Cassation court dismisses formality claim but allows appeal on evidence and constitutional illegality grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim of nullity based on a formal error in the appellate judgment's reasoning. While the court found the appeal admissible regarding the failure to examine a decisive fact concerning irregular labor proof and the constitutional illegality of restricting testimonial evidence, it remanded the case for further proceedings. The decision establishes that a discrepancy between the device and motivation does not invalidate a judgment if the reasoning is not contradictory, while simultaneously recognizing that specific constitutional violations regarding evidentiary rights require a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 4 cod. proc. civ.; Art. 360, n. 5 cod. proc. civ.; Art. 9 comma 10 b legge 289/2002; Art. 3 comma 3 d.l. n. 12/2002: A formal contradiction between the operative part and the reasoning does not constitute nullity, but a failure to examine a decisive fact or a violation of constitutional rights regarding evidence warrants cassation and remand.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2014-2014 proposto da: LA MOZZARELLA DI MIGLIORE ROSA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO COLALILLO, RAFFAELE ANATRIELLO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I NAPOLI - AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 301/2313 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 03/06/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2020 dal Consigliere Dott.
GIULIO MAISANO; Rilevato che con sentenza n. 301/1/13 pubblicata il 3 giugno 2013 la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 613/9/11 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da La Mozzarella di Migliore Rosa s.r.l. avverso il provvedimento di irrogazione sanzioni n. REELS0400013/2008 emesso nei suoi confronti dalla stessa Agenzia delle Entrate per C 70.170,00 in relazione al riscontrato utilizzo di tre lavoratori irregolari nell'anno 2002; che la Commissione tributaria regionale ha considerato legittima la motivazione del provvedimento in questione per relationem non essendo necessaria l'allegazione del provvedimento a cui si rinvia essendo sufficiente la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto richiamato; la stessa Commissione tributaria ha inoltre considerato irrilevante il richiamo operato dalla contribuente alla dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 3 comma 3 del d.l. n.12 del 200i nella parte in cui non consente al datore di lavoro di fornire la prova che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio in una data diversa da quella del primo gennaio dell'anno in cui era stata accertata la violazione in quanto, nel caso in esame, la contribuente lamentava in realtà l'illegittimità del divieto di ammissione del giuramento e della prova testimoniale nel processo tributario che impediva la prova in questione; che La Mozzarella di Migliore Rosa s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi illustrati da successiva memoria; che l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; considerato che con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza in relazione all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ. per palese vizio di forma ed errore materiale con riferimento alla frase contenuta all'inizio della parte motiva in cui si afferma che l'appello è infondato; che il motivo è infondato; come ripetutamente affermato da questa Corte (per tutte Cass. 19 luglio 2006 n. 16488), in tema di contenzioso tributario, il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (nella specie, accoglimento dell'appello) e pronuncia adottata in motivazione (nella specie, infondatezza dell'appello), che non incida sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente al contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, emendabile con la procedura prevista dall'art. 287 cod. proc. civ. (applicabile anche nel procedimento dinanzi alle commissioni tributarie), e non denunciabile con l'impugnazione della sentenza; che con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. con riferimento alla violazione dell'art. 9 comma 10 b della legge 289 del 2002 avendo la ricorrente prodotto, e definito con il pagamento di tutti gli importi dovuti, istanza di definizione della lite ai sensi di detta norma, e con riferimento all'errata interpretazione dei fatti dedotti con ricorso introduttivo; che il motivo è fondato.
Nel ricorso introduttivo, riprodotto nel ricorso in esame, la ricorrente lamentava la mancata allegazione delle prove testimoniali acquisite in sede di accertamento, e che avrebbero comprovato l'inizio dei rapporti di lavoro irregolari di cui alla sanzione in questione, in epoca di poco anteriore all'epoca dello stesso accertamento e comunque successiva al primo gennaio dell'anno in cui si è svolto l'accertamento stesso, mentre il giudice dell'appello ha considerato la diversa questione della necessità dell'allegazione del documento a cui il provvedimento impugnato rinvia con ciò incorrendo nel vizio di cui all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. omettendo l'esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
In ordine alla lamentata violazione dell'art. 9 comma 10 b della legge 289 del 2002 per avere la ricorrente aderito al c.d. condono tombale, va considerato che la natura tributaria del credito in questione è stata accertata dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro che ha infatti pronunciato il proprio difetto di giurisdizione con sentenza passata in giudicato; è necessario tuttavia verificare l'epoca di notifica del PVC da parte della Guardia di Finanza da cui trae origine il provvedimento di irrogazione di sanzioni impugnato, ai fini dell'accertamento dell'applicabilità del suddetto condono, ed a tale verifica provvederà il giudice del rinvio; che con il terzo motivo si lamenta la nullità dell'atto per dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 3 comma 3 del d.l. n. 12 del 2002, in particolare si lamenta che il giudice dell'appello avrebbe erroneamente trascurato tale illegittimità costituzionale; che il motivo è fondato in quanto la dedotta illegittimità * costituzionale dì detta norma si riferisce all'impossibilità per il E• Coa(- 12 144/Z0`; datore dì lavoro di fornire la prova che il rapporto di lavoro m « 1411 irregolare ha avuto inizio in una data diversa da quella del primo li/r) gennaio dell'anno in cui era stata accertata la violazione, mentre la Commissione tributaria regionale ha considerato il profilo diverso, e non dedotto con il ricorso introduttivo, relativo all'illegittimità del divieto di ammissione del giuramento e della prova testimoniale nel processo tributario che impedirebbe l'assolvimento della prova in questione; che la sentenza impugnata va dunque cassata con riferimento ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo e il terzo; Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa com