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Ordinanza — n. 24144/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against VAT deduction denial due to lack of proof regarding fraud awareness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24144/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision denying VAT deduction for invoices from non-existent companies. The taxpayer argued for cost deductibility, but the court upheld the administrative burden on the tax authority to prove the existence of fraud and the taxpayer's subjective awareness of it. The court ruled that the taxpayer failed to demonstrate they exercised the necessary professional diligence to avoid participating in tax evasion schemes.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: In VAT fraud cases, the tax authority bears the burden of proving the subjective non-existence of operations and the taxpayer's awareness of evasion, while the taxpayer must prove they exercised maximum professional diligence.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT fraud awareness burden of proof allocation tax evasion schemes professional diligence standard subjective non-existence Cassazione Roma fictitious invoicing assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 115 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
artt. 2697 c.c
3, 4 e 5 per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 11603/2018
Cass. n. 9851/2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27294/2014 R.G. proposto da Tecno Imbottiti s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tem- pore, rappresentata e difesa dall' Avv. Raffaele Padrone, elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cos- seria n 2, giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, rappre- sentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia h-t kzo. n. 751/11/2014, depositata il 31 fgemm2014.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Dinapoli nella camera di consiglio del 26 novembre 2019. FATTI DI CAUSA Tecno Imbottiti s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento notifi- catogli dall' Agenzia delle entrate per indebita contabilizzazione per l' anno di imposta 2005 di fatture soggettivamente inesistenti emesse nei confronti di due ditte ritenute fittiziamente interposte (c.d. "car- tiere") e che comunque non avevano versato l'Iva (s.a.s. Pastacaldi & C. e ditta Loizzo Giovanni). La Commissione tributaria provinciale di Bari ha accolto parzial- mente il ricorso, riconoscendo la deducibilità dei costi documentati dalle fatture sospette, ma confermando l'indetraibilità dell' Iva (sent.

N. 139/21/12). La società e l' Ufficio hanno proposto appello. Entrambi sono stati rigettati della Commissione tributaria regionale della Puglia con la sen- tenza indicata in epigrafe. (sentenza N. 25/6/12 dep. il 5.4.2012). La sentenza di appello rileva, anche sulla base della giurisprudenza unio- nale e nazionale, che l'onere della prova va così ripartito: l' Ammini- strazione Finanziaria deve provare, anche sulla base di elementi indi- ziari, l'inesistenza soggettiva delle operazioni contestate e la parteci- pazione del cessionario alla frode, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di dimostrare di avere effettuato tutti gli accertamenti necessari per assicurarsi della esatta identificazione del cedente, e di poter fare per- ciò affidamento sulla liceità delle operazioni intrattenute con l'opera- tore economico rivelatosi esistente solo sulla carta.

Ricorre per cassazione soltanto la società contribuente con due motivi e chiede cassarsi la sentenza impugnata e condannarsi la resi- stente amministrazione al pagamento delle spese e competenze di giu- dizio. L' Agenzia delle entrate resiste con controricorso e chiede riget- tarsi il ricorso avverso perché inammissibile e infondato, con vittoria di spese, onorari e competenze. In assenza di ricorso da parte dell' Am- ministrazione Finanziaria è passata in giudicato, perciò, la decisione in ordine alla deducibilità dei costi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Per quanto riguarda la detrazione dell' Iva sugli acquisti dalla s.a.s. Pastacaldi la società denunzia "nullità della sentenza ex art. 360 n. 3, 4 e 5 per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., artt. 19, 21, 23 e 24 del d.P.R. n. 633/1972, nonché per omessa, illogica o contraddittoria motivazione ex art. 36 n. 4 d.lgs. n. 546/1992", in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di valu- tare il comportamento tenuto dalla contribuente circa la sua partecipa- zione quanto meno colposa alla frode, tanto più che il legale rappre- sentante della Tecno Imbottiti è stato assolto in sede penale dal reato di cui all' art. 2 del d.lgs. n. 74/2000. 2.- con il secondo motivo la ricorrente denunzia i medesimi vizi, oltre la violazione dell' art. 17 della direttiva Ce n. 77/378 con riferi- mento alle fatture emesse nei confronti della ditta Loizzo Giovanni, 27294/2014 R.G. perché la sentenza impugnata avrebbe ritenuto l'indetraibilità dell' Iva per il solo fatto che l'imposta non è stata versata dal Loizzo, a titolo quindi di responsabilità oggettiva per fatto altrui. 3.- L' Agenzia delle entrate eccepisce l'inammissibilità del ricorso avverso. 4.1- Il ricorso è inammissibile.

Le censure proposte dal ricorrente, infatti, sono riconducibili a diversi possibili vizi, con mancanza assoluta di specificità delle argomentazioni riferibili a ciascuno di essi, in viola- zione del principio secondo cui il giudizio di cassazione è "a critica vin- colata" dai motivi di ricorso, che lo delimitano, individuando, con la loro formulazione tecnica, in quale delle ipotesi essi rientrino fra quelle tas- sativamente indicate dalla legge; per questo "è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente com- binati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito." ( ex multis Cass n. 11603/2018). 4.2- Il ricorso, inoltre, è inammissibile anche perché, sotto l'appa- renza delle censure mosse, contrasta in realtà la valutazione di merito della sentenza impugnata, e mira ad una rivisitazione del materiale probatorio acquisito nel corso del processo, inammissibile in sede di legittimità. 4.3- Il ricorso comunque è infondato perché la sentenza impu- gnata, contrariamente a quanto sostenuto dalla società con denunzia promiscua di vari possibili vizi di legittimità, appare comunque con- forme ai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, cui occorre dare continuità, in base ai quali: "in tema di Iva, l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione at- tenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una eva- sione dell'imposta" "la prova della consapevolezza dell'evasione ri- chiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si in- seriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente" "incombe sul con- tribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza 27294/2014 R.G. di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non es- sere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzio- nalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi" (Cass.9851/2018). 5.- In conclusione il ricorso, per i motivi indicati, deve essere riget- tato; segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali del presente giudizio di cassazione, come appresso liquidate.

Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale raddoppio del contributo unificato p.q.m. la Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.300,00 (duemilatrecento) complessivi; dà atto della sussistenza dei presuppo- sti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri- corso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 26 novembre 2019. Il Presidente (Ernestin