Italian tax court process extinguished by statutory time limit under Decree Law 119/2018 Article 6.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished after the statutory deadline expired without a request for accelerated settlement. The Revenue Agency sued Francesco Dell'Arte regarding a 2008 tax assessment, but neither party filed the required request for simplified treatment by December 31, 2020. Consequently, the court ruled the process terminated by operation of law, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if the parties do not request the simplified settlement procedure within the prescribed term, and the costs of the extinguished process remain at the burden of the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 15894/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Dell'Arte Francesco, rappresentata e difesa dall'Avv. AntonipMancuso, con domicilio eletto a Roma, via Cardinal Ginnasi n. 8, presso l'Avv. Pierluigi Tiberio; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sez. Stacc. Caltanissetta n. 147-21-13, pronunciata con riferimento all'atto impositivo R1X01T200023/2008.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n., 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 29 2024 DEPOWA