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Ordinanza — n. 24857/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding inductive assessment validity and lack of adversarial proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24857/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Antonio Ferrone's appeal against a tax assessment based on inductive reasoning and alleged procedural violations. The taxpayer argued that the tax authority's reliance on sector studies without prior adversarial proceedings violated specific tax codes and civil procedure rules. The court held that the inductive assessment was legally sound because the taxpayer failed to provide inventory details, thereby justifying the use of simple presumptions and shifting the burden of proof to him.

Regesto Legislator

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Art. 39 DPR 600/73; Art. 54, 55 DPR 633/72: In tax assessments where accounting data is unreliable, the authority may proceed via pure inductive reasoning using simple presumptions, reversing the burden of proof to the taxpayer.

Parole chiave

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inductive tax assessment lack of adversarial proceedings simple presumptions burden of proof reversal inventory documentation failure tax appeal dismissal sector studies validity rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 39 DPR 600/73
Art. 54 DPR 633/72
Igs. 546/92 in relazione i all'art.
Art. 55 DPR 633/72
Art. 15 DPR 600/73
Art. 93 comma 6 TUIR
Art. 360 c.p.c.
3 c.p.c."; 3) "Illegittimità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c.p.c. n.5"; 4) "Violazione del principio di non contestazione per errata e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 1 d.
Art. 112 c.p.c.
Considerato che - Il ricorso consta di quattro motivi che recano: 1) "Nullità della sentenza per violazione art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del giudice di appello su questioni pregiudiziali sollevate nei gradi di merito, in relazione all'art.360 c.p.c.
Art. 1 d. Igs. 546/92
Considerato che - Il ricorso consta di quattro motivi che recano: 1) "Nullità della sentenza per violazione art. 112 c.p.c.
art. 112 c.p
Considerato che - Il ricorso consta di quattro motivi che recano: 1) "Nullità della sentenza per violazione art. 112 c.p.c.
art. 360 c.p
3 c.p.c."; 3) "Illegittimità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28311/2017
Cass. n. 19658/2020
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5007-2014 proposto da: FERRONE ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEVE DI CADORE 30, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO USSANI D'ESCOBAR, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLA COPPOLA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 2021 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 328/2013 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 01/07/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO MELE; Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 328/7/13 depositata 1'1.7.2013, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele. Rilevato che - Ferrone Antonio esercente attività di lavori generali di costruzione di opere di ingegneria civile proponeva ricorso avverso avviso di accertamento - emesso all'esito di notifica di rituale questionario- recante maggiori ricavi deducendo la nullità dell'atto, in quanto fondato su studi di settore in assenza di contraddittorio; avviso inoltre formato in violazione dell'art. 39 del DPR 600/73 e degli artt. 54 e 55 DPR 633/72, in assenza di presunzioni gravi precise e concordanti. - Nel contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, costituitasi, la Commissione Tributaria Provinciale di Benevento accoglieva il ricorso sul rilievo dell'assenza di contraddittorio in fattispecie che ha finito quindi per fondarsi esclusivamente sugli studi di settore. - Avverso detta sentenza l'Ufficio proponeva appello che era accolto dalla CTR. - Per la cassazione della sentenza sopra menzionata il contribuente propone ricorso -illustrato da memoria- affidato a quattro motivi, al quale resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Considerato che - Il ricorso consta di quattro motivi che recano: 1) "Nullità della sentenza per violazione art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del giudice di appello su questioni pregiudiziali sollevate nei gradi di merito, in relazione all'art.360 c.p.c. n. 4 e per violazione dell'art. 36 d. Igs. 546/92 in relazione i all'art. 360 n. 3"; 2) "Illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 39, commi 1 e 2 DPR 633/72 e 54 e 55 DPR 633/72 e delle disposizioni degli articoli 2727 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c."; 3) "Illegittimità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c.p.c. n.5"; 4) "Violazione del principio di non contestazione per errata e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 1 d.

Igs. 546/92, e 167, 416,88 e 115 c.p.c. nonché 111 della c. 360 3 < - -e- Costituzione, in relazione all'art. 360 c.p.c. n. . - Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza per avere omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di nullità dell'atto impositivo per difetto di contraddittorio e di inammissibilità dell'appello per mancanza di specifici motivi di impugnazione e per proposizione di nuovi motivi. - Premesso che la sentenza della CTP si è fondata sulla carenza di contraddittorio e che l' Ufficio, nell'impugnare tale sentenza, ha inteso porre in discussione (per come è dato leggere nella sentenza della CTR) proprio tale affermazione e il correlato convincimento del giudice di prima istanza secondo cui l'atto impositivo si sarebbe basato solo sugli studi di settore, mentre l'accertamento de quo sarebbe di tipo induttivo puro, il vizio denunciato non ricorre in quanto la CTR, nell'esporre le ragioni che giustificano la pretesa fiscale, ha in particolare spiegato che la fattispecie riguarda un caso di accertamento induttivo ex art. 39 DPR 600/73, a cui legittimamente l'Ufficio ha fatto ricorso, così implicitamente sottolineando la erroneità della sentenza della CTP, secondo la quale l'atto impositivo era meritevole di annullamento per l'assenza del preventivo contraddittorio tra le parti.

Con il secondo motivo, la ivi denunciata violazione di legge è riferita alle distinte inventariali di cui all'art. 15 del DPR 600/73, rispetto alle quali -a dire di parte ricorrente- non avrebbe potuto esso contribuente produrre il dettaglio dei beni-merce essendo costituito l'oggetto della sua attività da lavori in corso di esecuzione; quanto al prospetto dei lavori in corso (art.93 comma 6 TUIR), assume il Ferrone di averlo presentato, per come risulterebbe dallo stesso atto impositivo. Da qui la erroneità della sentenza per non avere la CTR applicato correttamente i principi che regolano il procedimento di accertamento analitico-sintetico (o analitico induttivo) di cui agli artt. 39 comma 1 lett.

d) DPR 600/73 e 54 comma 2 DPR 633/72. Nella specie è stato ravvisato -erroneamente, conclude sul punto il ricorrente- un caso di accertamento induttivo puro, che è configurabile solo allorchè i dati risultanti dalle scritture contabili siano assolutamente inattendibili. Il motivo non è fondato. L'Ufficio ha proceduto sulla base delle inesattezze e irregolarità riscontrate all'interno delle rimanenze finali, non avendo il contribuente esibito le distinte inventariali, dalle quali potersi ricavare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore nonché il valore attribuito a ciascun gruppo; la mancata esibizione di detti documenti in uno alla omessa esibizione dei prospetti di cui all'art. 93 comma 6 TUIR in relazione alle opere ultrannuali -con conseguente impossibilità di controllare i criteri adottati in concreto per la valutazione delle rimanenze- hanno reso legittima la ricostruzione dell'imponibile in via induttiva pura e il ricorso anche a presunzioni semplici prive cioè dei requisiti di gravità precisione e concordanza, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente (cfr.

Cass. n. 28311/2017; n. 19658/2020). Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia vizio motivazionale, che nella sostanza si risolve in una critica dell'apprezzamento di merito che non può trovare ingresso nel giudizio per cassazione.; in ogni caso è infondato, alla stregua delle considerazioni svolte a commento del primo motivo, che si intendono qui richiamate. Il motivo non è quindi accoglibile, al pari del quarto che è privo di specificità e che non coglie la ratio decidendi. Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro tremila oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 12 aprile