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Decreto — n. 24625/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismissed appeal as tax procedure extinguished by statutory time limit expiration.

Numero d'incarto Decreto — n. 24625/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 2020 deadline. The Regional Tax Commission had issued a decision in 2014, but the specific procedural window for challenging it closed without intervention. Consequently, the court ruled the process terminated by operation of law, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically upon the expiration of the statutory deadline for requesting a hearing, unless the parties explicitly petition for its suspension.

Parole chiave

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tax procedure extinction statutory time limit hearing request deadline automatic process termination costs allocation rule contenzioso tributario assoggettamento all'IVA assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevola" della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

nte Lat 2ci zs DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19691/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Avi S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco D'Ayala Valva, con domicilio eletto in Roma, viale Parioli, n. 43, presso lo studio del suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 434/38/2014, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TK7031005923.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevola" della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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