Tax appeal dismissed as extinguished by law due to lack of formal request for accelerated settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer failed to submit a formal request for accelerated settlement by the statutory deadline. Although the tax agency acknowledged the taxpayer's intent to settle and the debt was paid, the court held that without the specific procedural request mandated by the law, the process terminated automatically. Consequently, the proceedings were closed, and the costs of the advanced process remained with the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes automatically upon the expiration of the deadline for requesting accelerated settlement unless the parties explicitly request a hearing to preserve the right to contest.
Parole chiave
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CRETO sul ricorso iscritto al n. 17961/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro La Doria Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Oreste Cantillo e Guglielmo Cantillo, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17, presso il loro studio; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 44-52-15, pronunciata con riferimento all'impositivo n. TEBO3T100055/2011.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; )" che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del J0);' processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 3af ti, v, ,20 4 Il Presi DEPOSITATO IN CAN aLaR