Cassation appeal dismissed for generic complaints and merit review attempts violating binding criticism rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that upheld the tax authority's findings on unreported income. The taxpayer argued for nullity due to lack of specific reasoning regarding underreporting and improper burden of proof distribution. The court ruled the appeal inadmissible because the complaints were generic, conflated multiple legal issues, and sought a re-evaluation of factual merit rather than a strict legal review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible when complaints are formulated generically without linking them to specific statutory defects, when they effectively seek a review of factual merit, or when they fail to identify the precise legal violation under the binding criticism principle.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 24458/2012 R.G. proposto da Zenith s.r.l. con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rino Enne e Giuseppe Maria Tiraboschi, domiciliata presso lo studio del secondo in Roma via Monte delle gioie n. 22, giusta mandato a margine del ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 102/35/2011, depositata il 21 settembre 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2019 dal Consigliere Marco Dinapoli. FATTI DI CAUSA Zenith s.r.l. esercente impresa edile, impugnava in primo grado l' avviso di accertamento n. R2NO3A500286 con cui l' Agenzia delle entrate di Pavia recuperava a tassazione (fres, Iva, Irap) per l' anno di imposta 2005 costi non deducibili per euro 4.064, 06 (per provvigioni ad agenzie) e ricavi non contabilizzati per euro 263.587,13 derivanti dalla vendita nell' anno 2005 di 37 appartamenti con relativi box e di una struttura destinata a supermercato.
Ritenuta l'inattendibilità della contabilità aziendale, i maggiori ricavi venivano ricostruiti induttivamernte applicando i valori OMI per l'anno considerato. La Commissione tributaria provinciale di Pavia accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente riducendo i maggiori ricavi contestati (sentenza n. 125/01/09 depositata il 7 luglio 2009). Proponevano appello sia la contribuente che l' Agenzia delle entrate. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello del contribuente ed accoglieva l'appello incidentale dell' Agenzia, compensando le spese.
Nella motivazione valorizzava gli elementi presuntivi indicati dall' Agenzia a sostegno dell'accertamento (concessione agli acquirenti di mutui superiori al valore di vendita fatturato, incongruenza dei prezzi di vendita dichiarati, squilibrio fra i costi dichiarati ed i costi di finanziamento, antieconomicità della politica dei prezzi asseritamente praticata). Censurava poi la decisione dei primi giudici di riduzione dei maggiori ricavi accertati perché immotivatamente conforme solo alla disponibilità manifestata dalla società in sede di accertamento con adesione (valutazione forfettaria del valore degli immobili e valutazione a corpo dei box).
Ricorre per cassazione la contribuente per quattro motivi e chiede cassarsi, eventualmente anche con rinvio, la sentenza impugnata adottando i provvedimenti conseguenti; con vittoria di spese e onorari per tutti i gradi di giudizio. L' Agenzia delle entrate resiste con controricorso e chiede dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso avverso, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese di lite. RAGIONI DELLA DIECISIONE 1.- Il primo motivo di ricorso denunzia il vizio di "Nullità della sentenza per violazione di legge elo falsa o contraddittoria applicazione di norme con riferimento all' art. 360 1° comma p. 3 e 5 cpc, agli artt. 39 e 42 del d.P.R. 600/1973 e all'art. 54 del d.P.R. 633/72 ed all'art.112 cpc".
L'accertamento è stato effettuato con metodo analitico- induttivo ai sensi dell' art. 39 co. 1 lett.
d) del d.P.R. 600/1973 mentre invece la Commissione tributaria regionale lo ha ritenuto valido in base al criterio meramente induttivo di cui all" art. 39 co. 2 del predetto d.P.R. con ciò incorrendo nel vizio di violazione di legge e di ultrapetizione. n.24458/2012 R.G. 2 2.- Il secondo motivo di ricorso denunzia "Nullità della sentenza per violazione dell' art. 36 secondo comma, punto 4 del d. Igs. 546/1992, dell'art. 132, secondo comma, punti 3 e 4 del cpc, del' art. 118 disp. Att. c.p.c. e dell' art. 360 punti 3,4 e 5 cpc in ordine alla mancata pronunzia su un punto essenziale e decisivo della controversia".
