Cassation court declares tax dispute extinguished due to failure to file settlement request by deadline under 2018 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayers failed to submit the required settlement request by the statutory deadline. Although the taxpayers argued for dismissal based on the cessation of the subject matter, the court found their September 2020 filing did not meet the specific procedural requirements of the settlement law. Consequently, the judgment was terminated, and the costs of the extinguished proceedings were assigned to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119 del 2018; In the absence of a settlement request filed by the interested party before December 31, 2020, the proceedings are declared extinguished by the President's decree.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20809-2016 proposto da: MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA 2021 GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e 4094 difende; - ricorrenti - contro GATTO FRANCESCO, VANNUCCI GRASSETTI ENRICHETTA, STASI MARIA ANTONIETTA, GATTO STASI E VANNUCCI SDF, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TIMAVO N. 32, presso lo studio dell'avvocato MARCO PAOLETTI, rappresentati e difesi dagli avvocati ALESSANDRA PICCARDO ed ANTONIO LOVISOLO; - controricorrenti e ricorrenti incidentali contro AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimata - avverso la sentenza n. 173/2016 della COMM.TRIB.REG.LIGURIA, depositata il 04/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott.
ANNA MARIA FASANO; R.G.N. 20809-16 RITENUTO CHE: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 173 /4/2015, che aveva rigettato l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza della CTP di Genova n. 117/14/2013, in controversia riguardante l'impugnazione di un avviso di accertamento per ILOR 1994. L'Ufficio rilevava, a seguito di controlli fiscali nei confronti della Edil Bitumi s.r.l. , società operante nel settore edile, che Stasi Maria Antonietta, socia della Edil Bitumi, il marito Gatto Francesco, socio ed amministratore della Edil Bitumi e Vannucci Grassetti Enrichetta avessero posto in essere una società di fatto per compravendite, mediazioni e locazioni immobiliari.
Nelle more del giudizio, i contribuenti, che si erano difesi con controricorso proponendo ricorso incidentale condizionato, hanno fatto presente di avere definito la lite pendente ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 depositando, in data 7 giugno 2019, le istanze di definizione della lite, le ric:ev-ute telematiche di spedizione e le quietanze del versamento della prima rata. Hanno concluso, pertanto, perché il giudizio sia dichiarato estinto per cessata materia del contendere. La richiesta è stata ribadita con istanza del 30.9.2020. CONSIDERATO CHE: - I contribuenti hanno aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito in 1. n. 136 del 2018, allegando la relativa documentazione; -L'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018 stabilisce che: "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposkioni &l presente articolo.
In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdi.zionale innaiki al quale pende la controversia copia della R.G.N. 20809-16 domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020". L'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018, precisa che: "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine". Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. cit. "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.
Le Jpese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate". -Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 (tale non può essere considerata l'istanza proposta dai contribuenti del 30.9.2020, essendo finalizzata alla estinzione del giudizio per cessata materia del contendere), né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020; -In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: "In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in 1. n. 136 del 2018 (c. d. "pace fiscale") comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restandò a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere"(Cass. n. 21826 del .2020) P.Q .
M .R.G.N. 20809-16 La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale del