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Sentenza — n. 24855/2021 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 24855/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24855/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 comma 665 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, della VI Direttiva n.77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C.132/06, nonché della Decisione della Commissione Europea del 14/8/2015 C(2015) 5549 final, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod.proc.civ. Con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 comma 665 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod.proc.civ.1.2.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 24855/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 1 comma 665 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, della VI Direttiva n.77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C.132/06, nonché della Decisione della Commissione Europea del 14/8/2015 C(2015) 5549 final, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod.proc.civ. Con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 comma 665 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod.proc.civ.1.2.

Parole chiave

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rimborso delle spese rimborso fiscale rimborso dell'assicurazione invalidità restituzione dei sussidi statali rimborso dei contributi agli stranieri regresso dell'assicuratore
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Testo completo

tobre 2020 n.137, la seguente SENTENZA k sul ricorso iscritto al n.7434/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente- contro Cannata Vincenza, Candido Orazio, Candido Margherita, Candido ca 'az k.z- ( Saverio, Candido Alessandro, Candido Andrea, Candido Massimo,\fflonchè Fratelli Candido Giorgio e Salvatore s.n.c., in persona del I.r.p.t.; -intimati - avverso la sentenza n.533/18/16 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pronunciata in data 12 gennaio 2016, depositata in data 10 febbraio 2016 e non notificata.

Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale Roberto Mucci, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. L'odierna controversia trae origine dal diniego opposto dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Modica, col quale è stata respinta l'istanza, presentata dai sigg. Candido Giorgio e Salvatore, per ottenere, ai sensi dell' all'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 27/12/2002, il rimborso dell'imposta Ilor versata negli anni 1990/1991/1992, riguardante i redditi della società "F.11i Candido Giorgio e Salvatore s.n.c.".

2. Con ricorso presentato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, i contribuenti impugnavano il diniego, chiedendo il rimborso della somma versata all'Erario, con gli accessori di legge. La C.t.p., con sentenza n. 75/04/12, ha accolto il ricorso. Avverso tale sentenza, l'Agenzia delle entrate ha proposto appello, rigettato dalla C.t.r. della Sicilia, sezione staccata di Catania, che, con sentenza n.533/18/16, pronunciata in data 12 gennaio 2016, depositata in data 10 febbraio 2016 e non notificata, ho riconosciuto la debenza del rimborso del 90% delle somme dovute e versate a titolo d'imposta nel triennio 1990- 1992 e la tempestività della relativa istanza.

3. L'Agenzia delle entrate ora ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza d'appello ed i contribuenti sono rimasti intimati. Il sostituto procuratore generale, Roberto Mucci, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 comma 665 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, della VI Direttiva n.77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C.132/06, nonché della Decisione della Commissione Europea del 14/8/2015 C(2015) 5549 final, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod.proc.civ. Con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 comma 665 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod.proc.civ.1.2.

I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono fondati e vanno accolti. Invero, nell'originaria formulazione, l'art.1 comma 665 della legge n.190/2014 prevedeva che «i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attivita' d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione e' sospesa nelle more della verifica della compatibilita' del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza e' calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248». Le successive modifiche legislative hanno precisato che la disposizione normativa si applica anche ai titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché ai titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, confermando, invece, l'esclusione di quelli che svolgono attivita' d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione e' sospesa nelle more della verifica della compatibilita' del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea (articolo modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, dall'articolo 1, comma 631, lettera a), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 , dall'articolo 9, comma 1, lettera a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 e da ultimo dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Con riferimento al beneficio di cui all'art. 1, comma 665, prima parte, legge n. 190 del 2014, la Commissione UE, con la decisione del 14/08/2015, C(2015) 5549 final (impugnata da una società siciliana dinanzi al Tribunale di primo grado UE, che l'ha confermata con sentenza del 26 gennaio 2018 e che, pertanto, è vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne con essa contrastante - Cass.n. 15354 del 2014 e n. 22377 del 2017), all'art. 1 ha stabilito, in via generale, che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (Legge 27 dicembre 2012, n. 289, articolo 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; [...] e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno», salvo che si tratti di «aiuto individuale» che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dei regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2 della decisione) o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 [ora 87 e 88] del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali) «o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 3).

La Commissione UE ha inoltre precisato che «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che, pertanto, non vanno considerati come imprese, oppure perché il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis applicabile, oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)» (p. 134 della "decisione").

La Commissione Europea ha, quindi, deciso che le misure di aiuto di Stato in oggetto (Legge 27 dicembre 2012, n. 289, articolo 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni) e tutti gli atti esecutivi pertinenti ivi previsti, che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno. Di conseguenza, una volta accertato lo svolgimento di un'attività economica (commerciale o professionale) da parte del contribuente, i giudici di appello dovranno altresì accertare se il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 della citata decisione), «tenendo conto, in specie, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza» (cfr.

Cass. n. 22377 del 2017 che richiama Cass. n. 11228 del 2011) e, in difetto, valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la decisione della Commissione UE del 14/08/2015, C(2015) 5549 final, fanno ritenere comunque compatibile gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, ovvero che si tratti di «aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale» (p. 150, lett. b)), sempre che sussista «un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame» (p. 136), che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: cfr. punto 148 della decisione della Commissione) (in tal senso vedi anche, Cass. sez. 6-5, ord. 8 febbraio 2018, n. 3070 e, più di recente, Cass. sez. 5, ord. 25 gennaio 2019, n. 2208).Nel caso di specie risulta acquisito che il rimborso richiesto riguardava esclusivamente le somme versate, a titolo di Ilor, in relazione ai redditi della summenzionata società.

Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demand