Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request hearing by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request under Article 6 of Law 119/2018, which automatically terminated the process. Consequently, the court ruled that the litigation ended without a substantive decision on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing if no such request is filed, terminating the process without a judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5246/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Rosati Immobiliare di Rosati Fabrizio S.n.c., Rosati Fabrizio e Del Monte Stefania tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Giuliani, con domicilio in Roma, via Simon Boccanegra, n. 8, presso lo studio del suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 219/21/2013, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
RCG02020540/2009 - RCG010202542/2009 - RCG010202543/2009. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art.. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO "ma lo? Il Presidente DEPOSITATO M CANØELL.ERI