Cassation court dismisses tax appeal for lack of specific grounds and self-sufficiency under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the tax company's appeal against a regional commission's decision denying a tax deduction. The appellant argued arbitrary judicial reasoning but failed to specify which statutory violation occurred or provide sufficient detail in the petition. The court ruled the appeal inadmissible because it lacked the required specificity under Article 360 and self-sufficiency under Article 366 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, 366 c.p.c.: The cassation appeal must specify the exact statutory violation and be self-sufficient; generic criticisms or attempts to re-evaluate evidence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21466/2014 R.G. proposto da Rececom Soc. Consortile a r.l. in liquidazione rappresentati e difesa dall' Avv. Fausta Antonella Cirillo (in sostituzione del precedente Difensore, deceduto nel frattempo), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torre Annunziata, corso Umberto I n 47, giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione - ricorrente - contro Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, rappre- sentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Cam- pania n. 617/23/14, depositata il 22 gennaio 2014.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Dinapoli nella camera di consiglio del 6 marzo 2020. RILEVATO CHE 1.1-La Rececom Società Consortile a responsabilità limitata in liquida- zione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugna l'av- viso di accertamento con cui l' Agenzia delle entrate di Napoli 2, sulla base di due p.v.c., accerta per l'anno di imposta 2006 un maggiore reddito di impresa, che recupera a tassazione per Ires, Irap e Iva. 1.2- La Commissione tributaria provinciale di Napoli con sentenza n. 381/5/11 depositata il 14 aprile 2011 accoglie parzialmente il ricorso, annullando l'accertamento solo in relazione "alla quota parte di inte- ressi attivi di euro 12.777,77" (decisione passata in giudicato) e lo ri getta relativamente alla "indebita deduzione della somma di euro 460.000,00...perché inerenti ad operazioni oggettivamente inesistenti". 1.3- La Commissione tributaria regionale della Campania con la sen- tenza indicata in epigrafe, rigetta l'appello del contribuente.
In partico- lare rileva: -) l' infondatezza dell'eccezione di mancanza di motivazione della sentenza dì primo grado; -) l'infondatezza dell' eccezione di man- cata allegazione dei p.v.c. all'avviso di accertamento; -) l'oggettiva ine- sistenza delle operazioni indicate in tre fatture per l'importo comples- sivo di euro 460.000,00 emesse dalla società Market Management, con sede in Barcellona. 1.4- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale pro- pone ricorso la società contribuente con un unico articolato motivo, chiedendo cassarsi la decisione con ogni consequenziale provvedi- mento. 1.5- L' Agenzia delle entrate si costituisce in giudizio con controricorso e chiede rigettarsi il ricorso avverso perché inammissibile e/o infon- dato. 1.6- Con memoria depositata il 25 febbraio 2020 si costituisce per la società ricorrente l' Avv.
Fausta Antonella Cirillo, in sostituzione del precedente Difensore nel frattempo deceduto, Avv. Roberto Azzurro. CONSIDERATO CHE 2.- Con l'unico motivo di ricorso si denunzia "violazione e falsa appli- cazione del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e d.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, violazione e falsa applicazione dell' art. 2697 cod. civ. in rela- zione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ." perché i giudici del merito avrebbero illegittimamente fondato le proprie decisioni sul risultato di una induzione arbitraria che l' Ufficio aveva ab initio fondata su meri indizi del tutto inidonea a sostenere la pretesa accertatoria" 2.1- L' Agenzia delle entrate contrasta questo motivo di ricorso, ecce- pendone l'inammissibilità e l'infondatezza e chiedendone il rigetto. 3.- Preliminarmente la Corte rileva che va attribuita natura necessaria- mente illustrativa dei motivi del ricorso già proposti alla memoria di costituzione di un nuovo difensore in sostituzione dell' autore del ri- corso, poiché una volta consumato il potere di impugnazione, in base ai rimedi processuali disciplinati dal codice di procedura civile nei ter- mini previsti, non è possibile introdurre altre e diverse questioni, se non chiarendo quelle in precedenza dedotte. 3.1- Tanto premesso, ritiene la Corte che ricorrano diverse cause di inammissibilità del ricorso.
In primo luogo non viene indicato quale sia 21466/2014 R.G. il vizio della sentenza impugnata fra quelli indicati dall' art. 360 cod. proc. civ.; la censura proposta dal ricorrente, infatti, è riconducibile a diversi possibili vizi, con mancanza assoluta di specificità delle argo- mentazioni riferibili ad alcuno di essi, in violazione del principio secondo cui il giudizio di cassazione è "a critica vincolata" dai motivi di ricorso, che lo delimitano, individuando, con la loro formulazione tecnica, in quale delle ipotesi essi rientrino fra quelle tassativamente indicate dalla legge; per questo "è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito." ( ex multis Cass n. 11603/2018). 3.2- In secondo luogo il ricorso manca del requisito dell' autosuffi- cienza, richiesto a pena di inammissibilità dalli art. 366 nn. 4 e 6 cod. proc. civ.
La ricorrente lamenta infatti l'omessa valutazione da parte dei giudici del merito di documenti che però non indica specificamente, non trascrive nel ricorso nella parte ritenuta rilevante, né allega ad esso, ed infine non "localizza" nell'ambito del giudizio di merito con l'indicazione dei modi e dei tempi della loro produzione. 3.3- Il ricorso, infine, appare inammissibile anche perché, sotto l'appa- renza della censura mossa, contrasta in realtà la valutazione di merito della sentenza impugnata, e mira ad una rivisitazione del materiale probatorio acquisito nel corso del processo, inammissibile in sede di legittimità. 4- In conclusione, pertanto, per effetto delle considerazioni che prece- dono, il ricorso deve essere rigettato, con addebito delle spese proces- suali alla parte soccombente, e possibile raddoppio del contributo uni- ficato. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.500 (duemilacinquecento) com- plessivi; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 6 marzo 2020. Depositato in Cancelleria Il