Italian tax court dismisses appeal as administrative procedure extinguished by simplified settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the appeal against a regional tax commission decision because the underlying administrative litigation was extinguished. The tax agency submitted a simplified settlement request, and no party requested a hearing within the statutory deadline. Consequently, the court ruled the process terminated by operation of law, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The administrative procedure for tax disputes is extinguished if the simplified settlement agreement is filed and no party requests a hearing within the prescribed period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24077/2019 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Olevano Alessandro, rappresentato e difeso in secorldo grado dai Dott. Settimio Moscati e Cesare Gattegna, con domicilio eletto in Roma, viale Trastevere, n. 141, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissiore Trihiitaria Regionale del Lazio n. 2014/16/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo 1 -1.7K501P109093/2012.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che è stata presentata domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 14 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e si è provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA E