Court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to agreement on simplified settlement under tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinguished following the taxpayer's request for termination based on a regular simplified settlement. The tax authority accepted this request, and the court found the grounds justified for offsetting litigation costs. Consequently, the appeal was dismissed without further substantive review of the underlying tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 d.l. 50 del 2017; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: When parties agree on a simplified settlement under the specified decree, the court may extinguish the proceedings and offset litigation costs without further examination.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12699/2016 R.G. proposto da Fluid-O-Tech Group s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 43, presso l'avv. prof. Francesco D'Ayala Valva, che, unitamente all'avv. Paolo Centore, la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso; 2C .ZA - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia (Milano), Sez. 36, n. 4930/36/15, del 19 ottobre 2015, depositata il 17 novembre 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 giugno 2021 dal Consigliere Raffaele Botta; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti hanno depositato memorie;
1. Vista l'istanza depositata dall'Agenzia delle entrate con la quale, dato atto della regolarità della definizione agevolata della controversia ex art. 11 d.l. 50 del 2017, si chiede l'estinzione del giudizio;
2. Ritenuto che le ragioni di definizione della controversia giustifichino la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma il p_4 febbraia2021. Il Presidente DEPOSITATO IN CANCEL