Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 24532/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished by statutory time limit under 2018 decree Article 6.13.

Numero d'incarto Decreto — n. 24532/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished due to the expiration of a statutory deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to submit a request for settlement or a denial of the tax definition by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by the expiration of the deadline for submitting a settlement request or a denial of the tax definition, with costs remaining on the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax procedure extinction statutory time limit settlement request deadline tax definition denial costs allocation rule differimento dell'imposizione arretrati d'imposta diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 15639/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Schiavone Pierantonio, rappresentato e difeso dagli Avv. Mara Argenta Vurchio e Francescantonio Borello, con domicilio eletto in Roma, via di Vigna Fabbri, n. 29, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 117/22/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T7E011402386/2010.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. g".

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 22,C. 2.091 - Il P esidente DEPOSITATO IN LU