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Ordinanza — n. 23415/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal and declares proceedings extinct due to successful simplified tax dispute resolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23415/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax proceedings extinct and dismissed the Agency's appeal. The taxpayer had successfully applied for a simplified tax dispute resolution scheme, paying the required amounts to settle the controversy. Since the taxpayer failed to formally request the suspension of the trial or contest the resolution within statutory deadlines, the legal matter ceased to exist, terminating the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119 del 2018; Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018: Proceedings are declared extinct if the interested party fails to submit a request for handling or contest the resolution of the simplified tax dispute within the prescribed deadlines.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified tax dispute resolution proceedings extinction tax appeal dismissal suspension of trial cessation of subject matter deduzione delle spese di manutenzione di immobili assistenza amministrativa fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito in I. n. 136 del 2018
Nelle more del giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha depositato, in data 30.11.2020, richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, precisando che la contribuente, aveva provveduto a presentare domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
Nelle more del giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha depositato, in data 30.11.2020, richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, precisando che la contribuente, aveva provveduto a presentare domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018
Nelle more del giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha depositato, in data 30.11.2020, richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, precisando che la contribuente, aveva provveduto a presentare domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Nelle more del giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha depositato, in data 30.11.2020, richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, precisando che la contribuente, aveva provveduto a presentare domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6 del d.l.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 21826 del 2020
"pace fiscale') comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere"(Cass. n. 21826 del 2020)
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11083-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro RECCHIA PIETRO, MARIOTTI GILBERTO, MALESCI LUCIANO, TANZINI TIZIANO, PIERI GIANFRANCO, tutti in proprio e 4118 quali soci della società cancellata "Le Torri Immobiliare S.a.S. di Malesci e C.", elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO, che li rappresenta e difende; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimata- avverso la sentenza n. 1914/2015 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA, depositata il 02/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere Dott.

MILENA BALSAMO; RITENUTO CHE: Luciano Malesci impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanisetta gli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate relativi alle annualità 2005-2006, con i quali l'Agenzia determinava maggiori redditi in capo alla società "Le torri Immobilaire sas" La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti. L'Agenzia appellava la pronuncia dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana che, con sentenza n. 1914/2015 respingeva il gravame.

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo un solo motivo. La contribuente si è difesa con controricorso. Nelle more del giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha depositato, in data 30.11.2020, richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, precisando che la contribuente, aveva provveduto a presentare domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla I. n. 136 del 2018 e che la domanda risultava regolare, avendo la stessa provveduto al pagamento necessario per il perfezionamento della definizione.

CONSIDERATO CHE: - La contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito in I. n. 136 del 2018 come riferito dall'Agenzia delle Entrate; -L'Agenzia delle Entrate, con riferimento al presente ricorso, ha chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio in conseguenza di definizione agevolata, riferendo che la contribuente ha i provveduto al pagamento necessario per il perfezionamento della definizione; -L'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018 stabilisce che: "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020". L'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018, stabilisce che: "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine". Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. cit. "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate". -Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in ragione del perfezionamento della definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 118 del 2019; -In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere.

Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: "In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in I. n. 136 del 2018 (c.d. "pace fiscale') comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere"(Cass. n. 21826 del 2020)

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso nell'adunanza camerale della quinta sezione della Corte di Cassazione del 17 giugno 2021, tenuta da remoto.