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Ordinanza — n. 24660/2021 — snciv Generato dall'IA

VAT input deduction allowed despite formal defects but lost due to failure to claim within biennial limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24660/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision allowing VAT input deduction for a taxpayer who had systematically omitted tax filings and accounting records. Although the taxpayer met all substantive requirements for deduction, the court found that the claim was exercised tardily, well beyond the two-year statutory limit for exercising this right. Consequently, the taxpayer's right to deduct was extinguished by statutory decadence, leading to the dismissal of the original appeal.

Regesto Legislator

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Art. 25 d.P.R. n. 633 del 1972; Art. 19, 23 d.P.R. n. 633 del 1972: While the right to deduct input VAT arises if substantive requirements are met, failure to exercise this right within the biennial period prescribed by law results in the loss of the right due to decadence.

Parole chiave

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VAT input deduction substantive requirements formal obligations biennial limit statutory decadence tax accounting input tax recovery validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
L'unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 23 d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 25 d.P.R. n. 633 del 1972
Lo stesso, inoltre, aveva altresì integralmente omesso la tenuta della contabilità, né aveva annotato le operazioni di acquisto nel registro ex art. 25 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Corte di Giustizia, sentenza 8 maggio 2008, C-95/07 e C-96/07, Ecotrade
Corte di Giustizia, sentenza 17 luglio 2014, C-272/13, Equoland
Corte di Giustizia, sentenza 11 dicembre 2014, C-590/13, Idexx Laboratoires Italia
Corte di Giustizia, sentenza 17 ottobre 2019, C-653/18, Unitel sp. z o.o.
Cassazione n. 7576 del 15/04/2015
Cassazione n. 16367 del 30/07/2020
Cassazione n. 17757 del 08/09/2016
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Testo completo

a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 14314/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Duina Marino - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 364/64/14, depositata il 21 gennaio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinareilli. RILEVATO CHE L'Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con un motivo, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la sentenza della CTP di Brescia, aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento per Iva, Irpef e Irap per gli anni 2001-2003, emessi nei confronti di Duina Marino, ammettendo, peraltro, la detraibilità dell'Iva risultante dalle fatture rinvenute dalla Guardia di finanza nel corso della verifica per esser risultati soddisfatti i requisiti sostanziali.

Duina Marino è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE 1. L'unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 23 e 25 d.P.R. n. 633 del 1972 per aver la CTR riconosciuto la detraibilità dell'Iva per la sussistenza dei requisiti sostanziali ancorché risultassero omessi quelli formali. L'Ufficio deduce, in particolare, che il contribuente, sin dall'inizio della propria attività, risalente al 1984, aveva sistematicamente omesso ogni dichiarazione ai fini dell'imposta dei redditi e dell'Iva e ciò fino al 2007, anno per il quale la dichiarazione era stata presentata alla fine del 2008 in conseguenza della verifica espletata.

Lo stesso, inoltre, aveva altresì integralmente omesso la tenuta della contabilità, né aveva annotato le operazioni di acquisto nel registro ex art. 25 d.P.R. n. 633 del 1972, adempimento da valutarsi di rilievo sostanziale ai fini della detrazione Iva in quanto idoneo ad incidere sulla liquidazione periodica ed annuale.

2. Il motivo è fondato. 2.1. Il principio di neutralità dell'Iva esige che la detrazione dell'Iva a monte sia accordata «se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti» (Corte di Giustizia, sentenza 8 maggio 2008, nei procedimenti riuniti C-95/07 e C-96/07, Ecotrade, punto 63; v. anche sentenza 17 luglio 2014, in C-272/13, Equoland), ossia se: gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo; quest'ultimo sia parimenti debitore dell'Iva attinente a tali acquisti; se i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili (v. anche Corte di Giustizia, sentenza 11 dicembre 2014, in C-590/13, Idexx Laboratoires Italia, punto 43).

Occorre sottolineare, peraltro, che, anche in tale evenienza, può determinarsi la perdita del diritto: come da ultimo affermato dalla Corte di Giustizia, sentenza 17 ottobre 2019, in C-653/18, Unitel sp. z o.o., infatti, «qualora i requisiti sostanziali siano soddisfatti ...esistono due sole fattispecie nelle quali l'inosservanza di un requisito formale può comportare la perdita del diritto all'esenzione dall'Iva», ossia «se tale violazione ha come effetto d'impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali» e se il «soggetto passivo che abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale».

Le affermazioni della Corte di Giustizia sono state fatte proprie da questa Corte che, ripetutamente, ha precisato che, per il principio di neutralità dell'Iva, la detrazione dell'imposta a monte va accordata, nonostante l'inadempimento di taluni obblighi formali, se sono soddisfatti tutti gli obblighi sostanziali, di cui le violazioni formali non impediscano la prova certa (v. Cass. n. 7576 del 15/04/2015; da ultimo, in tema di acquisti intracomunitari, Cass. n. 16367 del 30/07/2020). 2.2. L'insorgenza del diritto, peraltro, non impedisce che esso possa restarne definitivamente pregiudicato nel suo esercizio.

In altri termini, la violazione degli obblighi formali, di contabilità e dichiarazione, ancorché non impedisca l'insorgere del diritto di detrazione, del quale sussistano i requisiti sostanziali, incide sul suo esercizio, potendo provocare la decadenza da esso se il contribuente, pur essendo a conoscenza della natura imponibile di una fornitura, ometta, per tardività o per negligenza, di richiedere la detrazione dell'Iva a monte entro il termine biennale previsto dalla legge. Le stesse Sezioni Unite, del resto, con la sentenza n. 17757 del 08/09/2016, con riferimento specifico all'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione annuale in materia di Iva e di "emenda" della dichiarazione, hanno avuto cura di sottolineare che occorre che l'eccedenza d'imposta sia stata «dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto» (in termini v.

Cass.n. 14767 del 15/07/2015; Cass. n. 19938 del 27/07/2018; Cass. n. 16367 del 30/07/2020).

3. Nella vicenda in giudizio emerge dalla stessa sentenza che il contribuente ha omesso ogni adempimento, contabile e fiscale, non ha mai presentato alcuna dichiarazione fiscale, né ha presentato, con riguardo all'Iva, le stesse dichiarazioni periodiche o quelle annuali, omettendo qualsiasi annotazione. La CTR, sul punto, ha ritenuto che ciò non ostasse al riscontro della sussistenza degli obblighi sostanziali. È altrettanto pacifico, peraltro, che, da un lato, le fatture di cui al giudizio si riferiscono alle annualità 2001, 2002 e 2003, mentre, dall'altro, la verifica risale al 2007 e la deduzione del diritto è intervenuta, per la prima volta, solo in sede di giudizio, ben oltre la cornice biennale per l'esercizio del diritto di detrazione. Ne deriva che, in applicazione dei principi su evidenziati, seppure possa ritenersi privo di rilievo il rispetto degli adempimenti formali, la detrazione era esercitata tardivamente, da cui, dunque, la perdita del diritto per l'intervenuta decadenza.

4. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso del contribuente. Le spese di merito vanno compensate atteso il progressivo assestarsi della giurisprudenza, mentire quelle di legittimità sono liquidate, come in dispositivo, per soccombenza. P.Q.M, La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente. Compensa le spese di merito. Condanna Duina Marino al pagamento delle spese di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in complessive C 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Deciso in Roma, nel