Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by simplified settlement procedure deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer filed a simplified settlement request within the statutory deadline. The tax agency confirmed the taxpayer's payment and lack of opposition, triggering automatic termination under the special tax law. Consequently, the appeal was dismissed without a merits decision, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When a taxpayer requests simplified tax dispute resolution and the deadline expires without opposition, the proceedings extinguish automatically, barring further appeals unless the court fixes a hearing.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 34286/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Lamanna Gerardo, rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Pio Di Benedetto, con domicilio eletto in Eboli (SA), via Amendola, n. 68, presso lo studio del suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania Sezione staccata di Salerno n. 4475/09/2018, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
TF9011000292/2015 - TF9011000295/2015. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 14 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma jo II L1/40 2 A / DEPOSITATO IN C,A13sEi, un 14 liitg Il Presi enir 090 ..