Court dismisses appeal on insufficient motivation but allows third ground for violation of correspondence between request and decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the first ground regarding insufficient motivation due to the application of a new procedural law effective after the contested judgment. While the second ground alleging violation of the principle of correspondence was rejected because the lower court implicitly rejected preliminary objections by ruling on the merits, the third ground was found valid. Consequently, the judgment was quashed and remanded to the Regional Tax Commission for a new examination of the specific issues raised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The new rule on insufficient motivation applies to judgments deposited after September 2012; a violation of the principle of correspondence occurs when the court omits a decision on a specific request not implicitly rejected by the ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15136/2013 R.G. proposto da GIANNOTTI IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentan- te p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'Avv. Chri- stian Califano e dall'Avv. Giuseppe Pugi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Laura Rosa in Roma via F. Denza n.20; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della To- scana, n.128/13/2012 depositata il 13 dicembre 2012, non notificata.
Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 30 settembre 2020 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che: - Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della To- scana veniva accolto l'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate e per l'effetto disatteso l'appello incidentale condi- zionato della società Giannotti Immobiliare S.r.l.. Veniva così ri- formata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo n.119/05/2011 che, a sua volta, aveva accolto il ricorso della contribuente, società esercente l'attività di affittacamere, case per vacanze e bed & breakfast, avente ad oggetto un avvi- so di accertamento IVA, IRPEG e IRAP per l'anno di imposta 2006. - La CTR non condivideva le conclusioni del giudice di primo grado e riteneva legittime le riprese con cui veniva recuperato ad im- posta reddito di impresa non dichiarato sulla base di controlli bancari operati sui conti correnti intestati alla società contri- buente e ai due soci, ex artt.32 del d.P.R. n.600 del 1973 e 51 del d.P.R. n.633 del 1972.
Avverso la decisione propone ricorso la contribuente per tre mo- tivi, che illustra con memoria, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: - Con il primo motivo di ricorso principale - ex art.360, primo comma, n.5 cod. proc. civ. - La contribuente deduce l'insuffi- ciente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, quanto alla statuizione contenuta a pag.2 della senten- za impugnata «...per l'anno 2006 l'Ufficio...erroneamente con- fonde la data di inizio attività con la data del 26/7/05, che risul- ta essere la data di costituzione societaria e di iscrizione nel re- gistro delle imprese». - Il motivo è inammissibile.
L'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla I. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall'Il settembre 2012. La novella trova dunque applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 13 dicembre 2012 e, nel testo applicabile, il vizio motivaziona- le deve essere dedotto censurando l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più l'«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione» circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come precedentemente previsto dal "vecchio" n.5, con conse- guente inammissibilità del motivo di ricorso il quale non ha te- nuto conto del mutato quadro normativo processuale (cfr.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014). - Con il secondo e terzo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - la contribuente censura la violazio- ne degli artt.112 cod. proc. civ., 3 e 24 Cost., per avere la CTR violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato omettendo di decidere su due specifici motivi di censura avanza- ti in primo grado e riproposti in sede di controdeduzioni d'appel- lo/appello incidentale, circa la contraddittorietà della motivazio- ne dell'avviso di accertamento e circa l'erronea aliquota IVA ap- plicata in ragione dell'attività esercitata. - Il terzo motivo è fondato, mentre il secondo non può essere ac- colto.
Il Collegio osserva che la CTR non si è pronunciata sulle due doglianze predette, e che la contribuente ha documentato per autosufficienza di aver proposto le questioni in primo grado e di averle riproposte avanti al giudice d'appello, il quale peral- tro ne ha dato anche conto nello svolgimento del fatto proces- suale. Inoltre, per la contribuente era sufficiente la mera ripro- posizione nelle controdeduzioni d'appello dal momento che era vincitrice integrale in primo grado, senza necessità di dedurle in appello incidentale. - Si rammenta nondimeno che «Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte.» (Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016 - 01). Dal momento che quella di nullità dell'avviso per contraddittorietà della motivazione dello stesso è una do- glianza preliminare alla disamina del merito, il fatto che la CTR si sia pronunciata sul merito in senso favorevole all'Agenzia ap- pellante comporta l'implicito rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dal contribuente appellato. Discorso diverso va fatto per il capo di appello incidentale in cui la contribuente ha investito la CTR della domanda di ridetermi- nare l'aliquota IVA in misura a sé favorevole (10% in luogo del 20%) in ragione dell'attività aziendale svolta nel periodo di im- posta.
La questione attiene certamente il merito della ripresa IVA e non è preliminare alla stessa e, conseguentemente, nei confronti del capo di domanda oggetto del terzo motivo il vizio della mancata pronuncia integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.. Questo infatti ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per tale ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene della vita alla parte (Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012). In conclusione, accolto il terzo motivo di ricorso, inammissibile il primo e infondato il secondo, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulterio- re esame in relazione ai profili, e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibile il primo e infondato il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Toscana, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, e per la liquidazione delle spese di lite. Così deciso in Roma il 30