Italian tax court process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The dispute involved the Italian Revenue Agency against Hyundai Motor Company regarding a tax incentive definition. The court ruled that without a formal request for a hearing, the procedural term expired, terminating the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes if the statutory term for requesting a hearing passes without such request, terminating the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 22306/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Hyundai Motor Company e Hyundai Motor Company Italy srl, rappresentate e difese dagli Avv.ti Giuseppa Maria Teresa Lamicela e Maria Lucrezia Turco, con domicilio eletto in Roma, via Barberini, n. 47, presso lo studio di quest'ultimo; Koelliker Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Miccinesi, Francesco Pistolesi e Michele Maranò, con domicilio eletto in Roma, via XXIV Maggio, n. 43, presso lo studio dell'avv.
Paolo Puri; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 562/45/2014, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 20081T028323000. Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Roma 9e DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO DEPOSITATO