Italian tax court dismisses appeal due to client's request for expediated case termination under specific law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the client submitted a request for expediated case termination. The tax agency confirmed this settlement and requested the case's closure with shared costs. Consequently, the court ruled that the subject matter ceased to exist, rendering further review unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 d.l. 24 aprile 2017 n. 50; When a party requests expediated case termination under the specified law and the opposing party consents, the proceedings are extinguished without substantive review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 25335/2013 R.G. proposto da Isoltre s.n.c. di Giovanni Ferraro & C. MIGLIACCIO Ludovico FERRARO Giovannina MIGLIACCIO Pasquale Tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Lucio Modesto Maria Rossi, elettivamente domiciliati presso lo studio dell' Avv. Angelo Pehrone in Roma via E. Quirino Visconti n. 20 - ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 106/39/13, depositata il 20 marzo 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2020 dal Consigliere Marco Dinapoli. RILEVATO CHE Isoltre s.n.c. di Giovanni Ferraro & C., e gli altri ricorrenti in epigrafe indicati ricorrono per cassazione, con quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 106/39/13, depositata il 20 marzo 2013, che aveva rigettato il loro appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 343,2.11 del 4 aprile 2011. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE 1. I ricorrenti, come rappresentati in giudizio, hanno depositato in atti in data 25 febbraio 2020 una richiesta di estinzione del giudizio avendo presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell' art. 11 del d.l. 24 aprile 2017 n. 50, provvedendo anche al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione. Ali' istanza è allegata una nota della direzione provinciale di Caserta dell' Agenzia delle entrate - ufficio legale, che conferma la definizione agevolata della controversia e ne chiede l'estinzione, spese compensate.
2. Si è verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate. Deve essere disposta, inoltre, la compensazione delle spese del presente giudizio, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Compensa fra le parti le spese processuali. Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 6 marzo 2020. Il Presidente Ernestino Luigi Bruschetta Depositato in C