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Ordinanza — n. 24869/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax authority's appeal, rejecting heirs' claim that succession declaration sufficed for tax notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24869/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The tax authority appealed a lower court decision that had dismissed its claim regarding the improper notification of tax debt to the heirs. The heirs argued that submitting a succession declaration legally constituted the required notification of their domicile under Article 65 of the 1973 Tax Code. The court rejected this argument, ruling that a succession declaration does not automatically replace the specific thirty-day notice required by law. Consequently, the court allowed the tax authority's appeal and remanded the case for proper notification procedures.

Regesto Legislator

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Art. 65, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973; In tax collection cases involving deceased taxpayers, the notification of tax assessments to heirs is validly effected collectively at the deceased's last domicile if heirs have not provided the mandatory thirty-day domicile communication, rendering other declarations like succession filings insufficient substitutes.

Parole chiave

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tax notification to heirs succession declaration validity collective impersonal service deceased taxpayer obligations Art. 65 DPR 600 1973 tax debt collection procedure domicile communication requirement successione del defunto

Disposizioni normative citate

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Art. 65, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Eccepiva l'illegittimità della notifica della cartella, in quanto ella aveva reso noto il proprio domicilio fiscale anteriormente ad essa, ed in particolare con la presentazione della denuncia di successione, adempiendo così a quanto previsto dall'art. 65 d.P.R.
Art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
Eccepiva l'illegittimità della notifica della cartella, in quanto ella aveva reso noto il proprio domicilio fiscale anteriormente ad essa, ed in particolare con la presentazione della denuncia di successione, adempiendo così a quanto previsto dall'art. 65 d.P.R.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
602 del 1973 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. La CTR avrebbe errato nel ritenere che la dichiarazione di successione equivalesse alla comunicazione del domicilio dell'erede, presso il quale effettuare la notifica della cartella relativa al de cuius.
art. 65 d.P.R. 600 del 1973
Eccepiva l'illegittimità della notifica della cartella, in quanto ella aveva reso noto il proprio domicilio fiscale anteriormente ad essa, ed in particolare con la presentazione della denuncia di successione, adempiendo così a quanto previsto dall'art. 65 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. V n. 10659 del 2003
Sez. VI n. 23416 del 2015
Sez. V n. 736 del 2019
In senso conforme, ancora più recentemente, sez. V n. 736 del 2019.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8273-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 VECCHIONE CONCETTA, nella qualità di erede 3666 di .- VECCHIONE VINCENZO, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE RINALDI; - controricorrente - nonchè contro EQUITALIA SUD SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 7891/2014 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 18/09/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott.

ANDREA VENEGONI; i RITENUTO CHE Vecchione Concetta impugnava la cartella relativa ai debiti tributari del padre Vincenzo, deceduto, la quale era stata emessa a seguito di sentenza definitiva in un giudizio in cui questa Corte, con sentenza n. 25692 del 2007, aveva accolto il ricorso dell'Agenzia contro il de cuius, all'epoca ancora vivente, e rinviato gli atti alla CTR della Campania, ed era stata notificata il 19.1.2010 agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del padre nel frattempo defunto. Eccepiva l'illegittimità della notifica della cartella, in quanto ella aveva reso noto il proprio domicilio fiscale anteriormente ad essa, ed in particolare con la presentazione della denuncia di successione, adempiendo così a quanto previsto dall'art. 65 d.P.R. 600 del 1973, cosicché la notifica avrebbe dovuto essere effettuata al suo domicilio.

La CTP di Caserta accoglieva il ricorso e la CTR della Campania respingeva l'appello dell'ufficio. Per la cassazione di quest'ultima sentenza ricorre l'ufficio sulla base di un motivo. Si costituisce la contribuente con controricorso. CONSIDERATO CHE Con l'unico motivo l'ufficio deduce violazione dell'art. 65, comma 2 e 4 , d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. La CTR avrebbe errato nel ritenere che la dichiarazione di successione equivalesse alla comunicazione del domicilio dell'erede, presso il quale effettuare la notifica della cartella relativa al de cuius.

La contribuente eccepisce l'inammissibilità del motivo per ragioni formali e l'infondatezza dello stesso nel merito. Proc. n. 8273/15 Il ricorso è fondato. Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dalla controricorrente perché la norma di cui si assume la violazione è stata erroneamente indicata come "ad 65 del d.P.R. 602 del 1973" anziché "del d.P.R. 600 del 1973". Si tratta, infatti, chiaramente di un errore materiale che non inficia la specificità del motivo, atteso che l'oggetto dello stesso è del tutto desumibile dal contenuto del ricorso.

Nel merito, la norma in questione, nella versione vigente ratione temporis, affermava: "Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2, dell'articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato. Proc. n. 8273/15 La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma".

Ora, in effetti nella sentenza sez. V n. 10659 del 2003 - in un caso però non identico fattualmente al presente, perché in quella fattispecie la notifica era stata compiuta a nome del defunto e non agli eredi collettivamente come nella presente controversia - questa Corte aveva ritenuto che, poiché l'ufficio che aveva effettuato la notifica dell'avviso era lo stesso che aveva ricevuto tre mesi prima la denuncia di successione con i nomi e gli indirizzi degli eredi, esso avrebbe dovuto considerare la denuncia di successione, nella parte in cui conteneva i dati degli eredi, come equipollente o comunque avente la stessa funzione della comunicazione di cui comma 2 della norma suddetta, cosicché avrebbe dovuto procedere alla notifica ai singoli eredi presso i loro domicili, come risultanti, appunto, dalla denuncia di successione.

Tale pronuncia, al di là delle già evidenziate differenze fattuali, appare comunque superata dalla giurisprudenza più recente. Sez. VI - 5, Ordinanza n. 23416 del 2015 (Rv. 637408 - 01), ha, i j /* infatti, affermato che: "In tema di accertamento e di riscossione delle imposte sui redditi, in caso di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano provveduto, almeno trenta giorni prima, alla comunicazione prescritta dall'art. 65, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, la notifica é legittimamente effettuata collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del "de cuius", non assumendo alcun rilievo le indicazioni contenute in altre dichiarazioni (nella specie, di successione), le quali non possono validamente sostituire la predetta Proc. n. 8273/15 comunicazione, che dev'essere presentata direttamente all'Ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento".

In senso conforme, ancora più recentemente, sez. V n. 736 del 2019. Ritiene il collegio, quindi, di aderire a questo orientamento, considerando oltretutto che, al di là del possibile scambio automatico di informazioni o di accessi a data base, nel caso di specie, il soggetto emittente la cartella e responsabile per la notifica (Equitalia) e quello al quale è stata presentata la denuncia di successione sono diversi, per cui non si può neanche ritenere o presumere che, attraverso la presentazione della denuncia di successione, l'emittente della cartella fosse necessariamente stato informato dei dati comunicati dagli eredi.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la causa rinviata alla CTR della Campania per il prosieguo, nonché per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Campania anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella ca