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Ordinanza Interlocutoria — n. 23410/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case for missing co-owners' participation in tax dispute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23410/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax appeal filed by Dibla Invest s.r.l. regarding a land value adjustment notice. The court found that the lower court's decision was procedurally flawed because it lacked the participation of necessary co-owners, Capraro Maria Antonia and Albano Costruzioni s.a.s., who were parties in the first instance. Consequently, the case was remanded for a new hearing to ensure all co-owners could participate in the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When a necessary co-litigant is absent from a cassation appeal, the court must order the integration of the contradictory proceedings and remand the case to ensure equal treatment of all co-owners.

Parole chiave

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necessary co-litigant integration of contradictory tax value adjustment co-ownership dispute remand for new hearing stima fiscale immobiliare imposta sull'acquisto stima di immobili esteri

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.
Tenuto conto della mancanza di integralità del contraddittorio, in presenza di una impugnazione proposta da un solo litisconsorte necessario, sussiste la necessità di ordinarne l'integrazione, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, con rinvio della causa a nuovo ruolo.
Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.
2697, comma 1, c.c., e lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda di annullamento dell'avviso di rettifica, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 112, 115 e 116 c.p.c.
Art. 51, comma 3 e 52, comma 2 del d.P.R. n. 131 del 1986
Art. 7, comma 1 della I. n. 212 del 2000
131 del 1986, dell'art. 7, comma 1, della I.
Art. 3 della I. n. 141 del 1990
212 del 2000, dell'art. 3 della I. n. 141 del 1990, dell'art.
Art. 2697, comma 1 c.c.
141 del 1990, dell'art. 2697, comma 1, c.c., e lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda di annullamento dell'avviso di rettifica, in relazione all'art.
art. 115 c.p
con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art.
art. 2697 c.c
115 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., dell'art.
art. 331 c.p
Tenuto conto della mancanza di integralità del contraddittorio, in presenza di una impugnazione proposta da un solo litisconsorte necessario, sussiste la necessità di ordinarne l'integrazione, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8790 del 2019
Sussiste, pertanto, una situazione di litisconsorzio necessario processuale, che si verifica quanto la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione (Vedi Cass. n. 8790 del 2019; Cass.
Cass. n. 26433 del 2017
8790 del 2019; Cass. n. 26433 del 2017).
Cass. n. 15489 del 2010
(Vedi Cass. n. 15489 del 2010; n.
Cass. n. 24101 del 2012
Cass. n. 3068 del 2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA i Tirek-c)ejrok A, sul ricorso iscritto al n. 17647/2018 R.G. proposto da Dibla Invest s.r.1, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.tàin Roma alla via Alessandria n. 119, presso lo studio dell'avv. Franco Cicchiello, unitamente agli avv.ti Francesco Rubino e Alessandra Di Nucci, da cui è rapp.ta e difesd.come da mandato a margine del ricorso; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6986/17/17 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 30/11/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2021 dalla dott.ssa Milena d'Oriano; RITENUTO CHE:

1. con sentenza n. 6986/17/17, depositata il 30 novembre 2017, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 995/5/14 della CTP di Frosinone, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, relativa alla compravendita di due terreni, che conseguiva ad una rideterminazione del valore dei beni ceduti, notificato alla venditrice Capraro Maria Antonia ed alle società Dibla Invest s.r.l. e Albano Costruzioni s.a.s. di Albano Antonio & C., acquirenti in misura indivisa del 50% ciascuno;

3. la CTP, previa riunione dei giudizi proposti autonomamente dalle parti, aveva accolto il ricorso rilevando un difetto di motivazione dell'atto di rettifica; la CTR, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto l'atto adeguatamente motivato, anche alla luce della completa difesa articolata dalle contribuenti, e legittimo l'operato dell'Agenzia delle Entrate, tenuto conto della stima effettuata dall'Agenzia del Territorio sulla base dei dati OMI, dei coefficienti di merito relativi alle caratteristiche degli immobili e delle ulteriori informazioni in possesso dell'Ufficio, non contraddette dalla perizia di parte;

4. avverso tale pronuncia la Dibla Invest s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica all'Agenzia delle Entrate in data 29-5-2018, affidato a due motivi; l'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso. CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo di ricorso la Dibla Invest s.r.l. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 51, comma 3, e 52, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, dell'art. 7, comma 1, della I. n. 212 del 2000, dell'art. 3 della I. n. 141 del 1990, dell'art. 2697, comma 1, c.c., e lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda di annullamento dell'avviso di rettifica, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., censurando l'impugnata sentenza per aver omesso di pronunciarsi sull'utilizzabilità come posta comparativa di un atto carente di definitività, annullato in autotutela;

2. con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché un vizio di motivazione e di illogicità manifesta riguardo un fatto controverso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c., avendo la CTR posto a fondamento della sua decisione prove inesistenti quali la stima di valore degli immobili redatta dall'Agenzia del Territorio con richiamo ai valori OMI; OSSERVA CHE:

1. Preliminarmente va rilevato che dall'intestazione della sentenza impugnata si evince che il giudizio di appello si è svolto anche nei confronti della Albano Costruzioni s.a.s. di Albano Antonio & C., acquirente comproprietaria al 50% dei terreni, e di Capraro Maria Antonia, venditrice degli immobili, entrambe regolarmente costituite e già parti del giudizio di primo grado a seguito di una riunione di ricorsi.

2. Sussiste, pertanto, una situazione di litisconsorzio necessario processuale, che si verifica quanto la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione (Vedi Cass. n. 8790 del 2019; Cass. n. 26433 del 2017). 2.1 Nella specie, tra l'altro, con la Albano Costruzioni s.a.s. di Albano Antonio & C., comproprietaria al 50% del terreno, sussiste un litisconsorzio necessario anche dal punto di vista sostanziale, dovendo trovare applicazione il principio secondo cui non è possibile ammettere che l'impugnazione dell'atto di rettifica del valore di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, vincolante ai vari fini dell'esercizio del potere impositivo, possa condurre a valutazioni diverse tra tutti i comproprietari in ordine alla natura dello stesso immobile. (Vedi Cass. n. 15489 del 2010; n. 24101 del 2012 e n. 3068 del 2014) 3.

Tenuto conto della mancanza di integralità del contraddittorio, in presenza di una impugnazione proposta da un solo litisconsorte necessario, sussiste la necessità di ordinarne l'integrazione, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Capraro Maria Antonia e della Albano Costruzioni s.a.s. di Albano Antonio & C., entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 16 giugn