Italian court dismisses tax appeal regarding family business income allocation and necessary co-litigant issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed Anastasia Mattioli's cassation appeal against a tax commission decision regarding her family business. The taxpayer argued for nullity due to missing co-litigant participation and incorrect income allocation between spouses. The court ruled that the business remains individually owned, making internal family arrangements irrelevant for external tax liability and rejecting the procedural defect claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 5 comma 4 DPR 917/86: Family businesses retain individual legal nature, excluding necessary co-litigant status for non-owners and permitting full income attribution to the sole proprietor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15019-2014 proposto da: MATTIOLI ANASTASIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN, 45, presso lo studio dell'avvocato DEBORATH FORTINELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCELLO POGGIOLI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore por 2021 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI 2482 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 68/2013 della COMM.TRIB.REG.MARCHE, depositata il 17/04/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MELE; lette l& conclusioni scritte del pubblico ministero" in persona del sostituto procuratore generale dott. ALBERTO CARDINO che ha chiesto il rigetto del ricorso; Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 68/4/13 depositata il 17.4.2013, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele. Rilevato che - Mattioli Anastasia proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per Iva, Irpef ed Irap relativamente all'anno 2003, avviso traente origine da un controllo incrociato effettuato dall'Ufficio, all'esito del quale era emersa la omissione, tra i ricavi, di sette fatture di vendita nei confronti della Tecnica srl.
Nel contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, nel frattempo costituitasi, la Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno rigettava il ricorso con sentenza, che, gravata di appello da parte della contribuente, era confermata dalla CTR con la sopra menzionata sentenza. _ Per la cassazione di tale sentenza, la contribuente propone ricorso affidato a quattro motivi. L'Agenzia delle Entrate, non essendosi costituita nei termini a mezzo di controricorso, si è costituita al solo fine di partecipare eventualmente alla udienza di discussione ex art. 370 comma 1 c.p.c., per poi depositare memoria redatta in conformità alle prescrizioni del Protocollo d'intesa del 15.12.2016; il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato che - Il ricorso consta di quattro motivi che recano: 1) "Nullità della sentenza gravata per difetto di contraddittorio, in presenza di litisconsorzio necessario (in relazione all' art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c.)"; 2) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 d. Igs. 546/92 e dell'art. 5 TUIR (in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.)"; 3) "In relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 4 i DPR 917/86, per mancata limitazione del prelievo alla sola quota di reddito di spettanza dell'imprenditore individuale (pari al 51% del totale), con scomputo automatico, 'per trasparenza fiscale', della quota reddituale di pertinenza dell'unico collaboratore (pari al rimanente 49%).
Necessità, in ogni caso, di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 5, comma 4, cit."; 4) "Violazione degli artt. 163 TUIR e 68 DPR 600/73, in relazione all'art. 3600, comma 1 n. 3, c.p.c. Violazione del divieto di doppia imposizione ai fini delle imposte dirette (Irpef ed Irap)". Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata perché resa all'esito di un giudizio instaurato e svolto senza la partecipazione del litisconsorte necessario Lomartire Giovanni (coniuge e collaboratore della ricorrente), partecipe agli utili dell'impresa familiare nella misura del 49%, neppure destinatario di un avviso di accertamento.
Il motivo non è fondato. Ritiene il collegio di dare continuità ad una giurisprudenza della Corte consolidata nel tempo (per tutte e, di recente, cfr. 30842/2017), in forza della quale l'impresa ha pur sempre natura individuale ("appartiene esclusivamente al suo titolare": così Cass. 24360/2015) e la posizione degli altri familiari -semplici collaboratori che prestano la propria opera nella stessa, senza esserne contitolari, con conseguente definizione dei redditi da essi percepiti quali redditi di lavoro e non di impresa- rileva solo nei rapporti interni: i caratteri appena descritti, rinvenibili nella fattispecie in esame, escludono che possa configurarsi una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Gli argomenti esposti valgono anche con riguardo al secondo motivo giustificando il relativo giudizio di infondatezza. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione della legge che compare nel titolo per essere stato, tutto il reddito prodotto dall'impresa familiare, imputato alla Mattioli, laddove altro soggetto -il coniuge e collaboratore familiare Lomartire- risulta partecipare agli utili di impresa per il 49%.Le ragioni esposte a commento degli altri motivi valgono anche in questa sede; la lamentata imputazione al solo imprenditore e non anche a coloro che con lui collaborano, pur anche con retribuzione costituita da partecipazione, discende dalla segnalata natura individuale dell'impresa familiare (cfr.
Cass. SS.UU. 23676/2014); anche tale motivo non è dunque fondato. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza; la parte dell'atto impositivo intorno al quale si articola il motivo non è riportato dalla ricorrente. - In conclusione i motivi primo, secondo e terzo vanno rigettati, il quarto è sr s'sy~ 11-> eA cc P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro seimila oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della rìcorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Roma, 12 aprile 2021 Il presidente Depos