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Ordinanza — n. 24267/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; case extinguished due to failure to file simplified procedure request by deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24267/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished because the respondent failed to file the required request for simplified procedure definition by the statutory deadline. The respondent had submitted documents proving the debt but neglected to submit the specific application for simplified treatment mandated by the law. Consequently, the procedural time limit expired, leading the Court to extinguish the proceedings and allocate costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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d.l. n. 119 del 2018, art. 6; In the absence of a request for simplified procedure treatment filed by the deadline, the proceedings are declared extinguished, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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simplified procedure definition procedural time limit extinguishment of proceedings tax dispute resolution cost allocation rules revisione della tassazione fiscale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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d.l. n. 119 del 2018, art. 6
- in via pregiudiziale, va rilevato che la controricorrente ha dato conto dell'accesso aa definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv.
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater
prop., cit.); - non ricorrono i presupposti dell'ulteriore versamento del còntributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26528/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui úffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro Rodi S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Taro n. 35, presso lo studio dell'avv. Claudio Mazzoni che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Gianfranco Rondello; - controricorrente - avverso la sentenza n. 655/7/15 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 13 aprile 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2021, dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto; Rilevato che: 1. - sulla base di quattro motivi, l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 655/7/15, depositata il 13 aprile 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto ha parzialmente accolto l'appello proposto da Rodi S.r.l. avverso la decisione di prime cure che, per suo conto, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di accertamento col quale l'Agenzia aveva rettificato la dichiarazione Iva della contribuente relativamente al periodo di imposta 2006; - Rodi S.r.l. resiste con controricorso.

Considerato che: 1. - in via pregiudiziale, va rilevato che la controricorrente ha dato conto dell'accesso aa definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in I. n. 136 del 2018, così depositando documentazione a riscontro della domanda presentata e del versamento dell'importo dovuto; 2. - il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., dispone che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020» (c.

12) e che «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto ... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (c. 13); - non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata; 3. - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.); - non ricorrono i presupposti dell'ulteriore versamento del còntributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) operando, nella fattispecie, causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa della parte controricorrente, rispetto alla parte ricorrente rilevando, peraltro, l'istituto della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto il 19 maggio 2021. Il Presidente tt. Domenico hindemi DEPOSITATO /N CANCELLERIA