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Ordinanza — n. 24155/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal for lack of specific grounds and insufficient evidence regarding invoice irregularities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24155/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayers' appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding profit margin adjustments. The taxpayers argued the lower court failed to explain why the original judgment was implausible and did not adequately address alternative hypotheses or specific invoice irregularities. The court found the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and dismissed the merits because the lower court had logically examined the heterogeneous sector sample and the generic nature of the invoices was not an illegitimate sanction.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds for review and is substantively directed at a re-evaluation of the merits rather than pointing to specific errors in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility lack of specific grounds re-evaluation of merits profit margin adjustment invoice irregularities tax transparency regime lower court reasoning riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 133 n. 4 c.p.c.
Art. 276 c.p.c.
Art. 36, comma 2 n. 4 d.lgs. n. 546/1992
Art. 21 d.P.R. n. 633/1972
civ., identificabile nel n.3 - i contribuenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19562 del 24/07/2018
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29852/2014 R.G. proposto da GARDEN PIU' S.A.S. DI SCHIAPPELLI MARCO & C., in persona del le- gale rappresentante p.t., MARCO SCHIAPPELLI, PAOLO SCHIAPPELLI, PASSERINI BIANCA, RAFFALDI CARLO, rappresentati e difesi anche disgiuntamente dall'Avv. Antonio Sala e dall'Avv. Piergiorgio Villa, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma via Donatello n.23 - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n.156/32/2013 depositata il 12 dicembre 2013, e che non risulta essere stata notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 30 settembre 2020 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che: - Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia veniva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia n.86/3/2012 la quale, a sua volta, aveva ac- colto i ricorsi riuniti della società Garden Più S.a.s. di Schiappelli Marco & C., società tra l'altro svolgente attività di commercio al dettaglio di prodotti per giardino e servizi di giardinaggio costru- zione e manutenzione piscine, e dei soci Marco Schiappelli, Pao- lo Schiappelli, Passerini Bianca, Raffaldi Carlo, avvisi con i quali rispettivamente veniva rideterminato il reddito in capo alla so- cietà di persone e lo stesso veniva imputato a ciascun socio pro quota per trasparenza. - La CTR confermava così l'impianto alla radice delle riprese, ba- sate sull'applicazione di studi di settore ex art.62-bis del d.l. n. 331 del 1993 nel quadro di un accertamento analitico-induttivo ex art.39, primo comma lett. d), del d.P.R. n.600 del 1973. - Avverso la decisione propongono ricorso i contribuenti, affidato a sei motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricor- so.

Considerato che: - Preliminarmente, l'Agenzia eccepisce l'inammissibilità del ricor- so per difetto di specificità delle censure e per essere sostan- zialmente diretto ad una rivalutazione del merito, eccezioni esaminabili unitamente ai singoli motivi. - Con il primo motivo di ricorso - ai fini dell'art.360 cod. proc. civ.n.5 - i contribuenti censurano la violazione e falsa applicazione dell'art.111 Cost., degli artt.133 n.4, 276, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 comma 2° n.4 del d.lgs. n.546 del 1992, per non aver il giudice d'appello fornito «una motivazione sul perché la sentenza del giudice di prime cure non fosse plau- sibile, corretta e sul perché, quindi, necessitasse di una rifor- ma»; inoltre, la CTR non avrebbe «evidenziato quali fossero le ipotesi e le argomentazioni alternative prospettate dall'Ufficio idonee a scardinare la tenuta del provvedimento impugnato» (cfr. p.4 ricorso).

Il motivo, che presenta anche profili di inammissibilità in quanto mescola ad un tempo aspetti di violazione di legge e di vizio motivazionale - quest'ultima oltretutto senza evidenziare un particolare fatto controverso e decisivo per il giudizio -, è in ogni caso manifestamente infondato. Nel caso di specie il giudi- ce d'appello ha in maniera circostanziata motivato alle pagg.2 e 3 della sentenza le ragioni per cui non ha condiviso l'assunto della CTP ed ha ritenuto valido il campione di imprese assunto dall'Agenzia a riferimento per rideterminare la redditività della società contribuente in quanto dovuto, «a seguito di un com- portamento omissivo del contribuente che nelle proprie fatture di vendita non ha riportato la natura dei beni venduti e/o dei servizi da lui prestati ai clienti».

Si tratta di un accertamento in fatto del giudice di appello, logico e adeguatamente motivato. - Con il secondo motivo di ricorso - senza indicazione del perti- nente paradigma dell'art.360 cod. proc. civ., ragionevolmente identificabile nel n.3 - i contribuenti deducono la «violazione di legge per falsa ed erronea applicazione della legge Tremonti- bis: determinazione del reddito di impresa e della percentuale di redditività senza applicazione degli effetti della norma agevo- latrice» (cfr. p.5 ricorso). - Il motivo è inammissibile in quanto, in disparte dal fatto che non evidenzia una specifica previsione di legge che assume es- sere stata violata facendo un generico rinvio alla legge Tremon- ti-bis (probabilmente individuabile nell'art.4 della I. n.383 del 18 ottobre 2001), comunque sotto la parvenza di violazione di legge chiede una rivalutazione degli elementi di fatto e, in parti- colare, censura la quantificazione della realtà economica azien- dale e le modalità di calcolo della redditività dell'impresa.

Peral- tro, il giudice d'appello a pag.2 della sentenza impugnata ha te- nuto conto anche della prospettazione della società secondo cui la percentuale di redditività della società nel periodo di imposta è del 7,27%, misura ribadita anche nel motivo di ricorso, ma ha pure motivatamente ritenuto la percentuale di ricarico dichiara- ta non congrua alla luce dell'attività aziendale, la quale si com- pone sia di vendita al dettaglio di prodotti di giardinaggio e sia di svolgimento di servizi connessi al giardinaggio, secondo un accertamento in fatto logicamente argomentato e congruo.

