Tax court process extinguished by expiration of simplified settlement deadline under Decree Law 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request under Article 6 of Decree Law 119/2018 before December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure is extinguished by expiration of the deadline for requesting the simplified settlement unless the parties request a hearing.
Parole chiave
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TO sul ricorso iscritto al n. 1677/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Russo Salvatore (nella qualità di socio: R & G Immobiliare di Russo S e C S.n.c.), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Taranto, con studio in Catania, via Aldebaran, n. 21, e pec: studiomulonetarantograsso@legalmail.it in uso al predetto professionista; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione staccata di Catania n. 307/17/2012, pronunciata con riferimento alVatto impositivo n. RJ601T300563.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CANCELLERIA fggi, O 6sti 021 I