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Decreto — n. 24546/2021 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24546/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24546/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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24546.2 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA DECRETO Sul ricorso n. 15594/2014 proposto da: R.G.N. 15594/14 CASTELLARI MARCELLA di BASSI GILBERTO e C. s.n.c., in per- Cron. sona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Rep. Roma, via Ruggero Fiore n. 27, presso l'avv. Silvio Raho, che la rappresen- ta e difende giusta delega in atti; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; controricorrente — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 717/14/2013, depositata il 10 dicembre 2013. Il Presidente titolare della Sezione: visto l'atto depositato in cancelleria 1'11 febbraio 2020 con il quale la ricor- rente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la controricor- rente aderito alla rinuncia; visto l'art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24546/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 15594/2014 proposto da: R.G.N. 15594/14 CASTELLARI MARCELLA di BASSI GILBERTO e C. s.n.c., in per- Cron. sona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Rep. Roma, via Ruggero Fiore n. 27, presso l'avv. Silvio Raho, che la rappresen- ta e difende giusta delega in atti; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; controricorrente — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 717/14/2013, depositata il 10 dicembre 2013. Il Presidente titolare della Sezione: visto l'atto depositato in cancelleria 1'11 febbraio 2020 con il quale la ricor- rente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la controricor- rente aderito alla rinuncia; visto l'art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario ritiro dell'istanza giudiziaria rinuncia a pretese di salario sospensione della riscossione fiscale conseguenze del ritiro inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Il Presidente titolare della Sezione: visto l'atto depositato in cancelleria 1'11 febbraio 2020 con il quale la ricor- rente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la controricor- rente aderito alla rinuncia; visto l'art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

24546.2 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA DECRETO Sul ricorso n. 15594/2014 proposto da: R.G.N. 15594/14 CASTELLARI MARCELLA di BASSI GILBERTO e C. s.n.c., in per- Cron. sona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Rep. Roma, via Ruggero Fiore n. 27, presso l'avv. Silvio Raho, che la rappresen- ta e difende giusta delega in atti; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; controricorrente — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 717/14/2013, depositata il 10 dicembre 2013. Il Presidente titolare della Sezione: visto l'atto depositato in cancelleria 1'11 febbraio 2020 con il quale la ricor- rente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la controricor- rente aderito alla rinuncia; visto l'art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo. Si comunichi. Roma, 30 giugno 2021/11)Presidente titolar iit DEPOSITATO IN CAN ELLERIA oggi, 1