Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on an impositve act, but the parties failed to utilize the expediated process outlined in the 2018 decree. Consequently, the court applied the law to terminate the proceedings and assign costs to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure is extinguished if parties do not request the simplified settlement within the prescribed term, with costs remaining on the party who advanced them.
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CRETO sul ricorso iscritto al n. 14035/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Rota Giovanni, rappresentato e difeso dagli Avv. Luca De Muri e Francesco D'Ayala Valva, con domicilio eletto in Roma, viale Parioli, n. 43, presso quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 96/31/2014, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T65MM04115/2011.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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