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Ordinanza — n. 24269/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal for inadmissibility due to lack of evidence and merit review attempt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24269/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible for failing to submit required evidence and attempting a prohibited review of the lower court's value assessment. The agency argued that the tax commission incorrectly applied valuation criteria and omitted decisive facts regarding the industrial plant's productivity. The court rejected these claims because the appeal lacked necessary documentation and sought to re-evaluate the factual determination already made by the appellate tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to deposit required evidence or attempts to review the factual value assessment of the lower court, which is precluded to the judge of legality.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility missing evidence submission prohibited merit review factual value assessment Cassation procedural rules costo degli impianti spese di ristrutturazione ricalcolo della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
6 c.p.c., né risulta che l'Agenzia delle Entrate lo abbia depositato insieme con il ricorso, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. Esso, inoltre, non è stato trascritto all'interno del ricorso, né ne è indicata la allocazione all'interno del fascicolo di merito (Cass., sez.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
DIRITTO 1.Con il primo motivo, rubricato "Omesso esame circa un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
DIRITTO 1.Con il primo motivo, rubricato "Omesso esame circa un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e dell'art.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 360 c.p
3, dell'art. 360 c.p.c., con riferimento alla normativa catastale, in particolare il regio decreto legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 5, n. 29093/2018
Esso, inoltre, non è stato trascritto all'interno del ricorso, né ne è indicata la allocazione all'interno del fascicolo di merito (Cass., sez. 5, n. 29093/2018).
sez. 5, n. 29093/2018
Esso, inoltre, non è stato trascritto all'interno del ricorso, né ne è indicata la allocazione all'interno del fascicolo di merito (Cass., sez. 5, n. 29093/2018).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7623/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Riso Scotti Energia s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del controricorso, dall'Avv. Giuseppe Cacciato, elettivamente domiciliata a Roma in via Marocco n. 18, presso lo studio Trivoli & Associati, 3(‹ nella persona del'Avv.

Marco Pasquali; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7192/06/16 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - sede di Milano, depositata in data 20/12/2016, notificata in data 30/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2021 dal dott. Angelo Napolitano, tenutasi mediante collegamento da remoto; FATTO La società "Riso Scotti Energia s.r.l. in liquidazione" è proprietaria dell'impianto industriale (impianto di coincenerimento) sito nel Comune di Pavia, identificato nella sezione urbana B, foglio 28, p.11a 398 e nel foglio B/28, p.11a 668 in via Angelo Scotti, n. 10 p. T, 1-2.

Con pratica Docfa del 26 settembre 2013 n. prot. PV0124408 venne presentata dichiarazione di variazione con la quale fu proposto il classamento in categoria D/1 (stabilimento per la produzione di energia elettrica) e la rendita catastale di euro 17.528,76. In particolare, con la procedura Docfa in questione la proprietà escluse dai corpi facenti parte dell'immobile gli impianti fissi sullo stesso insistente (carro ponte, impianti speciali e sottostazioni). Lo stesso immobile era stato già oggetto di un precedente accatastamento in categoria D/1 con rendita di euro 246.430, in atti dal 25 ottobre 2011.

L'Ufficio provinciale di Pavia, in data 22 settembre 2014, in base a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 1 del D.M. n. 701/94, ritenendo non congruo tale classamento, provvide a rettificare la rendita catastale in euro 119.247,94, in atti dal 25 settembre 2014, notificando alla società odierna controricorrente l'avviso di accertamento prot. n. PV0008915/2015. In particolare, l'Ufficio con il suddetto avviso di accertamento catastale contestò l'omissione nel calcolo della rendita catastale proposta di alcune tipologie di impianti fissi esistenti nel ciclo produttivo dell'impianto in questione, nonché l'errata applicazione, nel calcolo della rendita proposta, degli indirizzi di metodo e di merito indicati nella circolare n. 6/2012 del 30 novembre 2012 dell'Agenzia del Territorio.

