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Ordinanza — n. 24142/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and attempt to re-evaluate evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24142/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the taxpayer to pay procedural costs. The taxpayer argued the lower court ignored their potential criminal liability and applied VAT deduction rules incorrectly, but the Court found the grievances lacked the required specific legal characterization. Furthermore, the appeal was rejected because it appeared to seek a re-evaluation of the factual evidence already established in the lower proceedings, which is prohibited in a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack specific legal characterization, or if they effectively seek a re-evaluation of the factual evidence already determined in the lower instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds review of legality re-evaluation of evidence VAT deduction rules procedural costs confused legal arguments assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.
Pastacaldi la società denunzia "nullità della sentenza ex art. 360 n.
Art. 115 c.p.c.
Art. 19, 21, 23 e 24 del d.P.R. n. 633/1972
Art. 36 n. 4 d.lgs. n. 546/1992
Pastacaldi la società denunzia "nullità della sentenza ex art. 360 n.
Art. 17 della direttiva Ce n. 77/378
2.- Con il secondo motivo la ricorrente denunzia i medesimi vizi, oltre la violazione dell' art. 17 della direttiva Ce n.
artt. 2697 c.c
3, 4 e 5 per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1592/2006
Cass. n. 11603/2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26360/2012 R.G. proposto da Tecno Imbottiti s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tem- pore, rappresentata e difesa dall' Avv. Raffaele Padrone, elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cos- seria n 2, giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, rappre- sentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 25/6/2012, depositata il 5 aprile 2012.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Dinapoli nella camera di consiglio del 26 novembre 2019. FATTI DI CAUSA Tecno Imbottiti s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento notifi- catogli dall' Agenzia delle entrate per indebita detrazione Iva (euro 73.457,25) per l' anno di imposta 2004 su fatture soggettivamente inesistenti emesse nei confronti di due ditte ritenute fittiziamente in- terposte (c.d. "cartiere") e che comunque non avevano versato l'Iva (s.a.s. Pastacaldi & C. e ditta Loizzo Giovanni). La Commissione tributaria provinciale ch Bari ha accolto il ricorso, ed annullato l' accertamento (sent.

N. 239/10/10 dep. il 25.11.2010). L' Ufficio ha proposto appello, che è stato accolto dalla Commis- sione tributaria regionale della Puglia con la sentenza indicata in epi- grafe. Il giudice di appello ha valutato gli elementi di fatto su cui si fonda l'accertamento ritenendo provato che la s.a.s. Pastacastaldi, che aveva omesso di tenere le scritture contabili, di presentare le dichiara- zioni fiscali e di versare l' Iva, fosse priva di consistenza economica ed operasse come mero soggetto interposto, che effettuava acquisti intra- comunitari di materie prime che rivendeva poi solo cartolarmente ad operatori nazionali (fra cui la Tecnoimbottiiti) applicando l' Iva che poi non versava.

Si tratta quindi di operazioni soggettivamente inesistenti, onde l'indetraibilità da parte del cessionario dell' Iva non versata né contabilizzata dal cedente, in conformità anche alla VI direttiva Cee n. 77/388. Verrebbe meno inoltre il requisito dell' inerenza dei costi rap- presentati dalle fatture, gravando sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria. Quanto alla ditta Loizzo, che aveva omesso di regi- strare e contabilizzare le fatture, nonché di presentare le dichiarazioni fiscali e di versare l' Iva, riteneva la Commissione tributaria regionale che il diritto alla detrazione dell' Iva da parte del cessionario fosse su- bordinato al rispetto delle prescrizioni contabili da parte del cedente, richiamando in tal senso Cass. n. 1592/2006.

Ricorre per cassazione la società contribuente con due motivi e chiede cassarsi la sentenza impugnata e condannarsi la resistente am- ministrazione al pagamento delle spese e competenze di giudizio. L' Agenzia delle entrate resiste con controricorso e chiede riget- tarsi il ricorso avverso perché infondato, con vittoria di spese, onorari e competenze. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Per quanto riguarda la detrazione dell' Iva sugli acquisti dalla s.a.s. Pastacaldi la società denunzia "nullità della sentenza ex art. 360 n. 3, 4 e 5 per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., artt. 19, 21, 23 e 24 del d.P.R. n. 633/1972, nonché per omessa, illogica o contraddittoria motivazione ex art. 36 n. 4 d.lgs. n. 546/1992", in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di valu- tare il comportamento tenuto dalla contribuente circa la sua partecipa- zione quanto meno colposa alla frode, tanto più che il legale rappre- sentante della Tecno Imbottiti è stato assolto in sede penale dal reato di cui all' art. 2 del d.lgs. n. 74/2000. 2.- Con il secondo motivo la ricorrente denunzia i medesimi vizi, oltre la violazione dell' art. 17 della direttiva Ce n. 77/378 con riferi- mento alle fatture emesse nei confronti della ditta Loizzo Giovanni, perché la sentenza impugnata avrebbe ritenuto l'indetraibilità dell' Iva per il solo fatto che l'imposta non è stata versata dal Loizzo, a titolo quindi di responsabilità oggettiva per fatto altrui. 26360/2012 R.G. 3.- L' Agenzia delle entrate resiste con controricorso e richiama, quanto al primo motivo di ricorso, la giurisprudenza unionale e nazio- nale in base alla quale in caso di omesso pagamento dell' Iva da parte del cedente il cessionario non può effettuarne la detrazione, a meno che dalle circostanze del caso risulti che non sapeva né poteva saper di partecipare ad un' operazione fraudolenta; quanto al secondo motivo richiama Cass. n. 1592/2006 per cui la detrazione dell' Iva da parte dell' acquirente di beni o servizi trova titolo nell'esatto adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione da parte sia del cedente che del cessionario. 4.1- Il ricorso è inammissibile.

Le censure proposte dalla ricorrente, infatti, sono riconducibili a diversi possibili vizi, con mancanza assoluta di specificità delle argomentazioni riferibili a ciascuno di essi, in viola- zione del principio secondo cui il giudizio di cassazione è "a critica vin- colata" dai motivi di ricorso, che lo delimitano, individuando, con la loro formulazione tecnica, in quale delle ipotesi essi rientrino fra quelle tas- sativamente indicate dalla legge; per questo "è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente com- binati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito." ( ex multis Cass n. 11603/2018). 4.2- Il ricorso, inoltre, è inammissibile anche perché, sotto l'appa- renza delle censure mosse, contrasta in realtà la valutazione di merito della sentenza impugnata, e mira ad una rivisitazione del materiale probatorio acquisito nel corso del processo, inammissibile in sede di legittimità. 5.- In conclusione il ricorso, per i motivi indicati, deve essere di- chiarato inammissibile; segue la condanna della ricorrente al paga- mento delle spese processuali del presente giudizio di cassazione, come appresso liquidate. p.q.m. la Corte dichiara il ricorso inammissibile, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 4.100,00 (quat- tromilacento) complessivi.

Così deciso in Roma il 26 novembre 2019. Il Presidente Depositato in Cancelleria (E