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Decreto — n. 24554/2021 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24554/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24554/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CRETO sul ricorso iscritto al n. 4685/2018 R.G. proposto da Filipponi & C Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Trudi Oreste e Pelosi Pierpaolo, con domicilio eletto in Napoli, corso Umberto, n. 217, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5926/10/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo N TF3030601822/2015.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 24554/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 4685/2018 R.G. proposto da Filipponi & C Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Trudi Oreste e Pelosi Pierpaolo, con domicilio eletto in Napoli, corso Umberto, n. 217, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5926/10/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo N TF3030601822/2015.

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta differimento dell'imposizione contenzioso tributario validità della tassazione fiscale assistenza amministrativa fiscale
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Testo completo

CRETO sul ricorso iscritto al n. 4685/2018 R.G. proposto da Filipponi & C Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Trudi Oreste e Pelosi Pierpaolo, con domicilio eletto in Napoli, corso Umberto, n. 217, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5926/10/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo N TF3030601822/2015.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né' è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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