era stato notificato l'atto impositivo, con cui era rideterminato il suo reddito, in parte analiticamente, in parte, soprattutto, sulla base di oneri sostenuti ed indici di redditività e tenore di vita.
In particolare, ai fini della rideterminazione sintetica, l'Ufficio aveva apprezzato le spese destinate al pagamento di mutui, nonché quelle impiegate per il mantenimento di palazzi, collaboratori familiari, tenute di caccia, retribuzioni di dipendenti delle aziende agricole, così quantificando sinteticamente il reddito in vecchie £ 977.829.430. Erano state conseguentemente irrogate le sanzioni. Il Torlonia, contestando gli esiti dell'accertamento, aveva adito la Commissione tributaria di I grado, che con sentenza n. 329/01/1983, aveva in parte accolto le doglianze del contribuente, respingendo le eccezioni di illegittimità ed infondatezza dell'accertamento, ma riducendo a £ 300.000.000 il reddito relativo all'anno 1976.
La Commissione tributaria di II grado, adita da entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente, con la sentenza 2213/1984 dichiarò l'illegittimità dell'accertamento sintetico, ma la decisione, impugnata dall'Amministrazione finanziaria dinanzi alla Commissione tributaria centrale, annullò la sentenza, rimettendo il merito alla Commissione tributaria regionale del Lazio. Questa, con la pronuncia ora al vaglio della Corte, ha rigettato tanto l'appello dell'Ufficio quanto quello del contribuente, confermando integralmente le statuizioni del giudice di primo grado.
Il giudice regionale ha ritenuto di condividere il percorso argomentativo seguito nella sentenza della Commissione di I grado. Il ricorrente ha censurato la pronuncia con due motivi, sottoarticolati, chiedendone la cassazione. L'Agenzia delle entrate ha depositato, fuori dai termini, un "atto di costituzione" al solo fine della eventuale partecipazione all'udienza di discussione. Nell'adunanza camerale del 27 maggio 2021 la causa è stata trattata e decisa sulla base degli atti difensivi depositati. Considerato che: RGN 18792/2015 Consi re rel. Federici L ' e' (,r • Pregiudizialmente deve rilevarsi che l'Agenzia delle entrate ha resistito con un "atto di costituzione", non notificato e privo dell'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, con la sola finalità della partecipazione eventuale alla discussione in pubblica udienza.
Va affermato che l'atto depositato, carente dei suoi requisiti essenziali, come previsti dagli artt. 370 e 366 cod. proc. civ., e peraltro neppure notificato, non è qualificabile come controricorso (Cass., 2014, n. 25735; 18/04/2019, n. 10813; da ultimo 18/02/2021, n. 4401). Esaminando ora il merito, il ricorrente ha lamentato: con il primo motivo la violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, e 61 del d.lgs. 22 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per nullità della decisione, fondata solo su motivazione per relationem, con mero rinvio alla decisione di primo grado, e comunque perché incomprensibile, contraddittoria ed assente; con il secondo per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulle ragioni dell'appello.
I motivi possono essere trattati congiuntamente perché connessi, denunciandosi la nullità della pronuncia impugnata, per una pluralità di profili evidenziati. Con essi in particolare il contribuente ha sostenuto che la motivazione era priva delle ragioni di fatto e di diritto da porre a fondamento del giudizio; aveva fatto rinvio alla pronuncia di primo grado, senza alcun cenno alle ragioni dell'appello, né alcun vaglio critico su di esse; non aveva illustrato il percorso logico-giuridico della decisione, tanto più che la stessa decisione di primo grado era incomprensibile e contraddittoria, quando non assente.
Con il secondo motivo si è inoltre doluto dell'omessa pronuncia sui motivi di gravame, senza operare alcun cenno alla richiesta di esclusione della sanzione. Circoscritto il perimetro delle critiche formulate avverso la pronuncia impugnata, con esse il ricorrente denuncia il vizio radicale della sentenza, la cui motivazione sarebbe solo graficamente esistente ma in realtà apparente. Questa Corte ha affermato che sussiste l'apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull'esattezza e logicità del suo ragionamento.
Con specifico riguardo alla motivazione a corredo di pronuncia assunta in sede di gravame, si è chiarito che la decisione può essere legittimamente motivata anche per relationem ove RGN 18792/2015 Con re rel. Federici {A-L' il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in riferimento ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto.
Parimenti corretta è la decisione che, pur redatta con rinvio alla decisione impugnata, della quale si ritiene evidentemente di condividerne le ragioni, assicuri che comunque sia intelligibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Infatti la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame (Cass., 3/02/2021, n. 2397).
Va dunque cassata la decisione con cui il giudice d'appello si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., sent. 14786/2016; 7/04/2017, n. 9105; 5/08/2019, n. 20883). E la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente ogni qual volta, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 30/06/2020, n. 13248; cfr. anche 5/08/2019, n. 20921).
La decisione si rivela corredata da motivazione apparente anche quando evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14/02/2020, n. 3819). Ebbene, nel caso di specie la sentenza del giudice regionale si è limitata ad affermare che «pienamente condivisibile risulta la premessa effettuata dal giudice di primo grado in ordine ai principi che devono regolare l'attività di accertamento mediante gli indici presuntivi di maggior reddito posseduto dal contribuente.
Analogamente, supportato da una sufficiente logicità e consequenzialità risulta il riferimento alle spese effettuate nell'anno di riferimento e, quindi, al conseguente tenore di vita mantenuto, che costituiscono un evidente indice di redditività, non giustificabile solo, come pretenderebbe parte appellante, con la consistenza del patrimonio posseduto, risultando, piuttosto, il frutto di flussi finanziari sufficientemente significativi, sia pure non nella misura così rilevante desunta dall'Ufficio impositore». RGN 18792/2015 Cons01 re rel. Federici t • Ebbene, la pronuncia, che si pone inequivocamente nel solco della condivisione delle statuizioni di primo grado, pur nel rispetto della consequenzialità logica del giudizio critico formulato, non accenna neppure, in concreto, a quali fossero state le censure mosse dal contribuente alla decisione impugnata.
Esse, come riportato nel ricorso in osservanza del principio di autosufficienza, avevano denunciato la contraddittorietà della decisione di primo grado, che, pur criticando le "singole" riprese ad imponibile, aveva provveduto a rideterminare il reddito in modo del tutto slegato da ogni elemento e circostanza obiettiva; avevano messo in discussione l'incidenza della "mera detenzione" di partecipazioni in società, senza alcuna prova di distribuzione di dividendi; avevano contestato gli indici ricavati dalle spese di manutenzione delle varie residenze, evidenziando che solo a partire dal D.M. del 1983, con il primo redditometro, erano stati fissati i criteri di calcolo della determinazione sintetica del reddito, e, se anche applicati questi, il risultato ottenuto sarebbe stato più contenuto; avevano criticato la persistente comminazione della sanzione amministrativa.
A tutte queste censure il giudice d'appello non accenna neppure, e sulle sanzioni non si pronuncia affatto, così che la motivazione risulta una mera petizione di principio, con un giudizio critico che è privo di un supporto argomentativo frutto di un esame analitico dei motivi di gravame, a cui neppure la motivazione per relationem può fare eccezione, quando non voglia cadere nella radicale nullità dell'apparenza. I motivi sono dunque fondati e il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza nei limiti delle censure ad essa rivolte.
Il processo va rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che in diversa composizione dovrà riesaminare l'appello, in ragione dei motivi formulati dal contribuente, oltre che liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza nei termini di cui in motivazione e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, cui demanda in diversa