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Ordinanza — n. 24158/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment of civil judgment, upholding proportional registration duty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24158/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the provincial health authority's appeal against a regional tax commission's decision to impose proportional registration duties on a civil judgment. The authority argued that the judgment was merely an accounting assessment rather than a condemnatory one, citing a specific legal distinction regarding bankruptcy oppositions. The court ruled that this distinction does not apply here, confirming that the judgment's legal effects justify the proportional tax treatment under the relevant decree. Consequently, the appeal was dismissed, and the health authority was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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D.P.R. n. 131/1986, art. 8; The distinction between accounting assessments and condemnatory judgments for registration tax purposes remains valid outside bankruptcy opposition scenarios, applying a strict interpretation that excludes VAT-related payments from proportional tax exemption.

Parole chiave

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registration tax proportional duty civil judgment bankruptcy opposition VAT exemption tax assessment strict interpretation aliquota d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ.
- col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione dell'art.
art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ.
- col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c.
art. 2697 cod. civ.
civ., la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2697 cod.
d.p.r. n. 131 del 1986, art. 37
civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 37 e art.
d.p.r. n. 131 del 1986, art. 8
37 e art. 8 della tariffa allegata, parte prima, sull'assunto che, in esito alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, avrebbe dovuto tenersi conto di quanto dal contribuente corrisposto in relazione alla liquidazione dell'imposta di registro sul decreto ingiuntivo stesso; - col terzo motivo, ai sensi dell'art.
d.p.r. n. 131 del 1986, art. 20
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater
civ.) evocata dall'Agenzia delle Entrate; - nei confronti della ricorrente sussistono, però, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).
art. 2697 cod. civ
civ., la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2697 cod. civ.
art. 91 cod. proc. civ
civ., reca la denuncia di violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., sull'assunto che, - in ragione della fondatezza della proposta impugnazione e, quantomeno, di difformi orientamenti giurisprudenziali, - il giudice del gravame avrebbe dovuto compensare, tra le parti, le spese del giudizio; 2.
art. 96 cod. proc. civ
- le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente, dovendosi, peraltro, escludere che ricorrano nella fattispecie i presupposti della responsabilità processuale (ex art. 96 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., 19 giugno 2020, n. 12013
in relazione ai loro effetti giuridici (Cass., 19 giugno 2020, n. 12013; Cass., 18 aprile 2018, n.
Cass., 18 aprile 2018, n. 9501
12013; Cass., 18 aprile 2018, n. 9501; Cass., 20 luglio 2011, n.
Cass., 20 luglio 2011, n. 15918
9501; Cass., 20 luglio 2011, n. 15918; Cass., 7 novembre 2012, n.
Cass., 7 novembre 2012, n. 19247
15918; Cass., 7 novembre 2012, n. 19247; Cass., 27 ottobre 2006, n.
Cass., 27 ottobre 2006, n. 23243
19247; Cass., 27 ottobre 2006, n. 23243; Cass., 12 luglio 2005, n.
Cass., 12 luglio 2005, n. 14649
23243; Cass., 12 luglio 2005, n. 14649), - riprende il suo vigore al di fuori di detta specifica ipotesi, rispondendo la disposizione di cui alla nota II dell'art.
Cass., 27 settembre 2017, n. 22502
40 del testo unico», - ad un trattamento agevolato di stretta interpretazione che ne esclude l'interpretazione estensiva (v., ex plurimis, Cass., 27 settembre 2017, n. 22502;
Cass., 5 luglio 2011, n. 14816
Cass., 5 luglio 2011, n. 14816); 5.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26669/2016 R.G. proposto da Azienda Sanitaria provinciale di Enna, in persona del suo Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Elena Argento, con domicilio eletto in Palestrina, via Orazio Marucchi n. 5, presso lo studio dell'avv. Luca del Quattro; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1424/21/16, depositata in data 11 aprile 2016, della Commissione tributaria regionale della Sicilia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2021, dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto; Rilevato che: 1. - con sentenza n. 1424/21/16, depositata in data 11 aprile 2016, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della pronuncia di prime cure che, per suo conto, aveva accolto l'impugnazione di un avviso di liquidazione relativo alla registrazione di sentenza civile recante accertamento di diritto a contenuto patrimoniale; 1.1 - il giudice del gravame ha ritenuto che: - in esito ad opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'Azienda sanitaria, il giudice civile ne aveva dichiarato l'improcedibilità, - in ragione del pagamento medio tempore eseguito, - ed aveva accertato quanto dalla stessa Azienda dovuto, a titolo di rateo di rimborso relativo all'agosto 2007, per prestazioni farmaceutiche rese in regime di convenzione; - non v'era evidenza probatoria di una pregressa registrazione del decreto ingiuntivo, in quanto provvisoriamente esecutivo, né detta prova era stata offerta dall'Azienda sanitaria stessa; - la sentenza civile era stata correttamente tassata in misura proporzionale (l% dell'imponibile), venendo in considerazione una pronuncia di accertamento che, diversamente da quanto previsto con riferimento a quelle di condanna, rimaneva al di fuori del campo di applicazione del principio di alternatività; 2. - l'Azienda Sanitaria provinciale di Enna ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi; - l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Considerato che: 1. - col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2697 cod. civ. assumendo che, - come poteva desumersi dalla stessa sentenza oggetto di tassazione, - il decreto ingiuntivo opposto né era stato dichiarato esecutivo né poteva esserlo, atteso l'adempimento medio tempore eseguito da essa esponente (che ne aveva dato atto nel suo primo atto difensivo); - il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 37 e art. 8 della tariffa allegata, parte prima, sull'assunto che, in esito alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, avrebbe dovuto tenersi conto di quanto dal contribuente corrisposto in relazione alla liquidazione dell'imposta di registro sul decreto ingiuntivo stesso; - col terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 40 e art. 8, nota II, della tariffa allegata, parte prima, deducendo, in sintesi, che, nella fattispecie, venivano in rilievo prestazioni soggette ad IVA e, così, l'applicazione del principio di alternatività tra Iva e imposta di registro qual rilevante ai fini della tassazione dell'atto in misura fissa; - il quarto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., sull'assunto che, - in ragione della fondatezza della proposta impugnazione e, quantomeno, di difformi orientamenti giurisprudenziali, - il giudice del gravame avrebbe dovuto compensare, tra le parti, le spese del giudizio; 2. - il ricorso è, nel suo complesso, destituito di fondamento e va senz'altro disatteso; 3. - i primi due motivi, - da esaminare congiuntamente perché logicamente connessi, - espongono, difatti, contenuti censori che si elidono reciprocamente e che, per di più, non colgono la ratio decidendi della gravata sentenza; - il giudice del gravame, in effetti, nel rilevare che la pronuncia dispositiva del giudice civile recava (anche) un accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (con riferimento ad un debito non ancora corrisposto dall'Azienda), oltrechè la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha ricondotto detto accertamento alla previsione tariffaria [art. 8, comma 1, lett. c)] che, come anticipato, forma oggetto di censura col terzo motivo; - assumendo, ora, la stessa ricorrente (col primo motivo di ricorso) che il decreto ingiuntivo opposto, in difetto di esecutorietà, non era stato registrato, una siffatta deduzione, - logicamente incompatibile con l'esigenza di regolazione finale del tributo (esposta nel secondo motivo), - è del tutto estravagante rispetto all'accertamento che la gravata sentenza ha operato quanto al contenuto (di accertamento) ascritto alla sentenza di definizione del giudizio; 4. - quanto, ora, al terzo motivo, la Corte, - pur dopo la pronuncia di incostituzionalità resa dalla Corte Costituzionale (sentenza 13 luglio 2017, n. 177), - ha statuito che gli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale sono soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale con aliquota dell'1%, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, anche qualora essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non applicandosi il principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 (v.

