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Ordinanza — n. 24666/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court rejects port area classification as E/9 due to functional autonomy and commercial utility for cargo operations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24666/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the Regional Tax Commission's dismissal of the tax authority's appeal regarding a port terminal's land classification. While the lower court rejected the tax office's appeal, citing a lack of valuation report and insufficient motivation for the D/8 classification, the Supreme Court found the port area functionally autonomous and essential for commercial cargo operations. Consequently, the Court ruled that such areas cannot be classified as E/9 despite lacking independent income, thereby upholding the tax authority's original assessment.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006; Art. 2, comma 58, l. n. 662/1996: Port areas used for cargo operations possess functional autonomy and commercial utility, precluding their classification as category E/9 even without independent income.

Parole chiave

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catastral classification port terminal operations functional autonomy tax assessment appeal commercial utility demaniile land tax court ruling cambiamento di destinazione di zona edificabile

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006
11832/2015, ai sensi dell'art. 2, comma 58, della legge n.
Art. 2, comma 58, l. n. 662 del 1996
11832/2015, ai sensi dell'art. 2, comma 58, della legge n.
Art. 57, d.lgs. n. 546 del 1992
945/10/18, rite- nendo fondata l'eccezione di inammissibilità del motivo proposto con riferimento all'art. 57 del d.lgs.
art. 378 c.p
art. 8 D.P.R. n. 1142/1949
286 del 2006 e dell'art. 8 D.P.R. n. 1142/1949, in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29381 del 2019
Cass. n. 8994 del 2013
21057-18 essere compresi immobili o por.zioni di immobili destinati ad uso commerciale, indu- striale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autono- mia funzionale e reddituale" (Cass. n. 8994 del 2013).
Cass. n. 10031 del 2017
Cass. n. 10031 del 2017, e Cass.
Cass. n. 10287 del 2019
10031 del 2017, e Cass. n. 10287 del 2019, in tema di assoggettamento ad ICI delle aree portuali utilizzate per le attività di movimentazione, stoccaggio, deposito, im- barco e sbarco di merci), quindi, in quanto idonee a produrre ricchez- za, non possono essere classate in categoria E, come previsto dall'art.
Cass. n. 34657 del 2019
286 del 2006) se aventi caratteristiche tipologico — funionali tali da renderle estranee ad ogni uso commerciale o industriale e non anche se presentino autonomia funzionale e reddituale rinveniente dal loro concreto impiego per scopi imprenditoriali di siffatta natura" (Cass. n. 34657 del 2019).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 21057-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro SRL LTM LIVORNO TERMINAL MARITTIMO AUTOSTRADE DELMARE IN PERSONA LRPT, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VITTORIO EMANUELE II, n.18, presso lo Studio "GREZ & ASSOCIATI", rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO BASSANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 945/2018 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA SEZ.DIST: di LIVORNO, depositata il 17/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott.

ANNA MARIA FASANO; R.G.N. 21057-18 //AMI. ti RITENUTO CHE: Sri LTM Livorno Terminal Marittimo Autostrade del Mare impugnava un avviso di accertamento catastale con il quale veniva variato il clas- samento proposto dalla contribuente con DOCFA da F/1 e rendita curo O a D/8 con attribuzione di rendita euro 16.800,00, relativo ad un'area demaniale marittima scoperta, che la società contribuente de- teva in concessione, utilizzata per le operazioni di imbarco, sbarco e movimentazione e sosta delle merci. L'Ufficio aveva proceduto alla rettifica, a seguito di segnalazione del Comune di Livorno, prot. 11832/2015, ai sensi dell'art. 2, comma 58, della legge n. 662/1996, con cui si evidenziava che l'immobile non po- teva considerarsi come "area urbana" senza reddito, ma di fatto veniva utilizzato dalla società per scopi istituzionali.