Con il terzo e quarto motivo di ricorso - senza indicazione del pertinente paradigma dell'art.360 cod. proc. civ., identificabile nel n.3 - i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art.62 sexies della I. n.427 del 1993 - per aver la CTR con- fermato la ripresa nonostante l'Agenzia l'avesse fondata solo sul comportamento ritenuto antieconomico, inidoneo a generare presunzioni gravi precise e concordanti -, oltre che dell'art.2729 cod. civ. in punto di prova dell'effettiva capacità della società di produrre il maggiore reddito accertato, senza il ricorso ad astratti accertamenti indiziari. - I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto con- nessi, e non possono trovare ingresso.

Premesso che in tema di accertamento basato sugli studi di settore, anche alla luce della giurisprudenza eurounitaria, il presupposto della "grave incon- gruenza" di cui all'art. 62 sexies, comma 3, del d.l. n. 331 del 1993 (conv., con modif., dalla I. n. 427 del 1993) è necessario per gli avvisi di accertamento notificati anteriormente al 10 gennaio 2007, nel caso in esame va ribadita la giurisprudenza della S.C. secondo cui «La determinazione del reddito mediante l'applicazione degli studi di settore, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idonea a integrare pre- sunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all'accertamento tributario, ferma restan- do la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di forni- re la prova contraria nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa.» (Cass.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23252 del 18/09/2019, Rv. 655077 - 01); dello stesso tenore, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 22347 del 13/09/2018, Rv. 650233 - 01). Nondimeno, nel caso di specie, l'accertamento non è fondato solo sullo scostamento tra dichiarazione e studio di settore ap- plicato, peraltro non di modesta entità come deducono i ricor- renti, e idoneo comunque, per il principio giurisprudenziale so- pra richiamato, a generare presunzioni gravi precise e concor- danti, dal momento che i parametri applicati rappresentando la risultante dell'estrapolazione di una pluralità di dati, i quali rive- lano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il pre- supposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accer- tamento analitico-induttivo, ex art. 39, primo comma, lett. d, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Cass. 20 febbraio 2015 n.3415, Cass. 13 luglio 2016 n.14288).

Infatti, nella fattispecie non si verte su di un caso di accertamento da studio di settore "puro", bensì "misto" ossia nel quale lo scostamento dagli indici parametrici è soltanto uno degli elementi probatori che basano la pretesa creditoria fiscale, invero nemmeno il principale, es- sendolo piuttosto decisiva la palese "antieconomicità" della ge- stione aziendale. In particolare, in sentenza la CTR evidenzia il dato di un reddito netto nel periodo di imposta pari ad Euro 16.040 in presenza di quattro soci, di cui due con apporto di la- voro prevalente e di un dipendente per un costo di Euro 13.609, antieconomicità grave non adeguatamente giustificata dalla so- cietà contribuente. - Con il quinto motivo di ricorso - dedotto quale vizio motivazio- nale - i contribuenti lamentano l'omesso esame in relazione ad un punto controverso decisivo della controversia, ossia il fatto che le aziende valorizzate dall'Agenzia quale termine di riferi- mento del settore per estrapolare la percentuale di ricarico di riferimento «operavano in settori molto differenti, come si può chiaramente desumere dall'ampia forbice di percentuale di rica- rico presa a riferimento.» (cfr. p.10 ricorso).

Il motivo è infondato. Il giudice d'appello ha espressamene esaminato la questione, alle pagg.2 e 3 della sentenza ritenen- do con una motivazione logica e congrua, immune dal vizio de- nunciato, che fosse corretto un campione eterogeneo ai fini del- la determinazione del ricarico medio del mercato in ragione del- l'eterogeneità delle attività aziendali svolte dalla società contri- buente, la quale nell'anno di imposta compendiava oltre al commercio al dettaglio di attrezzature e macchine per agricoltu- ra e giardinaggio, anche il commercio di altri prodotti e la pre- stazione di servizi connessi al giardinaggio molto ampi, non li- mitati alla manutenzione di giardini balconi e terrazzi, ed estesi alla realizzazione di impianti irrigui, piscine e altro.

Con il sesto motivo di ricorso - senza indicazione del pertinente paradigma dell'art.360 cod. proc. civ., identificabile nel n.3 - i contribuenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del d.P.R. n.633 del 1972 quanto alla contestata irregolarità delle fatture emesse dalla società. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. La CTR non ha, come lamentano i contribuenti, illegittimamente e illo- gicamente sanzionato l'omessa distinzione in fattura tra i ricavi derivanti dalle prestazioni di manodopera dai ricavi derivanti dall'impiego di merce utilizzata nella prestazione eseguita in fa- vore del cliente, ma ha semplicemente accertato la generica compilazione delle fatture, dal momento che esse non riportano secondo il giudice dell'appello gli elementi i hrini ad identificare in maniera compiuta l'operazione fatturata.

Si tratta di un ac- certamento in fatto del giudice del merito argomentato e non illogico. Inoltre, la deduzione contraria dei ricorrenti, sconta un difetto di autosufficienza, in quanto nel ricorso non sono inserite le copie fotostatiche o scannerizzate delle fatture in questione, né questo adempimento è sostituito da una chiara sintesi del contenuto di ciascuna di esse rilevante per la risoluzione della questione dedotta (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 19562 del 24/07/2018, Rv. 649852 - 01). In conclusione, il ricorso va rigettato e le snese di lite seguono la soccombenza, regolate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusio- ne delle spese di lite, liquidate in Euro 2.300,00 r—r c-,mpensi, oltre Spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per-- il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo P. titHO di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso prir , a