Cassation court dismisses tax appeal due to insufficient motivation regarding factual evidence in tax proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission's decision. The authority argued the commission failed to adequately address contradictory evidence proving a transaction was fictitious. The court ruled the lower tribunal's reliance solely on photographs without considering other probative elements constituted insufficient motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22/06/2012 n. 83: A judgment is void if the court fails to address relevant contradictory evidence or fails to provide sufficient reasoning connecting facts to the decision.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2141/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro SAMET S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta- to e difeso dall'Avv. Leonardo Vernillo, con domiciliato presso la Can- celleria della Corte; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n.740/40/2011 depositata il 21 novembre 2011, non notificata.
Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 30 settembre 2020 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che: Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina veniva accolto l'appello proposto dalla società Samet S.p.a., esercente attività di fabbricazione mac- chine e di altro materiale meccanico, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Latina n.27/08/2009 che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente, avente ad oggetto un avviso di accertamento IVA, IRPEG e IRAP per l'anno di imposta 2004.
In particolare, le riprese traevano origine dalla contestazione, come relativa a operazione inesistente, di una fattura per la realizzazione di una recinzione industriale emessa dalla SIEEP S.r.l., poi risultata una mera cartiera, e contabilizzata dalla con- tribuente ai fini dei costi di esercizio e dell'ammortamento per la rispettiva quota di esercizio. La CTR non condivideva la deci- sione di primo grado, ritenendo dimostrata e non fittizia l'ese- cuzione dell'operazione contestata in considerazione dell'effetti- va realizzazione del manufatto. - Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate per un motivo cui replica la contribuente depositando controricorso.
Considerato che: - Con un unico motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - l'Agenzia censura l'insufficiente motivazione cir- ca fatti controversi e decisivi per il giudizio avendo la CTR apo- ditticamente ritenuto provata l'effettività dell'operazione com- merciale di cui alla fattura contestata, esclusivamente sulla base della documentazione fotografica offerta dalla SAMET S.p.a. nel giudizio di primo grado e che invece la CTP aveva ar- gomentatamente ritenuto del tutto insufficiente. - Il motivo è fondato. Va premesso che sul paradigma del vizio di motivazione non incide ratione temporis l'art. 54, comma pri- mo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con mo- dificazioni dalla I. 7 agosto 2012„ n. 134, il quale ha riformato il testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ma il nuovo testo si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall'Il settembre 2012, mentre la sentenza impugnata è stata depositata il 21 novembre 2011.
Tanto premesso, nel caso di specie, attraverso un accertamento succinto la CTR stessa dà in sentenza per ac- quista la natura di cartiera del soggetto emittente la fattura e, nondimeno, ritiene dimostrata l'effettiva esecuzione dell'opera- zione oggetto di ripresa nel periodo di imposta in contestazione sulla base solo della documentazione fotografica, senza con- frontarsi non solo con la sua riconducibilità all'esecuzione delle prestazioni nell'anno di imposta, ma anche con gli altri elementi che compongono il quadro probatorio, sintetizzati per autosuffi- cienza in ricorso.
L'Agenzia deduce al proposito, a pag.12 del ricorso, fatti poten- zialmente decisivi con cui la CTR non si è confrontata, tra cui il mancato acquisto da parte della SIEEP Srl del ferro e del ce- mento necessari per realizzare il manufatto, la dichiarazione proveniente dall'amministratore di fatto della stessa società se- condo la quale non avrebbe mai eseguito i lavori, l'inesistenza di contratti tra la società e la contribuente, la mancata indica- zione del responsabile dell'esecuzione e anche il pagamento solo parziale della prestazione. Con riferimento a tali elementi non considerati dalla CTR, la motivazione non pare sufficiente e di essi terrà conto il giudice d'appello in sede di rinvio nel riesame della questione.
La sen- tenza impugnata deve essere in conclusione cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per ulteriore esame in rela- zione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite. Così deciso in Roma il 30 settembre 2020 Il Presidente Depositato in Cancelleria E