La società contribuente contestava l'atto impositivo, rilevando la mancanza di motivazione nonché l'attribuzione della cat. D/8 in luogo della cat. F/1 (Area Urbana senza rendita) indicata nel DOCFA. La Commissione Tributaria Provinciale di Livorno accoglieva il ricorso, rilevando il difetto di motivazione dell'atto impugnato.R.G.N. 21057-18 L'Ufficio presentava appello, che veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza n. 945/10/18, rite- nendo fondata l'eccezione di inammissibilità del motivo proposto con riferimento all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, considerato che nel giudizio di primo grado non vi era alcun riferimento alla relazione di stima allegata all'avviso impugnato né la stessa era stata prodotta.

I giudici di appello, inoltre, ritenevano che l'atto impositivo non risul- tava sufficientemente motivato, tenuto conto che, pur avendo l'Ufficio affermato di avere applicato come criterio per la stima i valori tabellari adottati in occasione della revisione degli estimi del 1993, aveva omes- so di esplicitarli nell'atto di accertamento, né rsultava sufficiente il ri- ferimento al metodo sintetico comparativo non essendo stati indicati gli immobili utilizzati a paragone. Non risultava, altresì, chiaro l'iter logico seguito dall'Ufficio nella qua- lificazione dell'immobile come dotato di autonomia funzionale e reddi- tuale.

L'adita Commissione concludeva ritenendo che il piazzale ogget- to di accertamento rientrava nell'attività di trasporto e di navigazione marittima e, per questo motivo, andava censito in categoria E/1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, svolgendo tre motivi. In data 1.6.2021 Livorno Terminale Marittimo- Autostrade del Mare (L.T.M.) s.r.l. si è costituita tardivamente con controricorso, de- positando anche memorie tardive. CONSIDERATO CHE: 1.11 Collegio preliminarmente rileva la tardività del deposito nella can- celleria della Suprema Corte del controricorso, che risulta avvenuto so- lo in data 1.6.2021.

Risultano, altresì, tardive anche le successive me- R.G.N. 21057-18 morie. E' stato in più occasioni affermato il condivisibile principio se- condo cui: " La tardività del deposito nella cancelleria della Suprema Corte del controricorso perché effettuato oltre il ventesimo giorno dalla notificaRione, implica improcedibilità del controricorso medesimo, evincendosi tale sanRione, pur in difetto di una espressa previsione della norma che fissa l'indicato termine (ad. 370, com- ma 3, c.p.c.), dai principi generali del processo civile in tema di inosservan5za di termini inerenti ad atti processuali con i quali la parte porta a conoscen.za del giu- dice e dell'avversario le proprie difese, con la conseguena che non può tenersi conto né del controricorso né dell'eventuale memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. "(Cass. n. 2805 del 2000).

Ne consegue che non può tenersi conto né del controricorso né delle memorie depositate dalla società contri- buente. 2.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c., avendo i giudici di appello affermato che "fonda- ta appare la seconda censura circa l'inammissibilità di nuovi elementi ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 546 del 1992, dal momento ché nel giudkio di primo grado non vi era alcun riferimento alla rela.zione di stima allegata all'avviso impugnato né la stessa era stata mai prodotta", laddove, invece, come emerso dagli atti di causa, l'Ufficio nell'atto di appello non aveva introdotto alcuna nuova domanda, ma provveduto a sviluppare le proprie difese.

La Commissione Tributaria Regionale avrebbe, pertanto, erronamente ritenuto nuova la deduzione dell'Agenzia delle entrate, in quanto non vi era stato alcun riferimento alla relazione di stima nell'avviso di ac- certamento.R.G.N. 21057-18 3. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 della 1. n. 212 del 2000, dell'art. 3 della 1. n. 241 del 1990, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in ma- teria catastale in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c., in quanto i giudici di appello avrebbero erronamente ritenuto l'accertamento pri- vo di motivazione, non conformandosi ai principi espressi dalla giuri- sprudenza di legittimità secondo cui l'avviso di classamento conclusivo del procedimento DOCFA, risolvendosi nella correzione di una pro- posta formulata dal contribuente, deve ritenersi sufficientemente mo- tivato con il semplice riporto delle indicazioni catastali e della sintetica stima; ciò in quanto, a seguito della trasmissione della denuncia DOCFA, il contribuente avrebbe una conoscenza completa dei dati sulla cui base l'Amministrazione ha fondato il dassamento.

4. Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 40, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modi- ficazioni dalla 1. n. 286 del 2006 e dell'art. 8 D.P.R. n. 1142/1949, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la Commissione Tributaria Regionale, pur avendo ritenuto l'avviso privo di valida mo- tivazione, avrebbe comunque deciso in ordine alla classificazione da attribuire all'immobile, ritenendo corretta la classificazione nella cat. E/1. Secondo l'Ufficio ricorrente l'immobile oggetto del gravame non potendo essere censito nella categoria F/1 (area urbana) proposta dalla parte, non presentandone le caratteristiche, sia per la sua ubicazione, all'interno dell'area portuale, sia per la destinazione d'uso (deposito e stoccaggio di merci) sarebbe stato correttamente classato nella catego- ria D/8, in linea con quanto già determinato per altre aree aventi le medesime caratteristiche.R.G.N. 21057-18 5.

Il primo motivo di ricorso è fondato. Nel giudizio di appello, le deduzioni dell'appellante devono essere svolte in contrapposizione alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, il quale, nella fattispecie, aveva accolto il ricorso propo- sto dalla società contribuente ritenendo il difetto di motivazione dell'atto impositivo, in particolare affermando che mancavano i "pre- supposti di fatto che hanno permesso all'Ufficio di modificare la cate- goria da F/1 a D/8". Ne consegue che la contestazione dell'appellante riguardante la sussi- stenza di tali presupposti di fatto contenuti nella relazione di stima al- legata all'avviso di accertamento impugnato costituisce una deduzione difensiva integrante una mera difesa che non viola il divieto di "jus no- vorum" in appello, in quanto finalizzata a sostenere la tesi relativa alla corretta motivazione dell'atto impositivo.

6. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno trattati congiunta- mente per connessione logica. Le critiche vanno accolte, per i principi di seguito enunciati. 6.1. L'avviso di accertamento catastale ha variato il classamento pro- posto dalla contribuente con DOCFA da F/1 e rendita euro O a D/8 con attribuzione di rendita euro 16.800,00, ed è relativo ad un'area demaniale marittima scoperta, che la società contribuente ha detenuto in concessione, utilizzata per le operazioni di imbarco, sbarco e moti- ventazione e sosta delle merci. L'Ufficio aveva proceduto alla rettifica a seguito di segnalazione del Comune di Livorno, prot. 11832/2015 ai sensi dell'art. 2, comma 58, della legge n. 662/1996, dove si evidenzia- va che l'immobile non poteva considerarsi come "area urbana" senza R.G.N. 21057-18 reddito, ma di fatto veniva utilizzato dalla società per scopi istituziona- li.

Gli atti impositivi in contestazione rinvengono da dichiarazioni di ac- catastamento (R.D.L. n. 652 del 1939, art. 3, d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56), che sono state presentate secondo la procedura DOCFA. Ciò premesso, secondo l'indirizzo espresso da questi giudici di legitti- mità, che si condivide, qualora l'attribuzione della rendita catastale av- venga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gen- naio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, e dal 19 aprile 1994, n. 701 (c.d. procedura DOCFL' n), l'obbligo di motiva- zione dell'avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elemen- ti di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra la rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valo- re economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, cioè nell'ipotesi in cui la discrasia non derivi dalla stima del bene, ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differen- ze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. n. 23237 del 2014;

