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Ordinanza — n. 24141/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal against tax court ruling for lack of specific reasoning on valuation factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24141/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the main appeal by the taxpayer while accepting the incidental appeal filed by the tax agency regarding the valuation of shares. The court found that the lower tax court failed to provide specific reasoning on the concrete factors required to determine the value of the shares in question. Consequently, the decision was annulled in part and remitted to a newly composed regional tax commission for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 117 c.p.c.; Art. 118 c.p.c.: The court of first instance must provide specific reasoning on the concrete factors determining the value of assets; a generic reference to non-mathematical valuation without listing actual factors constitutes a fatal defect in motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax valuation share price defect in motivation inductive assessment burden of proof remittitur tax appeal assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 117 c.p.c.
Art. 118 c.p.c.
art. 132 cod. proc. civ
civ.) con conseguente nullità anche ai sensi dell' art. 132 cod.
art. 360 cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE 1-Il primo motivo del ricorso principale denunzia omessa motiva- zione su un fatto controverso e decisivo (art. 360 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 23 gennaio 2020 n. 2153
Cass. V, 9/3/2011, n. 5583
Cass. V, 9/3/2011, n. 5583)".
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2461/2012 R.G. proposto da Assago Gestioni s.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore rappresentata e difesa dagli Fabrizio Brochiero Magrone, Erminio An- noni e Alessandro Delbecchi, elettivamente domiciliata presso lo stu- dio del primo in Roma, via Giovanni Bettolo n 4, giusta delega a mar- gine del ricorso - ricorrente e controricorrente incidentale - contro Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, rappre- sentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligu- ria n. 118, depositata il 29 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Dinapoli nella camera di consiglio del 26 novembre 2019. FATTI DI CAUSA Assago gestioni s.r.l. in liquidazione, in persona del suo liquida- tore, ricorreva in primo grado avverso avviso di accertamento n. R4H030200167 del 25 gennaio 2007 relativo all' anno di imposta 2003, con cui: A) veniva azzerato il credito Iva esposto dalla società ed ero- gata la sanzione di euro 855.268,50 per omessa fatturazione di opera- zioni imponibili e omessa presentazione degli elenchi per operazioni intracomunitarie per i mesi di novembre e dicembre 2003;

B) veniva recuperata a tassazione Irpeg la plusvalenza derivante dalla cessione a prezzo antieconomico delle quote sociali di Evoluzione s.r.l. con con- seguente maggiore imposta di euro 570.179,00. La Commissione tributaria provinciale di Imperia (sentenza n. 6/3/2009 dep. l' 11.2.2009) in parziale accoglimento del ricorso, an- nullava l'accertamento della plusvalenza e confermava la sanzione Iva. Appellava la contribuente ribadendo le argomentazioni svolte in primo grado e cioè che non si trattava di omissione (della dichiarazione e della presentazione degli elenchi intra), bensì di ritardo, che non in- cideva per altro sulla base imponibile.

L' ufficio presentava appello in- cidentale in relazione alla decisione sulla plusvalenza. La CTR Liguria con sentenza n. 118/2010 dep. il 29 dicembre 2010 rigettava entrambi gli appelli. Avverso la sentenza di appello la contribuente ricorre per cassa- zione con due motivi, chiedendo l'annullamento della sentenza impu- gnata con ogni conseguente statuizione oppure, decidendo nel merito, l'annullamento dell' avviso di accertamento nella parte relativa alle sanzioni Iva, vinte le spese e gli onorari di causa. L' Agenzia delle entrate resiste con controricorso con cui rileva l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso avverso, e propone ricorso incidentale, con due motivi, chiedendo la cassazione della sentenza im- pugnata in parte qua, con vittoria di spese, competenze e onorari.

