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Decreto — n. 23553/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by expiration of deadline under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018. Parties failed to request hearing within statutory period. Court declared process extinct per law.

Numero d'incarto Decreto — n. 23553/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing before December 31, 2020. The plaintiff, Toscana Skins srl, appealed a regional commission decision regarding a simplified tax definition procedure, while the tax authority argued the process should continue. The court ruled that the statutory deadline for requesting a hearing had passed without a valid request for an audience, triggering automatic extinction under the specific provision of the 2018 decree.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of D.L. 23/10/2018 n. 119; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: When parties fail to request a hearing within the deadline set by the simplified tax definition procedure law, the process extinguishes automatically, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified tax definition statutory deadline expiration automatic process termination civil procedure law procedura fiscale tempestività tributaria arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of D.L. 23/10/2018 n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 11041/2019 R.G. proposto da Toscana Skins srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto della Valle e Eugenio della Valle, con domicilio eletto in Roma, via Lima, n. 7, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria n. 373/02/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T3Q030400080/2016.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; t5(73 che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma e2 6 42e f Il Presidente DEPOSITATO IN CAN E