Cassation appeal dismissed for late filing; tax agency lost due to missed 60-day deadline after notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the cassation petition was filed one day after the 60-day deadline expired. The lower court had ruled in favor of the taxpayer, Tizzani Lucio, regarding the rurality of his properties, and the agency argued procedural errors but failed to meet the strict filing timeline. The court held that since the notification occurred at a peripheral office, the deadline began then, rendering the late submission untimely and thus inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 4 cod. proc. civ.; Art. 369 cod. proc. civ.: The appeal is inadmissible when the cassation petition is filed after the expiration of the short term for appeal, calculated from the date of notification to the administrative body.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29630/2017 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro Tizzani Lucio, elettivamente domiciliato in Roma, Via Andrea Bafile n. 5, int. 8, presso lo studio dell'avv. Simona Martinelli, rappresentato e difeso dall'avv. Pellegrino Cavuoto; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6740/27/17 della Commissione tributaria regionale della Campania, notificata il geirog4r(7,2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2021, dal Consigliere dott.
Liberato Paolitto; Rilevato che: 1. - con sentenza n. 6740/27/17, depositata il 17 luglio 2017 e notificata in data 13 ottobre 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello di Tizzani Lucio avverso la decisione di prime cure che, per suo conto, aveva disatteso il ricorso proposto dal contribuente al fine di ottenere il riconoscimento della ruralità di immobili oggetto di classamento; 1.1 - il giudice del gravame ha ritenuto che: - col ricorso introduttivo del giudizio, il contribuente, - nell'impugnare il silenzio serbato dall'amministrazione su di un'istanza di annullamento del disconoscimento della ruralità di immobili oggetto di dichiarazione catastale, - aveva richiesto accertarsi detta ruralità che era stata disconosciuta, così come appreso dall'esame delle visure catastali, senz'alcuna notifica dell'atto recante la relativa determinazione; - la domanda di accertamento della ruralità degli immobili in questione doveva ritenersi ammissibile in quanto, - in difetto della notificazione al contribuente «dell'atto amministrativo» recante una determinazione difforme dalla proposta del contribuente, - «non è possibile considerare materia ormai resa definitiva il rigetto della istanza di ruralità, essendo l'apposizione della dicitura in calce alla visura catastale non idonea a sostituire l'obbligo di notifica dell'atto amministrativo.», così che, nella fattispecie, nemmeno potevano ritenersi decorsi termini perentori per impugnare l'atto di classamento che detta ruralità disconosceva; - della ruralità degli immobili il contribuente aveva offerto prova attraverso la prodotta documentazione; 2. - l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; - Tizzani Lucio resiste con controricorso illustrato con memoria.Considerato che: 1. - ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia denuncia error in procedendo, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., con conseguente nullità della gravata sentenza, deducendo, in sintesi, per un verso che controparte, non avendo impugnato «il certificato catastale al momento della avvenuta conoscenza», aveva «perso la chance di impugnare il provvedimento formatosi a seguito della richiesta di ruralità», e, per il restante, che la gravata sentenza aveva immutato l'oggetto del giudizio in relazione alla spiegata domanda che, per l'appunto, recava impugnazione del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di autotutela involgente il disconoscimento della ruralità degli immobili in questione; 2. - in via pregiudiziale vanno esaminate le questioni afferenti alla procedibilità, ed alla ammissibilità, del ricorso qual poste dalla stessa parte controricorrente; - l'eccezione di improcedibilità, - correlata all'omesso deposito di copia autentica della sentenza, con la relata di notifica (art. 369 cod. proc. civ.), - è destituita di fondamento in quanto, - risultando detta documentazione alle produzioni della stessa parte controricorrente, - si è rilevato che deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (così Cass.
Sez. U., 2 maggio 2017, n. 10648); - è, per converso, fondata la questione relativa all'ammissibilità del ricorso in quanto, - a fronte di sentenza notificata in data 13 ottobre 2017, su istanza del difensore della parte (v., ex plurimis, Cass., 19 luglio 2019, n. 19530; Cass., 22 aprile 2003, n. 6420), ed a mezzo di ufficiale giudiziario, - il ricorso per cassazione risulta spedito per la notifica il 13 dicembre 2017, ove, dunque, la consegna, per la spedizione, della raccomandata postale utilizzata per la notifica del ricorso risulta avvenuta il giorno successivo alla scadenza (in data 12 dicembre 2017) del termine breve (60 giorni) di impugnazione; - come, poi, statuito dalla Corte, la notifica della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, può essere indifferentemente effettuata all'Agenzia presso la sua sede centrale ovvero, così come nella fattispecie, presso il suo ufficio periferico (Cass.
Sez. U., 14 febbraio 2006, n. 3116 cui adde Cass., 29 gennaio 2020, n. 1954); 3. - le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti non ricorrono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, trattandosi di ricorso proposto da un'amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778;
Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 5.000,00 per compensi professionali ed C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto il 19 maggio 2021. Il Presidente