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Ordinanza — n. 23409/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to procedural extinction via simplified settlement procedure under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23409/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the parties utilized the simplified settlement procedure established by D.L. 119/2018. Both the tax authority and the taxpayers submitted requests to finalize the case, leading to the cessation of the dispute matter. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically upon the expiration of the statutory deadline without a formal hearing.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 10 e comma 13 del d.l. n. 119 del 2018; The judicial process is extinguished by operation of law when the simplified settlement procedure is perfected and the statutory deadline for requesting a hearing passes without intervention.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax litigation extinction D.L. 119/2018 cessation of dispute matter procedural termination tax appeal dismissal simplified tax procedure costi della campagna

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018
con nota depositata in data 13 settembre 2019, l'Agenzia delle Entrate comunicava che i contribuenti avevano formulato istanza per la definizione del giudizio ex art. 6, comma 10, del d.l.
Art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018
con nota depositata in data 13 settembre 2019, l'Agenzia delle Entrate comunicava che i contribuenti avevano formulato istanza per la definizione del giudizio ex art. 6, comma 10, del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 dell'art. 391 c.p.c.;
art. 380 bis c.p
avverso la sentenza di appello, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 19-3- 2018, affidato a due motivi; i contribuenti resistevano con controricorso e depositavano memoria ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE:
art. 391 c.p
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 dell'art. 391 c.p.c.;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21826 del 2020
(Vedi Cass. n. 21826 del 2020) 5.1 Non sussistono i presupposti per l'applicazione del "doppio contributo" come già statuito da questa Corte (vedi Cass.
Cass. n. 25485 del 2018
21826 del 2020) 5.1 Non sussistono i presupposti per l'applicazione del "doppio contributo" come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia vedi Cass.
Cass. n. 14782 del 2018
Cass. n. 31732 del 2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9486/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro Marilli Raffaello di Marilli Marco & C. s.a.s., in persona del legale rapp.te p.t., Marilli Marco, Marilli Luigi, Calamai Carla, elett.te dom.ti in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 18 presso lo studio Grez & Associati, unitamente all'avv. Leonardo Masi da cui sono rapp.ti e difesi come da mandato in calce al controricorso; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1959/25/17 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 19/9/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2021 dalla dott.ssa Milena d'Oriano; RITENUTO CHE:

1. con sentenza n. 1959/25/17, depositata il 19 settembre 2017, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, aveva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 182/1/14 della CTP di Prato, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di avvisi di accertamento, relativi ad IRAP ed IVA per l'anno di imposta 2008, che conseguivano il disconoscimento della deducibilità di costi sostenuti per la sponsorizzazione di una società sportiva, riqualificati quale atto di mera liberalità;

3. la CTP aveva accolto il ricorso sul presupposto che i costi di sponsorizzazione, oggettivamente sostenuti, in quanto spese di pubblicità presentassero il requisito di inerenza richiesto ai fini della deducibilità; la CTR aveva confermato la decisione di primo grado con analoga motivazione;

4. avverso la sentenza di appello, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 19-3- 2018, affidato a due motivi; i contribuenti resistevano con controricorso e depositavano memoria ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE:

1. con nota depositata in data 13 settembre 2019, l'Agenzia delle Entrate comunicava che i contribuenti avevano formulato istanza per la definizione del giudizio ex art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, nonché l'avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata per gli atti impositivi oggetto del presente contenzioso, e chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio;

2. con analoga istanza del 21 maggio 2021 i contribuenti depositavano la documentazione che attestava il perfezionamento della procedura di definizione agevolata ex d.l. n. 119 del 2018 e chiedevano che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio;OSSERVA CHE:

1. l'istanza presentata dall'Agenzia delle Entrate attesta il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta;

2. nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, entro il 31 dicembre 2020, né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;

3. che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 dell'art. 391 c.p.c.;

4. Su tale premessa va dichiarata l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell'avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.

5. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell'intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dall'art. 6, comma 13, del d.l. 119 del 2018. (Vedi Cass. n. 21826 del 2020) 5.1 Non sussistono i presupposti per l'applicazione del "doppio contributo" come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia vedi Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camera