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Ordinanza — n. 24153/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against sector study tax assessment due to procedural preclusion and lack of new facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24153/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the taxpayer's appeal against a tax assessment based on sector studies, ruling the arguments procedurally inadmissible. The taxpayer alleged violations of tax laws and omitted examination of decisive facts, but the court found these arguments merely reiterated generic contentions from lower courts without introducing new evidence. Consequently, the court applied principles of double conformity and preclusion to dismiss the appeal and order the taxpayer to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c. n. 3; Art. 360 c.p.c. n. 5; Art. 348 ter c.p.c. n. 5: The Supreme Court holds that generic legal arguments challenging tax assessments based on sector studies do not constitute new decisive facts, and taxpayers must demonstrate distinct factual bases for double conformity to avoid inadmissibility.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility sector studies presumption double conformity preclusion decisive facts requirement inductive tax assessment Corte di Cassazione procedural preclusion ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 360 primo comma n.3 cod. proc. civ.
Art. 39 del d.P.R. n.600 del 1973
Art. 62 sexies del d.l. n.331 del 1993
La CTR confermava così la decisione di primo grado alla radice delle riprese, basate sull'applicazione di studi di settore ex art. 62-bis del d.l.
Legge n.146 del 1998
n.331 del 1993 e della legge n.146 del 1998 per aver la CTR ritenuti esistenti i presupposti per l'accertamento induttivo, poggiante unicamente sullo scostamento tra redditi dichiarati e valori emergenti dallo studio di settore.
Art. 360 cod. proc. civ. n.5
Art. 348 ter cod. proc. civ. quinto comma
Va infatti ribadito che «Nell'ipo- tesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002
Cass. 13 luglio 2016 n.14288).
art. 348 ter cod. proc. civ
Va infatti ribadito che «Nell'ipo- tesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n.
art. 360 cod. proc. civ
5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisio- ne di primo grado e quelle poste a base della sentenza di riget- to dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22 dicembre 2016 n. 26774
civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisio- ne di primo grado e quelle poste a base della sentenza di riget- to dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Cass. 22 dicembre 2016 n. 26774).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16836/2014 R.G. proposto da NUOVA D'ATRI CIA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi anche disgiuntamente dall'Avv. Irene Cesena, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Salvatore Vetere in Roma via Mazzini n.121 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Ca- labria, n.232/02/2013 depositata il 19 settembre 2013, non notifica- ta.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 30 settembre 2020 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che: Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Ca- labria veniva rigettato l'appello proposto dalla società Nuova D'Atri C.I.A. S.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tribu- taria Provinciale di Cosenza n.19/12/2010 la quale, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo, per IVA, IRES, IRAP e sanzioni 2004. La CTR confermava così la decisione di primo grado alla radice delle riprese, basate sull'applicazione di studi di settore ex art. 62-bis del d.l. n.331 del 1993 nel quadro di un accertamento induttivo che aveva riscontrato gravi incongruenze e palese an- tieconomicità della gestione aziendale, come la sproporzione tra il reddito di lavoro percepito dal personale dipendente, pari ad Euro 10.000, e quello complessivamente dichiarato dalla socie- tà, pari ad Euro 1182. - Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a due motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

Considerato che: - Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., la contribuente deduce la violazione e falsa ap- plicazione dell'art.39 del d.P.R. n.600 del 1973 e dell'art.62 se- xies del d.l. n.331 del 1993 e della legge n.146 del 1998 per aver la CTR ritenuti esistenti i presupposti per l'accertamento induttivo, poggiante unicamente sullo scostamento tra redditi dichiarati e valori emergenti dallo studio di settore. - Il motivo è inammissibile. Come eccepito in controricorso, at- traverso il motivo, molto generico', sotto la veste di denuncia di violazioni di legge, mira ad ottenere una indebita rivalutazione dei presupposti di fatto oggetto di accertamento da parte del giudice di appello, contrapponendovi una diversa rilettura favo- revole alla contribuente.

Ciò detto, nel caso di specie, va anche ribadita la giurisprudenza della S.C. secondo cui «La determina- zione del reddito mediante l'applicazione degli studi di settore, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all'accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria nella fase ammini- strativa e anche in sede contenziosa.» (Cass.

Sez. 5 - , Ordi- nanza n. 23252 del 18/09/2019, Rv. 655077 - 01; dello stesso tenore, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 22347 del 13/09/2018, Rv. 650233 - 01). Nondimeno, nel caso di specie, l'accertamento non è fondato solo sullo scostamento tra dichiarazione e studio di settore ap- plicato, peraltro non di modesta entità come deduce la ricorren- te, e idoneo comunque, per il principio giurisprudenziale sopra richiamato, a generare presunzioni gravi precise e concordanti, dal momento che i parametri applicati rappresentando la risul- tante dell'estrapolazione di una pluralità di dati, i quali rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presuppo- sto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accerta- mento analitico-induttivo, ex art. 39, primo comma, lett. d, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Cass. 20 febbraio 2015 n. 3415;

Cass. 13 luglio 2016 n.14288). Infatti, nella fattispecie non si verte su di un caso di accertamento da studio di settore "puro", bensì "misto" ossia nel qual e lo scostamento dagli indici parametrici è soltanto uno degli elementi probatori che basano la pretesa creditoria fiscale, invero nemmeno il principale, es- sendolo piuttosto decisiva la palese "antieconomicità" della ge- stione aziendale. In particolare, in sentenza la CTR evidenzia gravi incongruenze nella gestione aziendale, come la spropor- zione tra il reddito di lavoro percepito dal personale dipendente, pari ad Euro 10.000, e quello complessivamente dichiarato dalla società, pari ad Euro 1182.

Tale accertamento in fatto del giudice del merito non è impu- gnato dalla contribuente attraverso la deduzione di fatti decisivi e contrari ritualmente introdotti nel processo e non considerati dalla CTR, dal momento che il ricorso si limita a reiterare gene- ricamente una propria diversa prospettazione dei medesimi fatti già valutati dal giudice d'appello. Con il secondo motivo di ricorso - ai fini dell'art.360 cod. proc. civ. n.5 - la contribuente censura l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti, fatto «non solo del difetto di motivazione dell'atto di accerta- mento impugnato ma anche del difetto di motivazione della sentenza di primo grado impugnata in ordine alla ritenuta ini- doneità delle specifiche prove offerte dalla contribuente a vince- re la presunzione semplice in cui consiste il dato emergente da- gli studi di settore» (cfr. p.11 del ricorso).

Il motivo è inammissibile. In primo iuogo, come eccepito in con- troricorso non viene evidenziato uno specifico fatto decisivo e discusso, ma viene dedotta un'argomentazione giuridica inve- stente il complesso del quadro probatorio. In secondo luogo, re- sta fermo quanto già sopra esposto in relazione al primo moti- vo, secondo cui il presente atto impositivo non poggia solo sul dato emergente dagli studi di settore. In terzo luogo, il generico complesso dei fatti già dedotti dalla contribuente in sede di me- rito incappa anche nella preclusione della "doppia conforme" alla luce del doppio esito sfavorevole alla contribuente tanto in primo quanto in secondo grado.

Va infatti ribadito che «Nell'ipo- tesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisio- ne di primo grado e quelle poste a base della sentenza di riget- to dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Cass. 22 dicembre 2016 n. 26774). Nel caso di specie all'evidenza la contribuente non ha assolto a tale onere e da ciò discendono ulteriori ragioni di inammissibilità.

In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza, regolate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Ro