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Ordinanza — n. 23411/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal, ruling that landscape zoning certificates prove public interest status for reduced registration duty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23411/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's rejection of a notary's appeal regarding registration duty rates. The notary argued that a landscape zoning certificate attached to the deed proved the land had public interest status, entitling him to a reduced tax rate. The court held that this certificate legally establishes the prerequisite for the favorable tax regime, overturning the lower court's failure to recognize this right.

Regesto Legislator

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Art. 136 D.Lgs. 42/2004; Art. 1 Risoluzione 60/2007: A landscape zoning certificate constitutes sufficient proof of public interest status, granting taxpayers the right to reduced registration duty rates.

Parole chiave

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registration duty rates landscape zoning certificate public interest status reduced tax regime tax appeal cassation vantaggio particolare per contributo di miglioria zona di ville imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 136 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
42, osservando che il certificato di destinazione urbanistica del terreno, pacificamente allegato al rogito, attesta che l'immobile è soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del d.
Art. 1 Risoluzione 60 del 23 marzo 2007
1089/1939 né ai beni di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 r.d.l.
Art. 1 r.d.l. n. 1497/1939
1089/1939 né ai beni di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 r.d.l. n. 1497/1939 »; sicché non è « 3 C.C.
Art. 1 r.d.l. n. 1089/1939
1089/1939 né ai beni di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 r.d.l.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
- Il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
art. 112 cod. proc. civ
civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 112 cod. proc. civ.; in relazione all'art.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10215-2015 proposto da: GAUDENZI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell'avvocato CAROLA CICCONETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO PASQUALE DI PAOLA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 2021 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI 4084 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 5353/2014 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 16/10/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott.

MASSIMO VECCHIO; C.C. 16/06/2021 NUM.ORD. 26 R.G.N. 10.215/2015 RITENUTO 1. - La Commissione tributaria regionale della della Lombardia, con sentenza n. 5353/2014 del 13 ottobre 2014, pubblicata il 16 ottobre 2014, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Varese n. 66/4/13, ha rigettato il ricorso proposto dal notaio, responsabile di imposta, dott. Carlo Gaudenzi, nei confronti della Agenzia delle entrate avverso l'avviso di pagamento dell'importo di C 13.2000,00 a titolo di imposta di registro complementare, liquidata colla applicazione della aliquota ordinaria, in luogo della aliquota agevolata del 3%, applicata dal notaio, in sede di autoliquidazione, all'atto della registrazione telematica del rogito di compravendita di un appezzamento di terreno in agro di Varese, incluso nella zona di rispetto paesaggistico. 2. - Il responsabile di imposta ha proposto ricorso per cassazione, mediante atto del 13 aprile 2015. 3. - L'Avvocatura generale dello Stato ha resistito con controricorso dell' 11 maggio 2015.

CONSIDERATO 1. - La Commissione tributaria regionale ha motivato il rigetto del ricorso introduttivo del responsabile di imposta, in riforma della sentenza appellata dalla Agenzia delle entrate, osservando « che i vincoli paesaggistici ed idrogeologici di cui al r.d. 25 luglio 1904 n. 503 Li e al r.d.l. 30 dicembre 1923 n. 326 e, in particolare, la zona di rispetto circostante le sponde del lago di Varese, correttamente menzionati nel certificato di destinazione urbanistica allegato al rogito redatto dal notaio dott. Carlo Gaudenzi, non determinano assolutamente l'equiparazione del terreno compravenduto ai beni di interesse storico, artistico ed archeologico di cui alla r.d.l. n. 1089/1939 né ai beni di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 r.d.l. n. 1497/1939 »; sicché non è « 3 C.C. 16/06/2021 NUM.ORD. 26 R.G.N. 10.215/2015 applicabile alcuna disposizione agevolativa (di carattere eccezionale e, come tale, insuscettibile di interpretazione analogica) con conseguente assoggettamento del valore del bene all'aliquota ordinaria dell' imposta di registro ». 2. - Il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 112 cod. proc. civ.; in relazione all'art. 1, comma 4, della Tariffa, parte prima, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; e in relazione agli artt. 136, 137 e 140 del d.

Igs. 22 gennaio 2004, n.

42. Premesso che il punto controverso in giudizio era esclusivamente - in relazione alla motivazione che sorreggeva l'avviso di pagamento della imposta complementare - se in sede di stipula del rogito le parti avessero documentato il requisito di notevole interesse pubblico del bene trasferito, il ricorrente censura che la Commissione tributaria regionale ha pronunziato extra petíta, in quanto ha illegittimamente ampliato il thema decídendum con lo scrutino della diversa questione (non contestata dalla Agenzia delle entrate, v. la Circolare n. 60 del 23 marzo 2007) se il terreno, oggetto della compravendita, fruisse del regime di favore della tariffa ridotta.

Il ricorrente obietta, quindi, che la Commissione tributaria regionale è, inoltre, incorsa nella violazione delle superiori disposizioni della Tariffa e del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, osservando che il certificato di destinazione urbanistica del terreno, pacificamente allegato al rogito, attesta che l'immobile è soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, il quale presuppone la dichiarazione di notevole interesse pubblico del bene, ai sensi dei successivi artt. 137 e 140, la quale dichiarazione è depositata presso il Comune interessato; sicché la menzione del vincolo paesaggistico, contenuta nel certificato rilasciato dalla amministrazione 4 C.C. 16/06/2021 NUM.ORD. 26 R.G.N. 10.215/2015 comunale, prova il presupposto deposito della dichiarazione di notevole interesse pubblico. 3. - Il ricorso è fondato.

La Commissione tributaria provinciale ha accertato: « dal certificato di destinazione urbanistica, allegato sub a) [...] si rileva che testualmente gli immobili sono qualificati "soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D. Lvo. 42/2004 e soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lvo. 42/2004 " ». Il dato deve considerarsi pacifico non essendo contraddetto dalla Commissione tributaria regionale. Orbene, come anche chiarito dalla Amministrazione finanziaria nella Risoluzione n. 60 del 23 marzo 2007, i beni paesaggistici godono del regime fiscale di favore - esattamente come i beni di interesse storico artistico e archeologico - a condizione che esista una dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi del d.

Igs. 22 gennaio 2004, n.

42. Il Giudice a quo è, pertanto, incorso nella inosservanza delle disposizioni di legge denunziate, avendo disconosciuto la spettanza del diritto alla tariffa agevolata, comprovata dal certificato di destinazione urbanistica allegato al rogito di compravendita del terreno. Conseguono l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza appellata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., mediante accoglimento del ricorso introduttivo del responsabile di imposta. 4. - Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Le spese dei gradi di merito, in considerazione della evoluzione della vicenda processuale, meritano di essere compensate. 5 C.C. 16/06/2021 NUM.ORD. 26 R.G.N. 10.215/2015 P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del responsabile di imposta. Condanna la controricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in euro 2.200,00 per compensi e per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Spese dei gradi di merito compensate.

Cosi deciso nella camera di consiglio del 16 giu