Cass. n. 12497 del 2016; Cass. n. 31809 del 2018; Cass. n. 12777 del 2018; Cass. n. 25006 del 2019; Cass. n. 17016 del 2020). 6.2. In materia di attribuzione di rendita ad immobili di destinazione speciale "D", si è stabilito (Cass. n. 17971 del 2018; Cass. n. 16824 del 2006) che: "In tema di classamento di immobili, qualora l'attribu.zione della ren- R.G.N. 21057-18 dita catastale abbia luogo a seguito della procedura dis-ciplinata dal d. /. n. 16 del 1993, art. 2, conv. in L. n. 75 del 1993 e del D,M. 19 aprile 1994, n. 701 (cd procedura Docfà) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presu- posto ed il fondamento motiva.zionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudkio sul valore conomico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relaRione al quale la presen.za e l'adeguateua della motivxdone rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudi.zio, e, in sede conten.ziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costi- tuisce un atto conosciuto o comunque prontamente e facilmente conoscibile per il con- tribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura for- temente partecipativa, con la conseguen,za che la sua mancata riprodu.zione o alle- gaione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motiva.zione" (Cass. n. 32861 del 2019).

L'Ufficio ha precisato in ricorso che nell'avviso di accertamento notifi- cato alla ricorrente: 1) è stato inserito il riferimento normativo che ha dato luogo alla rettifica della categoria proprosta, ovvero la 1. 23 diem- bre 1996, n. 662, la quale all'art. 3, comma 58, recita "... il comune chiede all'Ufficio Tecnico Erariale la classificazione di immobili il cui classamento non risulti aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche"; 2) è stata allegata la relazione tecnica ove si riepilogano le caratteristiche tecniche e la destinazione del terreno, nonché i criteri utilizzati per l'attribuzione del valore complessivo e, quindi, della rendita ".

Orbene, ai sensi del R.L. n. 652 del 1939, art. 10, conv.

1. n. 1249 del 1939: "La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in gene- re dai fabbricati di cui alla L 8 giugno 1936, n. 1231, art. 28, costruiti per le speciali eszgen,ze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una R.G.N. 21057-18 destincqione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è deter- minata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la de- terminazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggrup- pabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche".

La stessa Amministrazione finanziaria, con le circolari MF n. 14/2007 e n. 6/2012 ha stabilito i criteri di determinazione della rendita catasta- le nell'ipotesi di stima diretta dei beni sostanzialmente privi, per intrin- seca peculiarità e funzione, sia di un "mercato" di compravendita, sia di un mercato di locazione emessa a reddito ssussibili a riferimento comparativo. Con la Circolare 6/2012 viene chiarito che: "Si precisa, in- nanzitutto, che la locuzione 'stima diretta' si intende la stima effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio in relazione alla peculiarità delle relative caratteristiche, non risulta possibile fare rife- rimento al sistema delle tariffe.

In tale contesto, la rendita catastale può essere de- terminata con 'procedimento diretto' o con 'procedimento indiretto'. Il procedimento diretto è quello delineato dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento, ove si stabilisce che la rendita catastale si ottiene dal reddito lordo ordinariamente ritrai bile, de- traendo le spese e le eventuali perdite. Il reddito lordo ordinario e il canone di loca- ione, fatte salve le eventuali aggiunte e detrazioni di cui agli artt. 16 e 17 (tra le prime, le spese di manutenzione ordinaria sostenute dal locatario anziché dal pro- prietario; secondo, alcune spese condominiali sostenute dal proprietario anziché dal locatario).

Il procedimento indiretto è, invece, quello previsto dagli artt. 27 e seguen- ti del Regolamento, nei quali si precisa che il reddito ordinario può essere calcolato a partire dal valore del capitale fondiario, identificabile nel valore di mercato dell'immobile (se esiste un mercato delle compravendite), ovvero nel valore di costo di ricostruzione, tenendo conto, in quest'ultimo caso, di un adeguato 'coefficiente di ri- duzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari' (deprezzamento)".R.G.N. 21057-18 6.3. L'immobile oggetto di riclassamento è un piazzale destinato all'esecuzione di operazioni portuali su merci in funzione del trasporto marittimo, utilizzato per la movimentazione delle merci destinate all'imbarco, o al trasporto, o allo sbarco e ricarica per il trasporto ter- restre.

