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Ordinanza — n. 24850/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to client's request for simplified case termination under specific law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24850/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished following the client's request for a simplified case definition. The taxpayers submitted a formal request for termination and paid the required fees, prompting the tax authority to confirm the settlement. Consequently, the court ruled that the subject matter ceased to exist, rendering further legal evaluation unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 11 d.l. 24 aprile 2017 n. 50; When a party requests a simplified case definition and pays associated fees, the judicial process is extinguished, precluding further appellate review.

Parole chiave

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simplified case definition tax appeal extinction simplified procedure cessation of subject matter tax dispute termination crescita in giudicato della tassazione arretrati d'imposta impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 11 d.l. 24 aprile 2017 n. 50
I ricorrenti, come rappresentati in giudizio, hanno depositato in atti in data 25 febbraio 2020 una richiesta di estinzione del giudizio avendo presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell' art. 11 del d.l.
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Testo completo

a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 25337/2013 R.G. proposto da Isoltre s.n.c. di Giovannirerraro & C. MIGLIACCIO Ludovico FERRARO Giovannina MIGLIACCIO Pasquale Tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Lucio Modesto Maria Rossi, elettivamente domiciliati presso lo studio dell' Avv. Angelo Perone in Roma via E. Quirino Visconti n. 20 - ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 107/39/13, depositata il 20 marzo 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2020 dal Consigliere Marco Dinapoli. RILEVATO CHE Isoltre s.n.c. di Giovanni Ferraro & C., e gli altri ricorrenti in epigrafe indicati ricorrono per cassazione, con quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 107/39/13, depositata il 20 marzo 2013, che aveva rigettato il loro appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 344,2.11 del 4 aprile 2011. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE 1. I ricorrenti, come rappresentati in giudizio, hanno depositato in atti in data 25 febbraio 2020 una richiesta di estinzione del giudizio avendo presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell' art. 11 del d.l. 24 aprile 2017 n. 50, provvedendo anche al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione. All' istanza è allegata una nota della direzione provinciale di Caserta dell' Agenzia delle entrate - ufficio legale, che conferma la definizione agevolata della controversia e ne chiede l'estinzione, spese compensate.

2. Si è verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate. Deve essere disposta, inoltre, la compensazione delle spese del presente giudizio, come richiesto dalle parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Compensa fra le parti le spese processuali. Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 6 marzo 2020. Il Presidente Ernestino Luigi Bruschetta Depositato in Cancelleria Oggi. ...........................