Tax appeal dismissed as extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by the 2018 tax reform law. The taxpayer and the Revenue Agency failed to submit the necessary request before December 31, 2020, despite the possibility of declaring the tax debt extinguished. Consequently, the court ruled that the procedural term had expired, leaving the process terminated without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax appeal process is extinguished if neither party requests a hearing within the statutory period, terminating the proceedings without a decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CRETO sul ricorso iscritto al n. 15742/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Dell'Arte Francesco, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Mancuso, con domicilio in Roma, via Cardinal Ginnasi, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Tiberio; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione staccata di Caltanissetta n. 149/21/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R1X01T200024/2008.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma (7(1.."-.. 304 DEPOSITATO IN y LERIA oggt,,......1 021 ........