Assago Gestioni deposita a sua volta controricorso per resistere al ricorso incidentale, chiedendone il rigetto per infondatezza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1-Il primo motivo del ricorso principale denunzia omessa motiva- zione su un fatto controverso e decisivo (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) con conseguente nullità anche ai sensi dell' art. 132 cod. proc. civ.; la motivazione sarebbe infatti apparente, approssimativa, generica per- ché si limita a confermare la sentenza di primo grado ignorando com- pletamente le argomentazioni e la documentazione prodotta per soste- nere, con riferimento alla sanzione erogata, che si sarebbe trattato di mero ritardo dovuto a causa di forza maggiore e che non ne sarebbe derivato alcun danno erariale né alcun pregiudizio all'azione di con- trollo. 2- Il secondo motivo denunzia omessa motivazione su un fatto de- cisivo (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) e violazione del!' art. 10 co. 3 della legge n. 212/2000 - motivazione illogica; la sentenza non avrebbe te- nuto conto della norma che stabilisce che le sanzioni non sono irrogate quando si verifica una violazione formale senza debito di imposta. 2461/2012 R.G. 3.- L' Agenzia delle entrate eccepisce l'inammissibilità del ricorso avverso perchè privo di autosufficienza iri quanto omette la esposizione sommaria dei fatti di causa nonché la specifica indicazione dei docu- menti sui quali si fonda, limitandosi a riproporre le tesi già esposte nel giudizio di merito. 3.1 Sostiene comunque l'infondatezza del ricorso perché la contri- buente, non potendo negare la materiale commissione delle violazioni in materia di Iva, invoca ma non prova delle pretese cause di forza maggiore (aggiungendone alcune solo in appello) ed invoca a torto la non punibilità delle violazioni per mancanza di danno erariale e/o di pregiudizio all'azione di controllo, mentre invece non ricorrerebbero i presupposti fattuali per l'esenzione. 4.- A sostegno del ricorso incidentale, poi, denunzia con due motivi: 4.1.- Vizio di omessa motivazione su un fatto controverso e deci- sivo (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) perché la sentenza esclude la plu- svalenza accertata ai fini Irpeg con motivazione generica ed astratta, omettendo di valutare gli elementi su cui si fonda l'accertamento, e cioè la notevole discordanza fra il valore di cessione delle quote di Evo- luzione s.r.l. (6.000 euro per ognuna delle 15 quote) ed il valore del compendio patrimoniale della società ceduta (pari a 3 milioni di euro). 4.2- Violazione degli artt. 39 co. 1 lett. d), e co. 2 d.P.R. 600/1973 e 2697 cod. civ. (in relazione all' art 360 n. 3 cod. proc. civ), perché la sentenza avrebbe ignorato la valenza della presunzione derivante dalla vistosa antieconomicità dell' operazione di cessione delle quote nono- stante il contribuente non avesse fornito alcuna valida prova contraria, pur essendone gravato in virtù delle norme indicate. 5.1- Entrambi i motivi del ricorso principale sono inammissibili per- ché formulati in maniera perplessa, privi di specificità, ed attinenti al merito e non alla legittimità. 5.2- In primo luogo entrambe le censure sono ricondotte in alter- nativa a due possibili vizi, con mancanza assoluta di specificità delle argomentazioni riferite all'uno o all'altro, e violazione del principio se- condo cui il giudizio di cassazione è fondato sulla critica vincolata ed è delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferi- mento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ogni motivo di ricorso, dunque, deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri in una delle categorie logiche pre- 2461/2012 R.G. viste dall'art. 360 cod. proc. civ., "sicché è inammissibile la critica ge- nerica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito." (ex multis Cass 11603/2018). 5.3- In secondo luogo entrambi i motivi mancano del requisito dell' autosufficienza, richiesto a pena di inammissibilità dal!' art. 366 nn. 4 e 6 cod. proc. civ.

La ricorrente lamenta infatti l'omessa valutazione da parte dei giudici del merito di documenti ed argomenti che però non indica specificamente, non trascrive nel ricorso nella parte ritenuta ri- levante, né allega ad esso, ed infine non "localizza" nell'ambito del giu- dizio di merito con l'indicazione dei modi e dei tempi della loro produ- zione per cui il ricorso non possiede l'autonomia indispensabile per con- sentire alla Corte, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni proposte. 5.4- I due motivi di ricorso, infine, sono inammissibili anche perché, sotto l'apparenza delle censure mosse, contrastano in realtà la valuta- zione di merito della sentenza impugnata, e mirano ad una rivisitazione del materiale probatorio acquisito nel corso del processo, inammissibile in sede di legittimità. 5.5- In disparte l'inammissibilità, il ricorso è comunque infondato.

Infatti è possibile cogliere dalla motivazione della sentenza, ancorchè stringata, quale sia stato l' iter logico della decisione sfavorevole alla ricorrente, consistente nel fatto che la sussistenza delle violazioni ad- debitatele è pacifica in causa, perché la contribuente ha omesso la pre- sentazione delle dichiarazioni, mentre non ha fornito idonea prova li- beratoria della tesi difensiva, consistente nell' invocare una causa di forza maggiore e nella presunta mancanza di danno erariale. Risultano pertanto indicati i motivi di merito che hanno determinato la decisione, mentre non è richiesta a pena di nullità una specifica motivazione in ordine a tutte le argomentazioni ed a tutte le prove indicate dalla parte soccombente.

Infatti, "secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata di- samina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di ade- guata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, non si 2461/2012 R.G. richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'a- dottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (Cass. 23 gennaio 2020 n. 2153; cfr. Cass. V, 9/3/2011, n. 5583)". 6.1- Sussiste invece il vizio di motivazione lamentato con il primo motivo del ricorso incidentale. Infatti la decisione di rigetto del princi- pale motivo dell' appello incidentale (costituito dalla vistosa antiecono- micità dell'operazione di cessione delle quote di Evoluzione s.r.I.) non è giustificata da alcuna motivazione, sia pur succinta.

La sentenza im- pugnata, infatti, si limita ad affermare che "in relazione alla valutazione del valore delle quote si rileva come la decisione dei giudici di prime cure è corretta e ben motivata, ben rileva la CTP laddove sottolinea che il valore di una quota societaria non può essere determinato in base ad una astratta operazione matematica ma deve tener conto di fattori concreti e peculiari presenti al momento della cessione". Tali fattori, però, non risultano neanche indicati, per cui l'affermazione del giudice a quo risulta, in concreto, priva di qualsiasi riscontro proces- suale.

Omissione tanto più grave in considerazione del fatto che, ve- nendo in considerazione un accertamento di tipo induttivo, incombeva sul contribuente l'onere di fornire la prova liberatoria, per cui il giudice del merito non avrebbe potuto sottrarsi all' obbligo di valutarne la va- lenza dimostrativa in maniera specifica. 7.- In base ai motivi che precedono, in conclusione, il ricorso prin- cipale va rigettato ed il primo motivo del ricorso incidentale va accolto, in esso assorbito il secondo; ne consegue la cassazione in parte qua della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regio- nale della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo giudizio di merito, cui si rimette anche la regolamentazione delle spese del pre- sente giudizio di cassazione. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e rinvia alla Commissione tributaria della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo giudizio, anche sulle spese.

Cos