Di conseguenza, il valore dell'immobile venne stimato in euro 5.962.397, con l'attribuzione della rendita catastale pari ad euro 119.247,94, calcolata secondo il metodo di stima diretta degli immobili in categoria D in base al costo di costruzione, in applicazione della citata circolare n. 6/2012 e dell'art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014. Il ricorso dinanzi alla CTP proposto dalla società contribuente venne rigettato. Su appello della contribuente, la CTR della Lombardia riformò la sentenza di primo grado, sulla base della divisata inadeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate e della ritenuta congruità della rendita proposta nella Docfa di parte.

Avverso la sentenza di appello della CTR della Lombardia, indicata in epigrafe, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. La società contribuente resiste con controricorso. DIRITTO 1.Con il primo motivo, rubricato "Omesso esame circa un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e dell'art. 62 del d.lgs. n. 546/1992, con specifico riferimento al vizio di motivazione dell'atto impugnato", l'Agenzia delle Entrate, dopo aver premesso l'evoluzione, in senso più garantista per il contribuente, della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di corredo motivazionale degli avvisi di accertamento emessi in seguito a Docfa, ha sostenuto che l'avviso di accertamento nella specie impugnato in prime cure fosse adeguatamente motivato, in quanto l'Ufficio non aveva introdotto alcun elemento di valutazione ulteriore bisognoso di specifica approfondita motivazione, oltre quella già contenuta nella "scheda relazione categorie speciali" dell'immobile oggetto di Docfa e, successivamente, dell'avviso di accertamento. 1.1.

Il motivo è inammissibile.Esso pecca di mancanza di autosufficienza: l'avviso di accertamento della cui motivazione si discute non è stato "specificamente indicato" in ricorso, secondo il dettame dell'art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., né risulta che l'Agenzia delle Entrate lo abbia depositato insieme con il ricorso, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. Esso, inoltre, non è stato trascritto all'interno del ricorso, né ne è indicata la allocazione all'interno del fascicolo di merito (Cass., sez. 5, n. 29093/2018).

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex comma 1, n. 3, dell'art. 360 c.p.c., con riferimento alla normativa catastale, in particolare il regio decreto legge n. 652 del 1939, convertito con modificazioni in I. n. 1249/1939, successivamente modificato con il d.lgs. n. 514/1948; Istruzione III del 28/6/1942 (Criteri per la formazione del NCEU); decreto del Presidente della Repubblica n. 1142/1949 (Regolamento per la formazione del NCEU); art. 11 del d.l. n. 70/1988, convertito con modificazioni in I. n. 154/1988 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento) e con riferimento all'art. 1, comma 244, della legge n. 190/2014", l'Agenzia delle Entrate, sostanzialmente, si duole della violazione, da parte della sentenza d'appello, dell'art. 28 del d.P.R. n. 1142/1949, in quanto, contrariamente rispetto a quanto divisato dai giudici di merito, l'avviso di accertamento sarebbe stato rispettoso della detta disposizione.

3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex comma 1 n. 5, art. 360 c.p.c., in riferimento alla prova dello stato di fatto dell'opificio da parte della società ricorrente", l'Agenzia delle Entrate si duole che il giudice di appello, nel determinare il valore del cespite, ai fini dell'attribuzione della rendita catastale, abbia applicato un coefficiente riduttivo tale da annullare del tutto le capacità produttive, e dunque reddituali, dell'immobile oggetto di accertamento.4. Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati e decisi congiuntamente in virtù della loro stretta connessione. 4.1. Essi sono inammissibili. 4.2. Sebbene abbia proposto formalmente una censura di violazione di norme di diritto e di omesso esame di fatto decisivo e controverso, l'Agenzia delle Entrate tenta di ottenere da questa Corte un sindacato nel merito del giudizio di valore espresso dalla Commissione tributaria di appello, precluso al giudice di legittimità.

5. In definitiva, il ricorso è inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro cinquemila per onorario, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remo