Italian Supreme Court dismisses appeal against tax court ruling for lack of detailed reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the cassation appeal filed by Gelateria Imperiale against a regional tax commission decision. The taxpayers argued the lower court failed to explicitly refute their arguments and omitted specific reasoning regarding their financial records. The court held that a concise summary of the process and a logical justification for the decision suffice, without requiring a detailed rebuttal of every single argument presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, I comma n. 4) cod. proc. civ.; Art. 132, I comma n. 4 cod. proc. civ.: The omission of explicit refutation of all arguments or detailed examination of all evidence does not constitute a nullity or a ground for cassation if the decision is logically coherent and based on sufficient grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7001/2014 R.G. proposto da Gelateria Imperiale di Rodolfo Patuzzi & C. s.n.c. Patuzzi Rodolfo rappresentati e difesi dagli Avvocati Andrea Radice e Michele Vincelli, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, via Fi- lippo Corridoni n 19, giusta procura speciale a margine del ricorso - ricorrenti - contro Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, rappre- sentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardia n. 127/66/13, depositata il 1 agosto 2013.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Dinapoli nella camera di consiglio del 6 marzo 2020. RILEVATO CHE 1.1- La Gelateria Imperiale di Patuzzi Rodolfo & C. s.n.c. e Patuzzi Ro- dolfo in proprio ricorrono per cassazione, con quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 127/66/13 depositata il 1 agosto 2013 che ha rigettato l'appello da essi proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia n. 103/5/11 depositata il 14.10.2011, che aveva rigettato i ricorsi separatamente proposti avverso gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti dall' Agenzia delle entrate di Brescia per mag- giori imposte relativamente alli anno di imposta 2005 (Irpef, Iva e kap).
I ricorrenti chiedono cassarsi la decisione della Commissione tri- butaria regionale, con ogni conseguente provvedimento. 1.2- La sentenza impugnata rileva: -) la proposizione come motivi di appello delle medesime doglianze mosse in primo grado e non condi- vise dai primi giudici; -) la legittimità del metodo di accertamento uti- lizzato dall' Ente impositore, in conformità all' art. 39 del d.P.R. n. 600/1973; -) l'inattendibilità della contabilità aziendale, che aveva re- gistrato un incasso di euro 99.704,71 nella sola giornata del 31 dicem- bre 2005. 1.3- L' Agenzia delle entrate si costituisce in giudizio con controricorso e chiede rigettarsi il ricorso perché inammissibile e/o infondato. 1.4- I ricorrenti depositano memoria ex art. 378 cod. proc. civ. con cui illustrano ulteriormente i motivi di ricorso proposti; osservano che il reddito tassato non è stato accertato, ma letteralmente "inventato" dalli Amministrazione finanziaria e riportano giurisprudenza della Corte sul vizio di omessa motivazione.
CONSIDERATO CHE 2.- Il primo motivo di ricorso denunzia la nullità della sentenza impu- gnata ai sensi dell' art. 360, I comma n.
4) cod. proc. civ. in relazione alli art. 132, I comma n. 4 cod. proc, civ.: vizio di assoluta omissione della concisa esposizione dello svolgimento del processo. 2.1- L' Agenzia delle entrate contrasta questo motivo di ricorso, rile- vandone l'infondatezza in fatto (perché a suo dire non sussiste l'omis- sione lamentata ex adverso) e in diritto (richiamando le sentenze di questa Corte n. 6683 del 19 marzo 2009, 22845 del 10 novembre 2010 ed altre più risalenti). 3.- Il secondo motivo denunzia la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell' art. 360, I comma n.
