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Decreto — n. 24604/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to expiration of simplified settlement deadline under Art. 6 DL 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 24604/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the hearing within the statutory deadline set by Article 6 of Legislative Decree 119/2018. The taxpayer and the Revenue Agency failed to submit the necessary request for simplified settlement by December 31, 2020, resulting in the automatic termination of the case. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the merits, leaving procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; When parties fail to request the hearing for simplified settlement within the prescribed term, the tax proceeding is extinguished by operation of law.

Parole chiave

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tax proceeding extinction simplified settlement deadline Legislative Decree 119/2018 procedural termination tax administrative litigation tempestività tributaria differimento dell'imposizione arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

sul ricorso iscritto al n. 11650/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Novelli Enrico, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Martuccelli, con domicilio eletto in Roma, viale Bruno Buozzi n. 36, presso il suo studio; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 345-06-13, pronunciata con riferimento all'impositivo n. RCB010302974/2008.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. .f(t3S- DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma t:f 2024 Il Presi DEPOSITATO IN LERtA oggi, 3 SE