Nella rideterminazione dei ricavi l' Ufficio ha applicato il criterio dello scostamento dal valore normale previsto dal d. I. n. 226/2006, contestato dalla ricorrente con richiamo all'art. 1 comma 265 della legge finanziaria 2008 (n.244/2007) che ha stabilito trattarsi di mere presunzioni semplici insufficienti da sole a fondare la rettifica in mancanza di ulteriori elementi. Su questa eccezione il giudice di merito non si è pronunziato. 3.- Il terzo motivo di ricorso denunzia "Nullità della sentenza per violazione dell' art. 111 commi 1, 2 e 5 Cost., dell' art. 36 del d.
Igs. 546/1992, dell'art. 132, secondo comma, punti 3 e 4 del cpc, del' art.118 disp. att. c.p.c. e dell' art. 360 punti 3 e 5 cpc in ordine alla mancata pronunzia su un punto essenziale e decisivo della controversia" La ricorrente aveva lamentato la mancanza di prova della sottofatturazione, con riferimento alla erogazione dei mutui bancari ed alla antieconomicità delle operazioni. La sentenza ha omesso di motivare sul punto. 4.- Il quarto motivo di ricorso denunzia "Nullità della sentenza per violazione dell' art. 2697 c.c., dell' art. 57 del d.
Igs. 546/1992, dell'art. 42 del d.P.R. 600/1973 e art 54 d.P.R. 633/1972 e 360 punti 3 e 5 cpc" La sentenza impugnata non sarebbe rispettosa dei principi sulla ripartizione dell' onere della prova, che impongono alli Amministrazione finanziaria di fornire la prova della pretesa' tributaria. 5.- Il ricorso è inammissibile per diverse ragioni. 5.1- In primo luogo la formulazione di tutti i motivi di ricorso è stata effettuata con metodo espositivo cumulativo, denunziando cioè nel medesimo contesto più vizi di legittimità; di conseguenza non è possibile valutare a quale dei vizi cumulativamente denunziati si riferiscano le censure formulate dal ricorrente, in violazione del principio secondo cui il giudizio di cassazione è "a critica vincolata" dai motivi di ricorso, che lo delimitano, individuando, con la loro formulazione tecnica, in quale delle ipotesi essi rientrino fra quelle tassativamente indicate dalla legge.
La giurisprudenza di questa Corte sul punto afferma perciò che "è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non n.2445812012 R.G. 3 collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito." ( ex multis Cass n. 11603/2018). Né rientra nei poteri della Corte la possibilità di interpretare, specificandone a suo giudizio il contenuto, i motivi di ricorso proposti in maniera promiscua dalle parti. 5.2- Il ricorso, inoltre, è inammissibile anche perché, sotto l'apparenza delle censure mosse, contrasta in realtà la valutazione di merito della sentenza impugnata, e mira ad una rivisitazione del materiale probatorio acquisito nel corso del processo, con particolare riferimento alla natura dell'accertamento effettuato ed alla valenza dimostrativa delle presunzioni utilizzate.
Opzione però inammissibile nella presente sede di legittimità. 5.3- I motivi proposti, infine, nella parte in cui denunziano violazione di legge, in realtà contestano il merito della decisione da parte del giudice di appello, in quanto prospettano non una errata interpretazione della legge, ma una erronea ricognizione della fattispecie concreta rispetto alle risultanze di causa; questione che non attiene all' interpretazione della legge ma alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v., per tutte, Cass.
Sez. 1, ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549 — 02). 6.- In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, con aggravio per la soccombente delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 5.600 (cinquemilaseicento) oltre spese prenotate a debito. Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 18 dicembre 2019. Il Pr