Tale unità immobiliare non può essere c:ensita in categoria E/1, in quanto ha carattere commerciale essendo destinata allo svolgimento di manifestazioni di promozione economica, atteso che tale classifica- zione catastale può essere attribuita solo agli immobili sostanzialmente considerati "extra commercium" e, quindi, improduttivi di reddito e non tassabili. Per ragioni di completezza va precisato che la modifica normativa di cui all'art. 1 co. 578 1. 205/17 ha preso effetto solo dal 1^gennaio 2020, dunque successivamente alle vicende di causa.

L'Ufficio ha, pertanto, correttamente inquadrato l'immobile nella cate- goria D/8, nella quale rientrano gli immobili costruiti per speciali esi- genze di un'attività commerciale non susc:ettibili di altra destinazione senza radicali trasformazioni ( v.Cass. n. 29381 del 2019 con riferimen- to ad immobile "fieristico"). Il principio è stato affermato da questa Corte in fattispecie relativa a parcheggio sotterraneo di supermercato: `"E' legittimo il classamento come immobile a destinazione .q)eciale, dunque sub categoria catastale D/ 8, arliche" E/ 9 di un'area priva di autonomia filn.zionale e svolgente funione sussidiaria, anche sotto il profilo reddituale, in favore dell'esercizio commerciale cui accede (nella supermercato con parcheggio interrato del medesimo fabbricato ed osservanza degli orari di apertura al pubblico); tale conclusione è confermata altresì dalla previ- sione dell'ad-. 2, quarantesimo comma, dei d. 1. 3 ottobre 2006, n. 262. convertito dalla 1. 24 novembre 2006, n. 286, secondo cui 'nelle unità immobiliari censiti nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4.

E/5, E/6, E/9 non possono R.G.N. 21057-18 essere compresi immobili o por.zioni di immobili destinati ad uso commerciale, indu- striale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autono- mia funzionale e reddituale" (Cass. n. 8994 del 2013). Invero, non si può condividere quanto asserito dai giudici di appello ossia che le aree utilizzate dal concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della propria utilità non siano produttive di reddito, in quanto le stesse sono indispensabili per lo svolgimento della attività svolta dalla società contribuente (v.

Cass. n. 10031 del 2017, e Cass. n. 10287 del 2019, in tema di assoggettamento ad ICI delle aree portuali utilizzate per le attività di movimentazione, stoccaggio, deposito, im- barco e sbarco di merci), quindi, in quanto idonee a produrre ricchez- za, non possono essere classate in categoria E, come previsto dall'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in 1. n. 286 del 2006. Inoltre, è stato più volte ribadito da questa Corte con riferimento all'ICI che: "le aree portuali (anche demaniali) sono classifìcabili nella categoria 'E' di cui all'art. 2, comma 40, del d. l. n. 262 n. 2006 (conv. in I n. 286 del 2006) se aventi caratteristiche tipologico — funionali tali da renderle estranee ad ogni uso commerciale o industriale e non anche se presentino autonomia funzionale e reddituale rinveniente dal loro concreto impiego per scopi imprenditoriali di siffatta natura" (Cass. n. 34657 del 2019).

7. In definitiva, il ricorso va accolto e le sentenza impugnava va cassa- ta; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ricorrendone le condizioni, e decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introdutti- vo proposto dalla società contribuente. Le spese di lite dei gradi di me- rito vanno compensate tra le parti tenuto conto del recente consolidar- si della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all'epoca della introduzione della lite, mentre le spese del giudizio di R.G.N. 21057-18 legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da disposi- tivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla società contri- buente. Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio