Tax court process extinguished due to expiration of simplified settlement deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished after the statutory deadline for simplified settlement expired without an objection. The Revenue Agency and Kager Gmbh failed to file the required request for settlement discussion by December 31, 2020, as mandated by Article 6 of D.L. 119/2018. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The tax litigation process is extinguished by expiration of the deadline for filing the request for simplified settlement if no objection is raised within the specified period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 12416/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Kager Gmbh srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Casa e Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via dei Monti Parioli, n. 48, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano n. 43/2/13, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TBA03T400602/2010, TBA03T400609/2010, TBAO3T400611/2010, TBA03T401305/2010, TBAO3T801200/2010 e TBAIRT400008/2010.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta 'De intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. tiatooltabili io atti diNottnità non est. il Pesai DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Presidente DE