4) cod. proc. civ. in relazione alt' art. 132, I comma n. 4 cod. proc, civ.: vizio di assoluta assenza di motiva- zione. Richiama a sostegno precedenti sentenze di questa Corte (n. 2711/90, n. 3636/2007 ed altre più risalenti). 3.1- L' Agenzia delle entrate osserva, in contrario, che il motivo è inam- missibile perché attinente al merito e non alla legittimità, e comunque infondato. 4- Il terzo motivo di ricorso denunzia la nullità della sentenza impu- gnata, ai sensi dell' art. 360, I comma n. 5 cod. proc. civ. , in relazione all' art. 132, I comma n. 4 cod. proc, civ.: vizio di omesso esame delle censure dedotte dal contribuente nel giudizio di appello. 7001/2014 R.G. 4.1- L' Agenzia delle entrate oppone che trattasi di censura di merito, inammissibile in questa sede, e riporta giurisprudenza di questa Corte sulla valenza dimostrativa della chiusura del conto di cassa (n. 11988 del 31 maggio 2011) e sul riparto dell' onere della prova (n. 3580/2009). 5.- Il quarto motivo di ricorso denunzia la nullità della sentenza impu- gnata, ai sensi dell' art. 360, I comma n. 5 cod. proc. civ. , in relazione alli art. 39, II comma d.P.R. n. 600/74: vizio di congruità e coerenza della motivazione, perché le argomentazioni difensive e le prove offerte non avrebbero costituito oggetto di valutazione da parte del giudice di secondo grado. 5.1- L' Agenzia delle entrate eccepisce, in contrario, l'inammissibilità del motivo perché diretto a censurare una valutazione di merito. 6.- I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, dato che tutti lamentano, apparentemente sotto diversi aspetti, vizi della sentenza impugnata riconducibili tutti alla fragilità dell' apparato moti- vazionale, che avrebbe omesso di valutare gli argomenti e gli elementi di prova forniti dai ricorrenti. 6.1- E' preliminare la valutazione di ammissibilità del ricorso, che ri- sulta sfavorevole ai ricorrenti, i quali, sotto l'aspetto del vizio di nullità e/o di motivazione, contrastano in realtà la valutazione di merito della sentenza impugnata, e mirano ad una rivisitazione del materiale pro- batorio acquisito, inammissibile in sede di legittimità. 6.2- In disparte la censura di inammissibilità del ricorso, comunque, con riferimento alla sua fondatezza è opportuno premettere che il vizio di motivazione rilevante come motivo di cassazione è stato oggetto di un considerevole ridimensionamento a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ratione temporis al ricorso qui in esame).
La norma "deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge co- stituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della moti- vazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate- riale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci- bile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed 7001/2014 R.G. obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sem- plice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass.
Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). Quanto poi alla c.d. "motivazione apparente" che costi- tuisce il vizio invocato dalle parti con maggiore frequenza statistica, esso trova un' applicazione limitata ai casi in cui «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in proce- dendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomenta- zioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass.
Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). 6.3- Tanto premesso, rileva la Corte che la sentenza impugnata indica, sia pure in maniera succinta, qual è l'oggetto del contendere (avviso di accertamento anno 2005), quale l'esito del giudizio di primo grado (ri- getto del ricorso), quali le richieste formulate nel giudizio di appello (integrale riforma della sentenza di primo grado). La sentenza non può dirsi pertanto che non contenga una concisa esposizione dello svolgi- mento del processo, requisito per altro che va inteso nel senso di mi- nimo necessario per consentire l'intellegibilità della decisione (Cass.20/01/2015, n. 920 del 20/01/2015). 6.4- Per quanto attiene, poi, al contenuto decisorio della sentenza im- pugnata, osserva la Corte che la motivazione, ancorchè succinta, non può ritenersi inesistente o meramente apparente, come lamentano i ricorrenti, sotto diversi aspetti, con i motivi di ricorso proposti.
Essa infatti, dopo aver rilevato che con l'appello sono state riproposte le medesime doglianze esposte in prima istanza e non condivise dai primi giudici e che nessun nuovo elemento è stato portato a giustificazione dei rilievi contestati, ritiene legittimo il metodo di accertamento utiliz- zato e privo di giustificazione il movimento di cassa registrato il 31 dicembre 2005. Risultano pertanto illustrati i motivi di merito che hanno determinato la decisione, dopo aver valutato, ritenendole infon- date, le questioni proposte dagli appellanti. 6.5- La mancanza di una specifica motivazione in ordine a tutte le ar- gomentazioni ed a tutte le prove indicate dalla parte soccombente non costituisce vizio di nullità né vizio di motivazione rilevabile in cassa- zione.
Infatti, "secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giu- dice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l'esplicita con- futazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra 7001/2014 R.G. gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo.
In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove pro- dotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di for- nire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evi- denziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (Cass. 23 gennaio 2020 n. 2153; cfr. Cass. V, 9/3/2011, n. 5583)". 7- In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese processuali, come appresso liquidate, seguono alla soccombenza. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 5.600 (cinquemila seicento) com- plessive; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così de