Italian Supreme Court dismisses tax appeal claiming procedural nullity due to lack of irregularity notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected a tax company's cassation appeal challenging a regional tax commission's decision. The appellant argued the lower court violated procedural laws by failing to properly evaluate an exception regarding the lack of prior notification of irregularities. The court dismissed the claim because the lower court explicitly documented that the required notification was sent and received, rendering the appellant's arguments irrelevant and inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.; Art. 118 disp. att. c.p.c.; Art. 36 bis D.P.R. 600/1973: A cassation appeal alleging procedural nullity or violation of law is inadmissible if it merely seeks to re-evaluate factual evidence or ignores explicit findings in the contested judgment that contradict the appellant's assertions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3433/2015 R.G. proposto da Panelli Impianti Ecologici s.r.l. in liquidazione rappresentati e difesa dall' Avv. Giuseppe Vaccaro, elettivamente do- c-t'A miciliata in Roma, via S. Tommaso d' Aquino n 16, presso lo studio dell'Avv. Antonino Dierna giusta procura speciale a margine del ricorso. - ricorrente - contro Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, rappre- sentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - nonché Equitalia Nord s.p.a. -intimata non costituita- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardia n. 2582/2014, depositata il 16 maggio 2014.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Dinapoli nella camera di consiglio del 6 marzo 2020. RAGIONI DELLA DECISIONE 1- Letto il ricorso per cassazione proposto dalla s.r.l. Impianti Ecologici in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l'appello pre- cedentemente proposto avverso la sentenza n. 244/9/13 della Com- missione tributaria provinciale di Milano, che a sua volta aveva riget- tato il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento emessa dall' Agente della riscossione ai sensi dell' art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 all'esito della liquidazione automatizzata delle dichiara- zioni effettuate per l'anno di imposta 2007 con Mod. 770/2008 e con Mod.
Unico/2008. 2- Rilevato che la società ricorrente, abbandonati tutti gli altri motivi di doglianza prospettati nel giudizio di merito, nel ricorso per cassazione lamenta unicamente la "nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 II comma cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 II comma d.lgs. n. 546/1992 in relazione alli art. 360 n. 4 cod. proc. civ.; in subordine violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis d.P.R. 600/1973, 54 bis d.P.R. 633/1972, 2 d.lgs. n. 426/97, 6 stat. contrib. e 2697 cod. civ., in relazione ali' art. 360 n. 4 cod. proc. civ", perché: 2.1- Sarebbe nulla la sentenza in quanto in relazione alla eccezione di omessa comunicazione dell' avviso di irregolarità conterrebbe una mo- tivazione per relationem alla sentenza di primo grado senza valutare le eccezioni proposte sul punto dall'appellante. 2.2- In subordine, sussisterebbe violazione delle leggi indicate perché la sentenza ha erroneamente ritenuto soddisfatto il requisito della pre- via comunicazione di irregolarità nonostante la contribuente avesse contestato che l'avviso ricevuto si riferisse solo alla liquidazione del mod. 770 e non anche a quella del mod.
Unico. 3- Letto il controricorso con cui l' Agenzia delle entrate resiste in giu- dizio eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso avverso. 4- Ritenuta l'infondatezza del motivo di ricorso proposto in via princi- pale dato che, pur non essendo dovuta nel caso in esame la previa comunicazione di irregolarità (Cass. Sez. 6, ordinanza n. 3154 del 15/02/2015; in precedenza, tra le altre Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4231 del 24/02/2006), tuttavia la sentenza impugnata a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, contiene la seguente specifica motivazione sul punto: "anche l'eccezione sulla pretesa mancata instaurazione del contraddittorio è da ritenersi infondata, dilatoria ed inutilmente defati- gante, tenuto conto che è stato ampiamente documentato già in primo grado il rispetto della legge 212/2000...si osserva che la comunicazione di irregolarità risulta essere stata notificata mediante lettera raccoman- data spedita in data 23.06.2010 e regolarmente ricevuta in data 24.06.2010, così come correttamente evidenziato nella sentenza qui impugnata che, anzi, non viene efficacemente contestata in punto, li- mitandosi parte appellante a sollevare eccezioni non pertinenti ed a richiamare giurisprudenza inconferente" . 3433/2015 R.G. 4.1- Ritenuto inoltre che il motivo proposto in via subordinata sia inam- missibile perché, sotto l'apparenza della censura per violazione di legge, contrasta in realtà la valutazione di merito effettuata dalla sen- tenza impugnata, e mira ad una rivisitazione del materiale probatorio acquisito nel corso del processo, inammissibile in sede di legittimità. 5- Ritenuto pertanto, per effetto delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba essere rigettato, con addebito delle spese proces- suali alla parte soccombente in favore dell' Agenzia delle entrate, che ha resistito nel presente giudizio (a differenza di Equitalia Nord s.p.a.) e possibile raddoppio del contributo unificato. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 5.600 (cinquemilaseicento) com- plessivi; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 6 marzo 2020. Depwitato in Cancelleria Il