Cass., 11 febbraio 2021, n. 3459; Cass., 19 aprile 2019, n. 11036); - in dette pronunce, - cui va data continuità, - la Corte ha, in particolare, rimarcato il diverso rilievo della pronuncia di accertamento, rispetto a quella di condanna, ai fini della tassazione di registro dell'atto giudiziario, - e, dunque, della rilevanza fiscale dell'atto in relazione agli effetti dallo stesso prodotti, - richiamando le ragioni poste a fondamento della pronuncia di illegittimità costituzionale che è stata resa con riferimento a quell'ipotesi (l'opposizione allo stato passivo fallimentare) nella quale detta distinzione non è utilmente invocabile in quanto l'accertamento costituisce «presupposto necessario e sufficiente della partecipazione del creditore all'esecuzione collettiva, che è strumentale al pagamento del credito stesso, sia pure in "moneta fallimentare".» (non essendo predicabile, dunque, esecuzione forzata); - il che equivale a dire che la cennata distinzione, - rispondendo al criterio fondamentale di tassazione degli atti giudiziari (d.p.r. n. 131 del 1986, art.

20) in relazione ai loro effetti giuridici (Cass., 19 giugno 2020, n. 12013; Cass., 18 aprile 2018, n. 9501; Cass., 20 luglio 2011, n. 15918; Cass., 7 novembre 2012, n. 19247; Cass., 27 ottobre 2006, n. 23243; Cass., 12 luglio 2005, n. 14649), - riprende il suo vigore al di fuori di detta specifica ipotesi, rispondendo la disposizione di cui alla nota II dell'art. 8, cit., - secondo il cui disposto «Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico», - ad un trattamento agevolato di stretta interpretazione che ne esclude l'interpretazione estensiva (v., ex plurimis, Cass., 27 settembre 2017, n. 22502;

Cass., 5 luglio 2011, n. 14816); 5. - anche il motivo di ricorso incentrato sulla disciplina delle spese processuali è destituito di fondamento, risultando l'interpretazione delle evocate disposizioni normative operata in conformità al consolidato orientamento interpretativo della Corte e, così, la disciplina delle spese fondata sul principio di soccombenza; 6. - le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente, dovendosi, peraltro, escludere che ricorrano nella fattispecie i presupposti della responsabilità processuale (ex art. 96 cod. proc. civ.) evocata dall'Agenzia delle Entrate; - nei confronti della ricorrente sussistono, però, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 500,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da rem