Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 24608/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 24608/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by the 2018 decree. The Regional Tax Commission had already issued a decision, but the procedural requirement for a hearing was not met by the end of 2020. Consequently, the court ruled the process terminated and assigned the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure is extinguished if the parties fail to request a hearing within the prescribed term, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax procedure extinction failure to request hearing statutory deadline lapse costs allocation rule tax administrative litigation contenzioso tributario procedura di tassazione fiscale lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Vista la do c ntazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.1: 23 ottobre 2018, n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nte (i0. ‘2.4 02 DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13919/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Porto Torre Spa, rappresentata e difesa dall' Avv. Coluccia Maria Assunta, con domicilio eletto in Roma, via Claudio Monteverdi, n. 16, presso lo studio di quest'ultimg; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 696/01/13, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TK3030602039.

Vista la do c ntazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.1: 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma r t',0 2o24 DEPORATO IN Il Presen).e__ LERM