Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by simplified settlement procedure deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer failed to request a hearing within the statutory deadline for the simplified settlement procedure. The Agency of Revenue had submitted the required documentation for a simplified tax definition, and no party requested an audience by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the procedural costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax litigation process extinguishes automatically if no party requests a hearing within the prescribed term for the simplified settlement procedure, with costs remaining on the party who advanced them.
Parole chiave
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ETO sul ricorso iscritto al n. 30067/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Costa Cristina e Malfatti Roberto, rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardo Rebellato, con domicilio eletto in Roma, via T. Lucrezio Caro, n. 62, presso lo studio dell'Avv. Sabina Ciccotti; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 302/06/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 14/IT/002303/000/P001.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che è stata presentata domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 14 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e si è provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 6 2j2 Il Presidente DEPQSITATO IN CAN LUNA Ogt